Raccordi parlamentari Italia-UE

Rubriche

A.S. Doc. XVIII, n. 113, 10 marzo 2016

L’8ª Commissione Lavori pubblici, comunicazioni del Senato, nell’esaminare la Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’uso della banda di frequenza 470-790 MHZ nell’Unione (COM (2016) 43 def.), ha espresso «parere contrario» sul rispetto del principio di proporzionalità. La proposta prevede la destinazione, entro il 30 giugno 2020, ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili terrestri (WBB), della banda di frequenza dei 700 MHz (694-790 MHz), attualmente utilizzata per le trasmissioni in digitale terrestre (DTT), le quali passerebbero nella banda inferiore (470-694 MHz).

A.S. Doc. XVIII n. 112, 9 marzo 2016

La 1ª Commissione Affari costituzionali del Senato, nell’esaminare la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia costiera e di frontiera europea e che abroga il regolamento (CE) n. 2007/2004, il regolamento (CE) n. 863/2007 e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (COM (2015) 671 def.) ha espresso «perplessità» sul rispetto del principio di proporzionalità. La proposta prevede l’istituzione di una guardia costiera e di frontiera europea, costituita dall’Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera e dalle autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere.

A.S. Doc. XVIII n. 125, 3 maggio 2016

A.C. Doc. XVIII n. 41, 12 maggio 2016

La XI Commissione Lavoro, previdenza sociale del Senato e la XI Commissione Lavoro pubblico e privato della Camera, nell’esaminare la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione dei servizi COM (2016) 128 def., hanno espresso parere favorevole.

Pare interessante segnalare tale profilo perché, al contrario, su tale proposta di direttiva i pareri motivati di altri parlamenti nazionali sono stati in numero sufficiente (22 voti sui 19 necessari, provenienti dai parlamenti di 11 Stati membri) a far sollevare nell’aprile 2016 il terzo c.d. cartellino giallo ai sensi del Protocollo n. 2 al Trattato di Lisbona .

Obiettivo della direttiva è quello di introdurre disposizioni più rigorose in materia di somministrazione transnazionale di lavoro interinale, evitando in particolare che si determino differenze retributive tra lavoratori distaccati e lavoratori locali a vantaggio delle imprese distaccanti. Come è stato notato, ben 10 degli 11 Stati membri che hanno espresso parere motivato appartengono all’Europa dell’est e dietro tale posizione si sarebbe coagulata una serie di interessi nazionali di Paesi intenzionati a mantenere più basse le tariffe minime salariali per i lavoratori distaccati (in prevalenza provenienti proprio da tali Paesi) rispetto a quelli locali, come consentito dalla normativa oggi vigente (cfr. N. Lupo, Il terzo “cartellino giallo” e i multiformi usi dell’early warning system, in Quad. cost., 2016, n. 3).

1. Finalità della rubrica

Con questo numero della Rivista si inaugura una nuova sezione, interna alla rubrica Fonti dell'Unione europea e internazionali, nella quale verranno inserite tutte le informazioni connesse agli atti adottati politica dell'UE e meglio note come "spazio di libertà, sicurezza e giustizia", regolato dal titolo V del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con particolare riguardo alla cooperazione giudiziaria in materia penale e di polizia (art. 67 comma 3, capi 4 e 5 dagli artt 82-86 e 87-89). E' stato necessario anche riportare gli atti emanati all'interno dell'ex III pilastro del Trattato di Maastricht, ancora in vigore, in base al principio della coesistenza degli atti (artt. 9 e 10 Protocollo n. 36 Trattato di Lisbona).

Ai fini della consultazione della normativa di carattere internazionale, comunitario e interno evidenziata in grassetto nella tabella che segue, sarà sufficiente posizionare il cursore sull’atto desiderato e seguire le relative istruzioni. Si segnala inoltre che è stato utilizzato un colore comune per segnalare l’atto normativo comunitario e quello interno che ne costituisce diretta attuazione.

Nel corso del periodo di osservazione della presente nota, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato una consultazione pubblica per la revisione del regolamento in materia di rating di legalità[1], istituto di recente introduzione su cui l’Autorità è più volte intervenuta con discipline modificative[2].

La consultazione pone tra i suoi obiettivi quello di rafforzare il controllo che precede il rilascio del rating, così da aumentare il livello di legalità richiesto alle imprese.

La decisione di avviare una nuova consultazione è stata presa anche a seguito delle esigenze pratiche evidenziate dall’avvio di una stretta collaborazione con le altre istituzioni preposte al controllo di legalità degli operatori economici (id est: Ministeri dell’Interno e della Giustizia, Autorità Nazionale Anticorruzione e Guardia di Finanza).

(Periodo di riferimento: Luglio 2015 – Ottobre 2015)

Nel periodo di riferimento considerato, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha adottato un rilevante provvedimento di natura regolamentare, la Delibera n. 519/15/CONS, recante “Approvazione del regolamento recante disposizioni a tutela degli utenti in materia di contratti relativi alla fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche”[1].

La Delibera in oggetto ha inteso rafforzare le tutele offerte agli utenti di comunicazioni elettroniche dal d.lgs. 259/2003 e dal novellato Codice del consumo[2]. Il regolamento ha, pertanto, incrementato le misure atte a favorire la trasparenza delle informazioni e delle condizioni contrattuali nell’ambito dei contratti fra consumatori e imprese.

Nel periodo di riferimento considerato (Giugno 2015-Settembre 2015), si segnala il provvedimento di carattere generale[1] recante «Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche» del 2 luglio 2015[2].

Si tratta di un provvedimento complesso con cui il Garante interviene su due distinti profili. Da un lato, la questione relativa alla gestione di violazioni e incidenti informatici aventi a oggetto i database delle pp.aa., con l’obbligo di comunicare i cd. data breach aventi a oggetto banche dati delle amministrazioni pubbliche contenenti dati personali. Dall’altro, la prescrizione di specifiche misure alle pp.aa. che intendano mettere a disposizione «gli accessi alle proprie basi di dati» ad altre pp.aa., mediante la «cooperazione applicativa» ai sensi della disciplina contenuta nel Codice dell’amministrazione digitale-CAD[3].

In data 15 luglio 2015, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato il regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell’art. 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33[1].

Il regolamento disciplina il procedimento sanzionatorio per l’irrogazione da parte dell’Autorità delle sanzioni in misura ridotta per le violazioni di cui all’art. 47, primo e secondo comma, d.lgs. 33/2013, ai sensi della legge n. 689/1981 e della delibera n. 10 del 21 gennaio 2015. I riferimenti normativi appena citati sanzionano due ipotesi.

Osservatorio sulle fonti

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