TAR CAMPANIA, Napoli, 18 luglio 2016, n. 3582
La sentenza ribadisce che l'istituto della revoca del presidente del consiglio comunale, rientrando nel novero delle "norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente", può essere legittimamente disciplinato solo dallo Statuto comunale (Tar Catania, sez. I, 11706/2015 n.1653, TAR Catania, sez. I, 18/05/2015 n. 1326).
Nel caso, relativo alla revoca del Presidente del Consiglio di Torre Annunziata, il Collegio rileva come dal punto di vista procedurale, siano state osservate le disposizioni di cui all’art.18 dello Statuto dell’ente, secondo il quale “il Presidente ed i Vicepresidenti durano in carica quanto il consiglio che li ha espressi; ciascuno di essi può essere revocato prima della scadenza del mandato, a seguito di approvazione di mozione di sfiducia per grave e reiterata violazione di legge, dello Statuto e dei regolamenti dell’ente, per gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli per la funzionalità ed efficacia dei lavori del Consiglio o lesivi del prestigio dello stesso, per intervenuta o motivata assenza di fiducia tra il Consiglio e il Presidente e/o i Vicepresidenti…la mozione, motivata, può essere presentata dal Sindaco o da almeno un terzo dei Consiglieri in carica; è discussa e votata per appello nominale entro quindici giorni…”.