Raccordi parlamentari Italia-UE

Rubriche

Il principio di retroattività della lex mitior non concerne le norme penali di natura processuale

Sentenza n. 240/2015 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 26 novembre 2015 – Pubblicazione in G.U. del 02/12/2015, n. 48

  

Motivo della segnalazione

Nella sentenza n. 240 del 2015 la Corte costituzionale, pronunciandosi sulle questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 464-bis, comma 2, del codice di procedura penale, sollevate dal Tribunale ordinario di Torino in riferimento agli articoli 3, 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo con riferimento all’articolo 7 della CEDU, fornisce alcune precisazioni in ordine all’ambito di applicazione del principio di retroattività della legge penale più favorevole.  

Il ricorso sollevato dal giudice rimettente originava dalla recente introduzione, ad opera della legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di sospensione di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio), dell’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova degli adulti, in base al quale l’imputato ha accesso ad un programma di trattamento che prevede una serie di attività obbligatorie, quali l’esecuzione di lavori di pubblica utilità, l’attuazione di condotte riparative volte a eliminare le conseguenze dannose del reato, il risarcimento del danno cagionato e, ove possibile, un’attività di mediazione con la vittima del reato. L’esito positivo della prova determina l’estinzione del reato per il quale si procede.

Sulla violazione della legge delega che attua una direttiva dell’UE

 

Sentenza n. 210/2015  – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

 

Deposito del 29/10/2015 – Pubblicazione in G. U. 04/11/2015  n. 44

 

 

Motivo della segnalazione


Con ordinanza del 17 febbraio 2014, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 38, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), il quale stabilisce − per le emittenti televisive a pagamento − limiti orari alla trasmissione di spot pubblicitari più restrittivi di quelli previsti per le emittenti cosiddette “in chiaro”. Ad avviso del giudice rimettente, la previsione si porrebbe in contrasto, in primo luogo, con l’art. 76 Cost., poiché tale misura sarebbe del tutto innovativa e non giustificata da alcuna previsione della legge delega, né da una ratio implicita della direttiva cui la disposizione dovrebbe dare attuazione. Viene, inoltre, denunciato il contrasto con l’art. 3 Cost., per l’intrinseca irrazionalità della disposizione, che introdurrebbe un’ingiustificata differenziazione tra i limiti orari di affollamento pubblicitario applicabili alle emittenti televisive a pagamento e quelli applicabili alle emittenti in chiaro, nonostante l’unicità del mercato di riferimento; ed infine, con l’art. 41 Cost., poiché la disposizione inciderebbe sulla libertà di iniziativa economica delle emittenti televisive a pagamento, in difetto di una chiara ed inequivoca finalità sociale che giustifichi l’intervento normativo in questione.

La Corte e il … parametro incostituzionale

Sentenza n. 197/2015 – giudizio di costituzionalità in via principale

Deposito del 09/10/2015 - Pubblicazione in G. U. 14/10/2015 n. 41

 

Motivo della segnalazione

La Corte costituzionale si è trovata a decidere della costituzionalità della disciplina dettata dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con la L. 3 del 9 marzo 2012; più in particolare, sono stati sottoposti al vaglio del giudice delle leggi i primi due commi dell’art. 1 della legge regionale appena menzionata. La disposizione impugnata interviene in materia di autonomie locali, dettando norme sulla competenza regionale a proposito di legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali degli enti locali. Al comma 1, essa stabilisce che – in conformità all’art. 4, primo comma, numero 1-bis dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (l. cost. 1/1963), e agli artt. 2 e 8 del d.lgs. n. 9/1997 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), al fine di valorizzare gli strumenti di autonomia normativa e le forme di rappresentanza delle comunità locali, perseguendo il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica – nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia si applica, nelle more dell’attuazione della riforma dell’ente Provincia nell’ambito dell’ordinamento costituzionale, la legislazione regionale in materia elettorale, sugli organi di governo e sulle funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane. Al comma 2 si aggiunge che, fino al recepimento nell’ordinamento regionale della riforma costituzionale appena ricordata, sono confermate le vigenti modalità di elezione, la formazione e la composizione degli organi di governo dei Comuni e delle Province del Friuli-Venezia Giulia, nonché le funzioni comunali e provinciali e le relative modalità di esercizio. Secondo la ricostruzione prospettata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al momento dell’impugnazione, la legge regionale avrebbe dettato una disciplina difforme rispetto a quanto previsto dal d.l. 201/2011 (conv. con modificazioni dalla l. 214/2011), contenente principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica; così facendo, quindi, la disciplina regionale sarebbe stata in contrasto con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Estensione della questione di costituzionalità al nuovo testo della disposizione impugnata allorché la modifica legislativa non sia tale da soddisfare la Regione ricorrente o da alterare i termini del quadro normativo

Sentenza n. 21/2016 – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 11/02/2016; Pubblicazione in G. U. 17/02/2016

 

Motivo della segnalazione

Con ricorso notificato il 12 gennaio 2015 e depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2015, la Regione Campania ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164.

La modifica delle disposizioni cui il referendum abrogativo si riferisce non comporta il blocco della corrispondente richiesta se l’intenzione del legislatore rimane fondamentalmente identica, malgrado le innovazioni formali o di dettaglio

Sentenza n. 17/2016 – Giudizio sull’ammissibilità dei referendum

Deposito del 02/02/2016 Pubblicazione in G. U. 03/02/2016 n. 5

 

Motivo della segnalazione

Con ordinanza del 26 novembre 2015, l’Ufficio centrale per il referendum ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum popolare abrogativo presentata dai Consigli regionali delle Regioni Basilicata, Marche, Puglia, Sardegna, Abruzzo, Veneto, Calabria, Liguria, Campania e Molise sul seguente quesito: «Volete voi che sia abrogato l’art. 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, come sostituito dall’art. 35, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

L’Ufficio centrale per il referendum ha attribuito al quesito la seguente denominazione: «Sesta richiesta referendaria. Divieto di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in zone di mare entro dodici miglia marine. Abrogazione della norma di esenzione da tale divieto per i procedimenti concessori in corso al 26 agosto 2010 e per i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi a titoli abilitativi».

Cessazione dell'emergenza e successione nei rapporti giuridici

Sentenza n. 8/2016 - giudizio di legittimità costituzionale in via principale          

Deposito del 21/01/2016; Pubblicazione in G. U. 27/01/2016  n. 4

  

Motivo della segnalazione

La Regione Lazio – con riferimento agli «artt. 3, 24, 101, 102, 111, 113, 117, 118, 119 Cost., anche in relazione agli artt. 6 e 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, nonché dei principi di ragionevolezza, di leale collaborazione, di irretroattività della legge, di certezza del diritto, di legittimo affidamento e di “parità delle armi” nelle controversie giurisdizionali» – e la Regione Campania, «per violazione degli articoli 119, 117, comma 3, 118, 81, 3 e 97 della Costituzione, nonché del principio di ragionevolezza», impugnano entrambe l’art. 1, comma 422, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − Legge di stabilità 2014).

La norma, che viene così sottoposta a scrutinio di costituzionalità, testualmente dispone che «Alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi dell’articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 [Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile], subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell’articolo 110 del codice di procedura civile, nonché in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni di cui all’articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, già facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell’articolo 5 della citata legge n. 225 del 1992. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell’articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992 siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati».

Sentenza n. 7/2016 -  giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 21/01/2016; Pubblicazione in G. U. 27/01/2016  n. 4

La Regione Puglia ha proposto (reg. ric. n. 5 del 2015), tra le altre, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 2, 4, 10-bis e 11, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164. L’art. 1, commi 2 e 4, del d.l. n. 133 del 2014 si riferisce alle opere della tratta ferroviaria Napoli-Bari, già oggetto del Programma Infrastrutture Strategiche previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive). Ai sensi dell’art. 161, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), l’approvazione dei relativi progetti dovrebbe avvenire d’intesa tra Stato e Regioni, nell’ambito del CIPE allargato al Presidente della Regione interessata, secondo le previsioni della legge n. 443 del 2001 e dello stesso d.lgs. n. 163 del 2006. L’art. 1, comma 1, del d.l. n. 133 del 2014, che non ha formato oggetto del ricorso, nomina invece l’Amministratore delegato di Ferrovie dello Stato spa Commissario per la realizzazione delle opere, sicché quest’ultimo subentra al CIPE nelle competenze relative all’approvazione dei progetti, provvede a convocare la conferenza di servizi e a bandire le gare.

Sentenza n.  2/2016 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 14/01/2016; Pubblicazione in G. U. 20/01/2016  n. 3

La Corte è chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 18 della legge della Provincia autonoma di Trento 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento), sollevata dal Tribunale ordinario di Trento, sezione distaccata di Tione di Trento, in riferimento agli artt. 38, primo comma, della Costituzione e 4 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Testo unico delle leggi costituzionali concernente lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), in relazione alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, firmata a New York il 13 dicembre 2006, nella parte in cui prevede che i soggetti che fruiscono di prestazioni assistenziali consistenti nella erogazione di un servizio siano chiamati a compartecipare alla spesa in relazione alla condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza, anziché in riferimento al reddito esclusivo dello stesso interessato.

È stata presentata il 24 giugno 2016, presso la Camera dei deputati, una proposta di legge (AC 3929) a firma degli On. Nicoletti ed altri, recante “Modifiche alla legge 23 luglio 1949, n. 433, e altre disposizioni concernenti la composizione e le funzioni delle delegazioni parlamentari presso il Consiglio d’Europa, l’Assemblea generale della NATO, l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e l’Iniziativa centro-europea”. Come viene chiarito nell’illustrazione della proposta di legge, quest’ultima “ha lo scopo di disciplinare e razionalizzare l’attività già svolta dalla delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa e di attribuirle nuove funzioni che le permettano di esercitare un più incisivo ruolo di coordinamento e collegamento tra l’attività internazionale e quella interna”. Alcune innovazioni sono introdotte anche per le altre delegazioni parlamentari presso le Organizzazioni internazionali (NATO, OSCE, INCE).

Il 27 luglio 2016, su iniziativa del deputato Pisicchio, è stata presentata presso la Camera dei deputati una proposta di modificazione del regolamento volta ad innovare sistematicamente la disciplina della questione di fiducia (art. 87, 89, 116 e 154 reg. Camera). Obiettivo della proposta, di cui al momento non è stato ancora avviato l’esame da parte della Giunta per il regolamento, è quello di rendere la disciplina della questione di fiducia più adeguata al complessivo assetto regolamentare.

Negli ultimi mesi sono giunti ad approvazione due documenti i cui itinera sono stati seguiti nei precedenti fascicoli di questa Rubrica: il Codice di condotta dei deputati (sul quale v. anche Piero Gambale, Le proposte di modifica dei regolamentari di Camera e Senato: verso l’adozione di un "codice etico" per i parlamentari?, in questa Rivista, n. 2/2015) e la Regolamentazione dell’attività di rappresentanza di interessi nelle sedi della Camera dei deputati

Come si è già avuto modo di dar conto, si tratta di due documenti formalmente autonomi, benché fortemente connessi nelle tematiche affrontate e nella procedura seguita. La discussione è avvenuta in parallelo sin dall’estate del 2015; in entrambi i casi il relatore – che ha giocato un ruolo decisivo nella definizione dei contenuti – è stato il deputato Pino Pisicchio (Misto).

Anche le modalità di approvazione presentano tratti comuni: nonostante questa sia avvenuta con distinte deliberazioni della Giunta per il regolamento, ne risulta identica la forma prescelta, ossia una (nuova) disciplina sperimentale, distinta dunque dalla formale modifica del regolamento parlamentare. Infine, entrambi i documenti sono stati approvati in assenza di voti contrari, ma con l’astensione dei rappresentanti del Gruppo MoVimento 5 stelle. 

Osservatorio sulle fonti

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