Raccordi parlamentari Italia-UE

Rubriche

Estensione della questione di costituzionalità al nuovo testo della disposizione impugnata allorché la modifica legislativa non sia tale da soddisfare la Regione ricorrente o da alterare i termini del quadro normativo

Sentenza n. 21/2016 – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 11/02/2016; Pubblicazione in G. U. 17/02/2016

 

Motivo della segnalazione

Con ricorso notificato il 12 gennaio 2015 e depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2015, la Regione Campania ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164.

La modifica delle disposizioni cui il referendum abrogativo si riferisce non comporta il blocco della corrispondente richiesta se l’intenzione del legislatore rimane fondamentalmente identica, malgrado le innovazioni formali o di dettaglio

Sentenza n. 17/2016 – Giudizio sull’ammissibilità dei referendum

Deposito del 02/02/2016 Pubblicazione in G. U. 03/02/2016 n. 5

 

Motivo della segnalazione

Con ordinanza del 26 novembre 2015, l’Ufficio centrale per il referendum ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum popolare abrogativo presentata dai Consigli regionali delle Regioni Basilicata, Marche, Puglia, Sardegna, Abruzzo, Veneto, Calabria, Liguria, Campania e Molise sul seguente quesito: «Volete voi che sia abrogato l’art. 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, come sostituito dall’art. 35, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

L’Ufficio centrale per il referendum ha attribuito al quesito la seguente denominazione: «Sesta richiesta referendaria. Divieto di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in zone di mare entro dodici miglia marine. Abrogazione della norma di esenzione da tale divieto per i procedimenti concessori in corso al 26 agosto 2010 e per i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi a titoli abilitativi».

Cessazione dell'emergenza e successione nei rapporti giuridici

Sentenza n. 8/2016 - giudizio di legittimità costituzionale in via principale          

Deposito del 21/01/2016; Pubblicazione in G. U. 27/01/2016  n. 4

  

Motivo della segnalazione

La Regione Lazio – con riferimento agli «artt. 3, 24, 101, 102, 111, 113, 117, 118, 119 Cost., anche in relazione agli artt. 6 e 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, nonché dei principi di ragionevolezza, di leale collaborazione, di irretroattività della legge, di certezza del diritto, di legittimo affidamento e di “parità delle armi” nelle controversie giurisdizionali» – e la Regione Campania, «per violazione degli articoli 119, 117, comma 3, 118, 81, 3 e 97 della Costituzione, nonché del principio di ragionevolezza», impugnano entrambe l’art. 1, comma 422, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − Legge di stabilità 2014).

La norma, che viene così sottoposta a scrutinio di costituzionalità, testualmente dispone che «Alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi dell’articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 [Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile], subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell’articolo 110 del codice di procedura civile, nonché in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni di cui all’articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, già facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell’articolo 5 della citata legge n. 225 del 1992. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell’articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992 siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati».

Sentenza n. 7/2016 -  giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 21/01/2016; Pubblicazione in G. U. 27/01/2016  n. 4

La Regione Puglia ha proposto (reg. ric. n. 5 del 2015), tra le altre, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 2, 4, 10-bis e 11, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164. L’art. 1, commi 2 e 4, del d.l. n. 133 del 2014 si riferisce alle opere della tratta ferroviaria Napoli-Bari, già oggetto del Programma Infrastrutture Strategiche previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive). Ai sensi dell’art. 161, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), l’approvazione dei relativi progetti dovrebbe avvenire d’intesa tra Stato e Regioni, nell’ambito del CIPE allargato al Presidente della Regione interessata, secondo le previsioni della legge n. 443 del 2001 e dello stesso d.lgs. n. 163 del 2006. L’art. 1, comma 1, del d.l. n. 133 del 2014, che non ha formato oggetto del ricorso, nomina invece l’Amministratore delegato di Ferrovie dello Stato spa Commissario per la realizzazione delle opere, sicché quest’ultimo subentra al CIPE nelle competenze relative all’approvazione dei progetti, provvede a convocare la conferenza di servizi e a bandire le gare.

Sentenza n.  2/2016 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 14/01/2016; Pubblicazione in G. U. 20/01/2016  n. 3

La Corte è chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 18 della legge della Provincia autonoma di Trento 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento), sollevata dal Tribunale ordinario di Trento, sezione distaccata di Tione di Trento, in riferimento agli artt. 38, primo comma, della Costituzione e 4 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Testo unico delle leggi costituzionali concernente lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), in relazione alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, firmata a New York il 13 dicembre 2006, nella parte in cui prevede che i soggetti che fruiscono di prestazioni assistenziali consistenti nella erogazione di un servizio siano chiamati a compartecipare alla spesa in relazione alla condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza, anziché in riferimento al reddito esclusivo dello stesso interessato.

È stata presentata il 24 giugno 2016, presso la Camera dei deputati, una proposta di legge (AC 3929) a firma degli On. Nicoletti ed altri, recante “Modifiche alla legge 23 luglio 1949, n. 433, e altre disposizioni concernenti la composizione e le funzioni delle delegazioni parlamentari presso il Consiglio d’Europa, l’Assemblea generale della NATO, l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e l’Iniziativa centro-europea”. Come viene chiarito nell’illustrazione della proposta di legge, quest’ultima “ha lo scopo di disciplinare e razionalizzare l’attività già svolta dalla delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa e di attribuirle nuove funzioni che le permettano di esercitare un più incisivo ruolo di coordinamento e collegamento tra l’attività internazionale e quella interna”. Alcune innovazioni sono introdotte anche per le altre delegazioni parlamentari presso le Organizzazioni internazionali (NATO, OSCE, INCE).

Il 27 luglio 2016, su iniziativa del deputato Pisicchio, è stata presentata presso la Camera dei deputati una proposta di modificazione del regolamento volta ad innovare sistematicamente la disciplina della questione di fiducia (art. 87, 89, 116 e 154 reg. Camera). Obiettivo della proposta, di cui al momento non è stato ancora avviato l’esame da parte della Giunta per il regolamento, è quello di rendere la disciplina della questione di fiducia più adeguata al complessivo assetto regolamentare.

Negli ultimi mesi sono giunti ad approvazione due documenti i cui itinera sono stati seguiti nei precedenti fascicoli di questa Rubrica: il Codice di condotta dei deputati (sul quale v. anche Piero Gambale, Le proposte di modifica dei regolamentari di Camera e Senato: verso l’adozione di un "codice etico" per i parlamentari?, in questa Rivista, n. 2/2015) e la Regolamentazione dell’attività di rappresentanza di interessi nelle sedi della Camera dei deputati

Come si è già avuto modo di dar conto, si tratta di due documenti formalmente autonomi, benché fortemente connessi nelle tematiche affrontate e nella procedura seguita. La discussione è avvenuta in parallelo sin dall’estate del 2015; in entrambi i casi il relatore – che ha giocato un ruolo decisivo nella definizione dei contenuti – è stato il deputato Pino Pisicchio (Misto).

Anche le modalità di approvazione presentano tratti comuni: nonostante questa sia avvenuta con distinte deliberazioni della Giunta per il regolamento, ne risulta identica la forma prescelta, ossia una (nuova) disciplina sperimentale, distinta dunque dalla formale modifica del regolamento parlamentare. Infine, entrambi i documenti sono stati approvati in assenza di voti contrari, ma con l’astensione dei rappresentanti del Gruppo MoVimento 5 stelle. 

Il 28 ottobre 2015, su iniziativa del  deputato Melilla, è stata presentata presso la Camera dei deputati una proposta di modificazione del regolamento volta ad aggiornare la disciplina dell’esame dei progetti di legge di iniziativa popolare (art. 71, secondo comma Cost.), attraverso l’introduzione del nuovo articolo 100-bis r.C. (Doc. II, n. 14, XVII leg.) Obiettivo della proposta, di cui non è stato avviato l’esame da parte della Giunta per il regolamento, è quello di assicurare tempi certi per l’esame in sede referente tanto dei progetti di legge di iniziativa popolare quanto di quelli di iniziativa dei Consigli regionali.

In attesa del completamento del percorso parlamentare della revisione costituzionale (rispetto al quale manca solo l’approvazione in seconda deliberazione da parte della Camera dei deputati), la Giunta per il regolamento della Camera ha ripreso la discussione su due innovazioni del regolamento da tempo oggetto di attenzione. Si tratta di due temi distinti, ma che risultano connessi sotto molteplici punti di vista, quali il codice di condotta dei deputati (oggetto in passato di specifiche proposte di modifica regolamentare: Doc II, nn. 2, 11 e 13, XVII leg.: cfr. Piero Gambale, Le proposte di modifica dei regolamentari di Camera e Senato: verso l’adozione di un "codice etico" per i parlamentari? , in questa Rivista, n. 2/2015) e la disciplina dell’attività di lobbying.

In mancanza (per quanto a mia conoscenza) di novità di rilievo nel nostro ordinamento, mi è sembrato interessante dar conto di uno studio del Consiglio di Stato francese segnalatomi dall’amico Nicola Lupo, intitolato Semplificazione e qualità del diritto, adottato il 13 luglio 2016 e presentato alla stampa lo scorso 27 settembre (le dossier de presse è reperibile sul sito www.conseil-etat.fr).

Si tratta di uno studio di più di cento pagine, redatto tenendo conto di come gli stessi problemi sono stati affrontati nell’Ue, in Germania, Regno Unito, Olanda e Italia. Anticipo la conclusione, per quanto ci riguarda: l’ordinamento francese soffre gli stessi mali di quello italiano: troppe norme, instabili, complesse e di cattiva qualità. Lo studio si divide in tre parti. Nella prima esamina quali sono gli ostacoli alla semplificazione; nella seconda, si prendono in esame le misure adottate; nella terza, si promuove una nuova etica della responsabilità da parte dei decisori pubblici.

Senza alcuna pretesa di completezza, riporto qui di seguito le considerazioni che mi sono sembrate più interessanti.
Dopo 25 anni, secondo il Consiglio di Stato, non si sono ancora trovati i rimedi alla cattiva amministrazione perché le misure di semplificazione sono state spesso percepite dalle amministrazioni come un compito aggiuntivo di nessuna utilità, per il fatto che ogni regola o procedura volta a garantire la semplificazione e la chiarezza del diritto è destinata a soccombere alle priorità politiche e alle urgenze che ne conseguono. Prova ne sia, la mancanza di risultati significativi in 25 anni di tentate semplificazioni. Ne consegue che la semplificazione delle disposizioni esistenti e la semplicità di quelle future richiede una condivisione della volontà politica forte, convinta e duratura nel tempo, senza la quale niente sarà possibile.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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