Raccordi parlamentari Italia-UE

Rubriche

TAR LAZIO, Roma, 5 luglio 2016, n. 7686

La ricorrente impugnava l'ordinanza con cui il Comune di Ardea le aveva ordinato di provvedere con urgenza, "per motivi igienico-sanitari", alla pulizia di un'area di sua proprietà, nonché di ripristinare lo stato dei luoghi ex art. 192-255 e 256 del D.Lgs. n. 152 del 2006.
Il provvedimento impugnato risultava essere stato adottato dal Sindaco nell'esercizio dei poteri allo stesso conferiti dall'art. 50 del d.lgs. n. 267 del 2000 e dall'art. 192 del d.lgs. n. 152 del 2006.
Al riguardo, il TAR ricorda che:
- l'art. 50 del d.lgs. n. 267 del 2000 - al comma 5, oggetto di espresso richiamo nel provvedimento impugnato - attribuisce specificamente al "sindaco, quale rappresentante della comunità locale", il potere di adottare, "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale", "ordinanze contingibili e urgenti";
- l'art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006 stabilisce il potere del Sindaco di disporre, con "ordinanza", le operazioni necessarie per la rimozione, l'avvio a recupero o lo smaltimento di rifiuti abbandonati e il ripristino dello stato dei luoghi nei confronti di chi abbia violato i divieti di cui ai precedenti commi 1 e 2, "in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base ad accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo", fissando, tra l'altro, "il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate";
- secondo l'orientamento pressoché unanime della giurisprudenza in materia, i poteri di cui si discute non sono sovrapponibili, atteso che il potere di cui all'art. 50 in argomento riveste carattere atipico e residuale (ossia è esercitabile - in presenza dei presupposti all'uopo prescritti - esclusivamente nei casi in cui risulti impossibile intervenire mediante l'adozione di atti tipici), mentre il potere contemplato nell'art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006 (in precedenza disciplinato dall'art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 22 del 1997) riveste carattere "ordinario" ed è, altresì, connotato da natura "sanzionatoria", atteso che, per il suo esercizio a carico dei soggetti obbligati in solido, impone l'imputazione a titolo di dolo o colpa del comportamento tenuto in violazione dei divieti di legge (cfr., ex multis, TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 20 ottobre 2009, n. 1118).

TAR PUGLIA, Lecce, 25 luglio 2016, n. 1189

L'uso anomalo del potere di ordinanza, tradottosi in una cattiva applicazione dell'art. 50, commi 4 e 5 del D.Lgs. 267/2000 emerge anche attraverso la reiterazione del provvedimento in discorso, a segnalazione del difetto della condizione indispensabile di provvisorietà dell'atto emanato con i poteri contingibili e urgenti. Il Collegio rileva, sotto tale angolo visuale, che il ricorso all'ordinanza di necessità ed urgenza si configura quale extrema ratio nell'ordinamento, ossia quale rimedio straordinario che l'amministrazione ha a disposizione per fronteggiare situazioni eccezionali ed imprevedibili, non altrimenti governabili. Questa fisionomia peculiare dell'ordinanza fa sì che uno dei suoi caratteri immancabili sia quello della provvisorietà, allo scopo evidente di non istituzionalizzare situazioni emergenziali.
Ed invece, nella fattispecie, risulta chiaro il fatto che il potere di ordinanza extra ordinem è stato più volte esercitato dal Sindaco, il che già di per sé contraddice la straordinarietà e l'eccezionalità dello strumento.

CONS. STATO, sez. V, 26 luglio 2016, n. 3369

Il sindaco di Alessandria aveva adottato un’ordinanza contingibile e urgente a tutela della salute pubblica con la quale era stato ordinato a dei condomini "ognuno per le proprie prerogative, competenze e responsabilità di provvedere immediatamente al ripristino dell'impianto di riscaldamento centralizzato, con l'eliminazione degli impianti di riscaldamento autonomi sino ad ora realizzati, per garantire nel più breve tempo possibile il previsto confort di legge con il termine del ripristino funzionale dell'impianto centralizzato entro e non oltre 7 giorni dalla notifica della presente".
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte davanti al quale era stata impugnata l’ordinanza aveva rilevato in sintesi che:
- l'ordinanza impugnata utilizza uno strumento extra ordinem per indebitamente interferire in rapporti individuali di natura privatistica e nello specifico in una controversia condominiale;
- mancano i presupposti di imprevedibilità e urgenza della situazione, atteso che la problematica del riscaldamento del condominio è stata ampiamente dibattuta in sede condominiale, ove è stata altresì presa una deliberazione all'unanimità che vincolava l'amministratore e tutti i ricorrenti;
- i condomini dissenzienti avrebbero potuto contestarla nelle sedi competenti;
- mancano peraltro veri e propri profili di rischio ascrivibili alla generalizzata categoria dell'incolumità pubblica.

TAR CAMPANIA, Napoli, 3 agosto 2016, n. 4013

Secondo il TAR non è chiaro il riferimento alle ordinanze contingibili ed urgenti di cui all'art. 54 d.lgs. 267 in mancanza di qualsiasi esplicitazione o citazione nel corpo dell'ordinanza che consenta un'adeguata qualificazione del provvedimento. In ogni caso, è da ritenere illegittima l'ordinanza contingibile ed urgente adottata per fronteggiare non situazioni di necessità ed urgenza bensì esigenze prevedibili e permanenti tra l'altro in assenza di un termine finale dell'atto che deve avere una durata necessariamente delimitata nel tempo.
Nella specie il provvedimento risultava adottato pur in presenza di strumenti ordinari per fronteggiare la situazione, non soddisfava i requisiti della contingibilità ossia della imminenza di un fatto eccezionale da dover fronteggiare con sollecitudine, non soddisfava i requisiti di ragionevolezza e proporzionalità tra il provvedimento e la realtà cui si riferisce, era stato adottato in mancanza di una situazione di pericolo o di una minaccia per l'incolumità dei cittadini facendo riferimento ad un'ipotetica rissa tutta da verificare che vedeva coinvolti al massimo due o tre soggetti, in violazione dell'obbligo di comunicazione al Prefetto che non risultava adempiuto. I disordini richiamati erano tutt'altro che dimostrati, si innestavano su una controversia meramente privata, e non potevano considerarsi pregiudizievoli per il mantenimento dell'ordine pubblico.

TAR VENETO, Venezia, 21 settembre 2016, n. 1055

Le ordinanze contingibili ed urgenti sono provvedimenti assunti, sulla base di una norma di legge, per fare fronte a situazioni di urgente necessità, concreta ed attuale, che non potrebbero essere affrontate e risolte in maniera efficace con gli ordinari strumenti a disposizione della stessa Amministrazione. Tali provvedimenti costituiscono strumenti atipici per quanto attiene al contenuto, fissando la legge unicamente i presupposti per l'esercizio del potere di ordinanza, ma non il contenuto della stessa, atteso che l'atipicità è conseguenza della funzione dell'istituto, considerato che le situazioni di urgenza concretamente verificabili non sono prevedibili a priori e, quindi, non è possibile prevedere il contenuto che l'ordinanza dovrà avere per fronteggiare la situazione di urgenza.
A fronte degli esposti elementi caratterizzanti l'istituto in esame, il provvedimento impugnato, che è stato assunto per fare fronte al sovraffollamento delle nutrie (tramite controllo e contenimento mediante abbattimento delle stesse), non presenta i requisiti richiesti dalla disciplina di settore come sopra individuati:

Scheda n. 1 - Statuti e rappresentanza processuale dell’ente.

CASS. CIVILE, sez. trib., 4 maggio 2016, n. 8869

Il ricorso incidentale del Comune di Sulmona viene dichiarato inammissibile per nullità della procura, rilasciata dal Sindaco, nella qualità di legale rappresentante del Comune.

Le Sezioni Unite della Cassazione confermano che "nel nuovo quadro delle autonomie locali, ai fini della rappresentanza in giudizio del Comune, l'autorizzazione alla lite da parte della giunta comunale non costituisce più, in linea generale, atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all'azione, salva restando la possibilità per lo statuto comunale - competente a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio (testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali, approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ex art. 6, comma 2) - di prevedere l'autorizzazione della giunta, ovvero di richiedere una preventiva determinazione del competente dirigente (ovvero, ancora, di postulare l'uno o l'altro intervento in relazione alla natura o all'oggetto della controversia). Ove l'autonomia statutaria si sia così indirizzata, l'autorizzazione giuntale o la determinazione dirigenziale devono essere considerati atti necessari, per espressa scelta statutaria, ai fini della legittimazione processuale dell'organo titolare della rappresentanza (Cass. Sez. U., Sentenza n. 12868 del 16/06/2005).

Scheda n. 1 - Statuto e rappresentanza processuale dell’ente

CASSAZIONE CIVILE, sez. trib., 11.12.2015, n. 24996.

Nel caso in cui l'ente agisca in giudizio, proponendo appello avverso una sentenza totalmente o parzialmente sfavorevole della Commissione tributaria provinciale, possono configurarsi due diverse situazioni con riferimento alla mancanza del potere rappresentativo da parte del Sindaco, allorchè non sia previamente autorizzato ad agire in giudizio da parte della Giunta.

Occorre, infatti, verificare se lo statuto comunale - competente a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio (testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali, approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "ex" art. 6, comma 2) - preveda l'autorizzazione della Giunta, ovvero una preventiva determinazione del competente dirigente.

1. Introduzione

Il presente contributo si pone in linea di continuità con il precedente scritto, pubblicato su questo stesso Osservatorio dal medesimo Autore, sul tema del servizio farmaceutico regionale.
In quell’occasione, si scelse di concentrare l’attenzione su alcune Regioni, la cui normativa fu analizzata con particolare riferimento alle regole in materia di turni e ferie.
Questo breve scritto, invece, sarà incentrato sulla regolamentazione delle farmacie rurali, con particolare riferimento all’indennità di residenza della quale esse beneficiano.
Anche in questo caso, onde evitare di riportare pedissequamente le previsioni contenute in ciascuna legge regionale, si cercherà di razionalizzare l’esposizione attraverso l’analisi delle norme contenute in alcune di esse, in ispecie in quelle che non sono state oggetto del precedente contributo.

1. L’organizzazione del turismo nelle Regioni a Statuto ordinario: osservazioni preliminari

La normativa delle Regioni a Statuto ordinario in materia di turismo sotto il profilo contenutistico si muove lungo le direttive tracciate dalla normativa statale che si è succeduta nel tempo passando dalla prima legge-quadro sul turismo (L. n.217/1983 "Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica" poi abrogata dalla L.135/2001 "Riforma della legislazione nazionale del turismo") sino a giungere all’ultimo intervento normativo attuato con il c.d. Codice del Turismo (D.lgs. 23 maggio 2011, n.79 “Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio” ) che ha, a sua volta, abrogato la precedente legge quadro n.135/2001.

Con legge regionale 16 marzo 2015, n. 28, recante «Disposizioni urgenti per il riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale», la Regione Toscana ha dettato principi e linee guida per una successiva legge in vista del riordino complessivo del servizio sanitario regionale, prevedendo una riduzione delle attuali aziende unità sanitarie locali da dodici a tre, una per area vasta (la programmazione di area vaste è a sua volta oggetto di revisione) e procedendo al commissariamento delle aree vaste e delle aziende unità sanitarie locali; non si operavano, tuttavia, modifiche esplicite alla legislazione previgente.

Avverso tale legge è stato promosso referendum abrogativo ex art. 75 St. Toscana, volto alla sua integrale caducazione; con deliberazione 31 luglio 2015, n. 2, il Collegio di garanzia statutaria ha dichiarato ammissibile il quesito.

Elenco delle leggi regionali che disciplinano il servizio farmaceutico:

 - Legge regionale della Campania, 1 febbraio 1980, n. 7, reperibile su http://www.ordinefarmacistinapoli.it/;

 - Legge regionale della Valle d'Aosta, 6 novembre 2006, n. 23, reperibile su http://www.regione.vda.it/;

 - Legge regionale della Liguria, 6 novembre 2012, n. 35, reperibile su http://www.quotidianosanita.it/.

 - Legge regionale della Lombardia, 3 aprile 2000, n. 21, reperibile su http://www.prassicoop.it/.

 - Legge regionale del Piemonte, 14 maggio 1991, n. 21, reperibile su http://www.consiglioregionale.piemonte.it/.

 - Legge provinciale di Trento, 29 agosto 1983, n. 29, reperibile su http://www.consiglio.provincia.tn.it/.

 - Legge provinciale di Bolzano, 11 ottobre 2012, n. 16, reperibile su http://www.regione.tta.it/.

 - Legge regionale dell'Emilia Romagna, 4 maggio 1982, n. 19, reperibile su http://www.comune.parma.it/.

 - Legge regionale del Lazio, 30 luglio 2002, n.26, reperibile su http://www.prassicoop.it/.

 - Legge regionale della Puglia, 18 febbraio 2014, n. 5, reperibile su http://www.regione.puglia.it/.

 - Legge regionale del Friuli - Venezia Giulia, 2 settembre 1981, n. 59, reperibile su http://lexview-int.regione.fvg.it/.

 - Legge regionale dell'Umbria, 30 agosto 1982, n. 46, reperibile su http://www.crumbria.it/.

 - Legge regionale della Basilicata, 5 aprile 2000, n. 29, reperibile su http://www.old.consiglio.basilicata.it/.

Le brevi righe che seguono mirano a fornire una ricognizione sintetica delle direttrici normative regionali in materia di regolamentazione del servizio farmaceutico. Si fa riferimento, come punto di partenza, soltanto ad alcune Regioni, precisando che la normativa vigente nelle altre sarà oggetto di un futuro approfondimento.

Osservatorio sulle fonti

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