Raccordi parlamentari Italia-UE

Rubriche

Nel periodo di riferimento considerato (Gennaio 2016-Giugno 2016), non si registra l’approvazione di provvedimenti di carattere generale[1] da parte del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito ‘Garante’). Nelle presenti note si darà, pertanto, conto di alcuni provvedimenti di divieto e prescrittivi[2] da cui è, comunque, possibile ricavare principi di carattere generale, interpretativi delle norme del d. lgs. n. 196 del 30/6/2006 («Codice in materia di protezione dei dati personali», di seguito ‘Codice privacy’) e applicativi di provvedimenti generali del Garante.

Nel periodo di riferimento considerato (Aprile 2016 – Luglio 2016), l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha adottato alcune rilevanti delibere di carattere regolamentare riguardanti la tenuta e l’organizzazione del ROC - Registro degli Operatori di Comunicazione.

L’obbligo di iscrizione al Registro si inserisce nel più vasto tema degli oneri informativi a carico degli operatori, su cui occorre soffermarsi, in via preliminare, data la diversa tipologia e finalità a essi sottesa.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha recentemente modificato il regolamento attuativo in materia di conflitto di interessi[1].

In data 21 gennaio 2016, l’Autorità ha avviato il procedimento per modificare e integrare gli artt. 9, 14 e 22, nonché aggiungere l’art. 23 al regolamento precedentemente in vigore, al fine di rendere ancora più efficace, sotto il profilo procedurale, l’attività che è chiamata ad esercitare in materia di conflitto di interessi, nonché di soddisfare determinati obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione degli atti adottati. In quella data, dunque, veniva deliberato l’avvio di una procedura di consultazione pubblica per la revisione del citato regolamento, stabilendo il termine di 30 giorni per la conclusione della consultazione. Nei termini indicati dall’Antitrust non sono pervenute osservazioni e ciò ha determinato un rapido processo di modifica del precedente regolamento, nei termini voluti dall’Autorità.

I più recenti regolamenti approvati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione risalgono al 31 maggio 2016. Essi intervengono sulla disciplina dei seguenti aspetti:

  • accesso ai documenti formati o detenuti dall’Autorità ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  • rimborso dei costi di riproduzione per il rilascio di copie e diritti di ricerca, ex art. 9 del Regolamento di accesso agli atti formati e detenuti dall’Autorità del 31 maggio 2016[1].

I due atti sono strettamente connessi e toccano una materia assai delicata quale è l’esercizio del diritto di accesso agli atti, recentemente interessata anche da provvedimenti legislativi di rango primario[2].

Nel periodo di riferimento considerato (Ottobre 2015-Dicembre 2015), si segnala il provvedimento prescrittivo di carattere generale[1] del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito «Garante») relativo alla «Costituzione di una banca dati relativa a morosità intenzionali della clientela del settore telefonico (S.I.Mo.I.Tel)» dell’8 ottobre 2015 n. 523[2].

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha adottato nel corso degli ultimi mesi il nuovo regolamento concernente la disciplina dell’autonomia contabile.

Il provvedimento[1] disciplina gli aspetti più rilevanti della vita finanziaria dell’Autorità e in particolare: i bilanci e la loro gestione; l’attività amministrativa contabile e finanziaria, i relativi procedimenti e le connesse responsabilità; l’attività contrattuale; la gestione del patrimonio; le forme di controllo interno. Il regolamento, inoltre, persegue l’intento di realizzare un sistema contabile integrato che tenga conto sia della contabilità finanziaria che della situazione economico-patrimoniale.

L'AEEGSI pubblica la "Memoria per l'audizione presso la 13ª Commissione territorio, ambiente, beni ambientali del Senato della Repubblica", del 28 giugno 2016.

L'AEEGSI ha pubblicato la "Memoria" della propria audizione presso il Senato, sul Ddl recante "Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque" (AS 2343), attualmente all'esame – in seconda lettura – presso la 13ª Commissione del Senato della Repubblica, che si propone di dettare i principi in base ai quali deve essere utilizzato, gestito e governato il patrimonio idrico nazionale, nonché di favorire la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell'acqua, in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale.

Il Ddl riconosce, ex art. 1, che "[l]'acqua è un bene naturale e un diritto umano universale".

L'Autorità si sofferma, fra l'altro, sull'art. 7, c. 1, del Ddl, che prevede l'erogazione gratuita di un quantitativo minimo vitale di acqua ("assicurata, quale diritto fondamentale di ciascun individuo"), necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali, da garantire anche in caso di morosità.

L'ART ha adottato – il 23 maggio 2016 – il "Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità" (d'ora in poi, Regolamento), in vigore dal 1° giugno 2016.

Ai sensi dell'art. 2, c. 27 e 28, L. 14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità), infatti, "[c]iascuna Autorità – quindi, anche l'Autorià de qua – ha autonomia organizzativa, contabile e amministrativa" (c. 27); essa "con propri regolamenti, definisce [...] le norme concernenti l'organizzazione interna e il funzionamento, la pianta organica del personale di ruolo [...] l'ordinamento delle carriere, nonché [...] il trattamento giuridico ed economico del personale" (c. 28).

La competenza ad adottare il Regolamento de quo è, quindi, attribuita dalla legge cit.

Il Regolamento disciplina, ex art. 9 (rubricato "Funzioni di indirizzo e controllo e funzioni di gestione"), le competenze degli organi dell'Autorità, prevedendo – al primo comma –, che "[s]alva la competenza ad emanare gli atti specificamente indicati da norme di legge e di regolamento, il Consiglio esercita le funzioni di indirizzo e controllo dell'attività, vigila sulla corretta attuazione degli indirizzi e adotta gli atti di preposizione agli Uffici del personale dirigente" (mio il corsivo).

Tale articolo sembrerebbe non escludere la possibilità che la competenza ad emanare atti, in ipotesi anche normativi, sia pro futuro fondata sulla base di ulteriori fonti regolamentari.

In proposito, si deve ricordare che il c. 32 del medesimo art. 2 L. n. 481/1995, cit., prevede che "s[iano] emanati, ai sensi dell'art. 17, c.2, L. 23 agosto 1988, n. 400, uno o più regolamenti volti a trasferire le ulteriori competenze connesse a quelle attribuite alle Autorità dalla presente legge" (mio il corsivo).

Non può, quindi, escludersi che – sulla base dell'art. 2, c. 32, cit. –, successivi regolamenti governativi attribuiscano all'Autorità competenze ulteriori, la cui base legale sarebbe però "debole" – richiedendo, forse, una legittimazione procedimentale ulteriore, tipica della c.d. amministrazione di risultato (o di out-put).

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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