Raccordi parlamentari Italia-UE

Rubriche

Introduzione

Con riguardo al periodo esaminato (1° novembre 2016-28 febbraio 2017) merita di essere segnalato un parere motivato contrario della 9ͣCommissione Agricoltura e produzione agroalimentare del Senato su una proposta di regolamento in materia di bevande spiritose per mancato rispetto da parte di quest’ultima dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, ai sensi del Protocollo n. 2 allegato ai Trattati (cfr. infra la relativa scheda).

Benelux Input to Rome Declaration 2017
Motivi della segnalazione

A seguito del referendum sulla Brexit del 23 giugno 2016, i Capi di Stato e di Governo degli Stati membri dell’Unione europea (assente il Regno Unito) hanno deciso al vertice di Bratislava del 16 settembre 2016 di seguire un programma di lavoro per il “rilancio” dell’Unione (c.d. tabella di marcia di Bratislava, contenuta nellaDichiarazione di Bratislava). In particolare la definizione di quali passi concreti compiere è stata rinviata alla riunione informale dei Capi di Stato e di Governo a La Valletta (27 gennaio 2017) ed alla riunione di Roma programmata per le celebrazioni del sessantesimo anniversario dei Trattati di Roma (marzo 2017).

A.S., Doc. XVIII, n. 185, 1° marzo 2017

Motivi della segnalazione

La 9Commissione Agricoltura e produzione agroalimentare del Senato, nell’esaminare la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (COM (2016) 750 def.), ha espresso parere motivato contrario sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Miller & Anor, R (On the Application Of) v The Secretary of State for Exiting the European Union (Rev 1) [2016] EWHC 2768 (Admin) (03 November 2016)
Miller & Anor, R (on the application of) v Secretary of State for Exiting the European Union (Rev 3) [2017] UKSC 5 (24 January 2017)

Motivi della segnalazione
Con le sentenze del novembre 2016 e del gennaio 2017, rispettivamente la High Court e la Supreme Court hanno negato che il Governo britannico possa attivare la procedura di cui all’art. 50 TUE per l’uscita del Regno Unito dalla Unione europea (c.d. Brexit) mediante prerogative powers, riconoscendo dunque come, di converso, sia necessario a tal fine un previo intervento parlamentare mediante primary legislation.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha recentemente modificato, con il provvedimento 26166, il regolamento attuativo in materia di rating della legalità.
L’istituto, di recente introduzione ma che ha già riscosso un notevole successo tra gli operatori economici, mira a fornire, come è noto, una valutazione dell’impresa, che possa poi essere spesa sul mercato.

Nel periodo di riferimento considerato (Settembre 2016 – Dicembre 2016), l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha adottato una rilevante delibera di carattere regolamentare, la n. 448/16/CONS, rubricata «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il Referendum popolare confermativo relativo al testo della legge costituzionale recante “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del Cnel e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione», indetto per il giorno 4 dicembre 2016 [1]

Nel periodo oggetto di osservazione, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato un importante regolamento, destinato a trovare una costante applicazione nella realtà economica: ci si riferisce al provvedimento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell’art. 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.

Nel periodo di riferimento considerato (Luglio 2016-Settembre 2016), si registra l’approvazione di un solo provvedimento di carattere generale [1] da parte del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito ‘Garante’), destinato a tutte le Procure della Repubblica e relativo al «differimento del termine di cui alla lettera a) del provvedimento del 25 giugno 2015, in materia di misure di sicurezza nelle attività di intercettazione da parte delle predette Procure» [2].

Nel periodo di riferimento considerato (Gennaio 2016-Giugno 2016), non si registra l’approvazione di provvedimenti di carattere generale[1] da parte del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito ‘Garante’). Nelle presenti note si darà, pertanto, conto di alcuni provvedimenti di divieto e prescrittivi[2] da cui è, comunque, possibile ricavare principi di carattere generale, interpretativi delle norme del d. lgs. n. 196 del 30/6/2006 («Codice in materia di protezione dei dati personali», di seguito ‘Codice privacy’) e applicativi di provvedimenti generali del Garante.

Nel periodo di riferimento considerato (Aprile 2016 – Luglio 2016), l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha adottato alcune rilevanti delibere di carattere regolamentare riguardanti la tenuta e l’organizzazione del ROC - Registro degli Operatori di Comunicazione.

L’obbligo di iscrizione al Registro si inserisce nel più vasto tema degli oneri informativi a carico degli operatori, su cui occorre soffermarsi, in via preliminare, data la diversa tipologia e finalità a essi sottesa.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha recentemente modificato il regolamento attuativo in materia di conflitto di interessi[1].

In data 21 gennaio 2016, l’Autorità ha avviato il procedimento per modificare e integrare gli artt. 9, 14 e 22, nonché aggiungere l’art. 23 al regolamento precedentemente in vigore, al fine di rendere ancora più efficace, sotto il profilo procedurale, l’attività che è chiamata ad esercitare in materia di conflitto di interessi, nonché di soddisfare determinati obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione degli atti adottati. In quella data, dunque, veniva deliberato l’avvio di una procedura di consultazione pubblica per la revisione del citato regolamento, stabilendo il termine di 30 giorni per la conclusione della consultazione. Nei termini indicati dall’Antitrust non sono pervenute osservazioni e ciò ha determinato un rapido processo di modifica del precedente regolamento, nei termini voluti dall’Autorità.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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