Raccordi parlamentari Italia-UE

Rubriche

Corte cost. sentenza 16 dicembre 2016, n. 276

Nella sentenza n. 275 la Corte costituzionale ha affrontato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 comma 2 bis della legge reg. Abruzzo n. 78 del 1978 nella parte in cui subordinava l’erogazione di un contributo regionale per il servizio di trasporti degli studenti disabili alla “disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa”. L’ordinanza del Tar Abruzzo, in particolare, aveva dubitato della compatibilità di tale previsione con l’art. 38, commi 3 e 4 Cost. e con l’art. 24 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, considerando che l’eventualità dell’insufficienza del finanziamento avrebbe potuto condizionare la programmazione e l’effettiva esecuzione provinciale del servizio di trasporto. La Corte Costituzionale ha condiviso l’impostazione del giudice a quo dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 6 comma 2 bis della legge abruzzese, limitatamente all’inciso sopra riportato. La Corte ha infatti ritenuto che la norma in questione riservasse un margine di discrezionalità eccessivo nel condizionare, non solo l’an, ma anche il quantum del contributo regionale a decisioni politiche previste di volta in volta dalle leggi annuali di bilancio con il rischio di compressione del nucleo essenziale indefettibile di tutela del diritto all’istruzione del disabile sancito tanto dall’art. 38 comma 3 Cost., quanto dall’art. 24 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

Decreto Legislativo 19 gennaio 2017, n. 7, Modifiche e riordino delle norme di diritto internazionale privato per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettera b), della legge 20 maggio 2016, n. 76. (17G00013) (GU Serie Generale n.22 del 27-1-2017)

Dopo l’approvazione della Legge n. 76/2016, che regolamenta in Italia le unioni civili, il Legislatore con il Decreto legislativo n. 7/2017 è intervenuto per modificare alcune norme di diritto internazionale relative al matrimonio omosessuale contratto all’estero.
In particolare, con l’articolo 1 del D. Lgs. viene inserito nella Legge 218/1995 l’articolo 32 bis rubricato Matrimonio contratto all'estero da cittadini italiani dello stesso sesso. Con tale norma viene stabilito che il matrimonio contratto all'estero da cittadini italiani con persona dello stesso sesso produce gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana. Viene dunque così risolta definitivamente la questione della trascrizione del matrimonio omosessuale contratto all’estero.

Sentenza della Corte di giustizia (Grande sezione) del 21 dicembre 2016, cause riunite C-203/15 e C-698/15, Tele2 Sverige e Watson, ECLI:EU:C:2016:970

Nella sentenza che si segnala, la Corte di giustizia si è pronunciata sull’impatto della propria sentenza Digital Rights Ireland sulle normative nazionali che prevedono obblighi di conservazione dei dati a carico dei fornitori di comunicazioni elettroniche. Secondo la Corte, tali obblighi non sono di per sé incompatibili con il diritto dell’Unione - in particolare con la direttiva 2002/58/CE relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche, letta alla luce degli artt. 7, 8, 11 e 52(1) della Carta dei diritti fondamentali, a condizione che si tratti di una conservazione “mirata” dei dati, ossia rispondente a requisiti e garanzie rigorosi individuati dalla Corte; garanzie e requisiti che, nel caso di specie, non erano soddisfatti dalle normative nazionali in causa.

Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel campo dello sviluppo, del contrasto all'immigrazione illegale, al traffico di esseri umani, al contrabbando e sul rafforzamento della sicurezza delle frontiere tra lo Stato della Libia e la Repubblica Italiana

http://www.governo.it/sites/governo.it/files/Libia.pdf
http://www.governo.it/media/gentiloni-incontra-il-primo-ministro-libico/6685

In data 2 febbraio 2017 il Presidente del Consiglio dei Ministri italiano Paolo Gentiloni e il Capo Governo di Riconciliazione nazionale dello Stato della Libia, riconosciuto dall’Unione europea e dall’Italia, Fayez Mustapa Serraj hanno sottoscritto un Memorandum per fronteggiare l’emergenza rappresentata dagli sbarchi sulle coste italiane di cittadini provenienti dalla Libia. Il Memorandum è stato dunque firmato per la Libia dal Governo libico di riconciliazione nazionale presieduto da Serraj. Il Governo di riconciliazione nazionale, però, controlla solo una parte del territorio libico. Come noto, infatti, la situazione in Libia è molto fluida. Se il governo islamista che dal 2014 si era insediato a Tripoli è stato allontanato, restano ancora due distinte e contrapposte autorità: oltre al governo di Tripoli guidato da Serra, vi è il Parlamento di Tobruk sostenuto dal generale Haftar che ha rifiutato di riconoscere il proprio sostengo a Serraj indicato dalle Nazioni Unite come Capo di Governo di unità nazionale e sostenuto da Unione europea e Italia. Tuttavia, se lo spazio di manovra del governo di Serraj appare limitato, ciò non impedisce che, in quanto Governo riconosciuto dalla Comunità internazionale e dall’Italia sottoscriva con il nostro Paese accordi internazionali. È semmai da verificare quale potrà essere l’effettiva applicazione in territorio libico di quanto previsto nell’accordo.

La procedura d'infrazione è volta a rilevare eventuali inadempimenti da parte degli Stati membri di obblighi ad essi imposti dal diritto dell’Unione europea. La sua disciplina è contenuta negli articoli da 258 a 260 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE). I ricorsi possono essere proposti dalla Commissione (art. 258 TFUE) oppure da un altro Stato membro (art. 259 TFUE); tuttavia, ad oggi questa seconda ipotesi si è verificata in pochi casi. Nell’ipotesi più frequente, è la Commissione che dà avvio alla procedura, spesso sulla base di segnalazioni provenienti da persone fisiche o giuridiche.

Sentenza 24 gennaio 2017, ricorso n. 25358

La sentenza resa dalla Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso “Paradiso e Campanelli c. Italia” ha tratto origine dal ricorso proposto nel 2013 dai coniugi Paradiso e Campanelli per lamentare la violazione, da parte dell’Italia, dell’art. 8 della Convenzione europea che tutela la vita privata e familiare. I ricorrenti avevano stipulato un contratto di gestazione per conto di terzi presso una clinica in Russia dalla quale, in seguito alla nascita del bambino, avevano ottenuto un certificato attestante il rapporto di filiazione. Il certificato non indicava che la nascita era derivata da un contratto di surroga di maternità1 . Al rientro dei coniugi in Italia, le autorità italiane, informate dal consolato italiano di Mosca delle particolari circostanze della nascita, avevano rifiutato la trascrizione del certificato per esigenze di tutela dell’ordine pubblico e contestualmente avviato indagini per i reati di falsa attestazione e per la violazione della legge sulle adozioni.
Le indagini avevano poi evidenziato l’assenza del legame biologico tra il neonato e il sig. Campanelli che pure aveva fornito il proprio seme alla clinica russa. A questo punto il piccolo, di appena 3 mesi, era stato sottratto ai coniugi per essere poi affidato a una coppia di genitori adottivi. I coniugi Paradiso e Campanelli si sono dunque rivolti alla Corte europea lamentando la violazione dell’art. 8 CEDU per la sottrazione del minore da parte delle autorità italiane e per la mancata trascrizione del certificato di nascita.

Sentenza n. 218/2017– giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 20 ottobre 2017 – pubblicazione in GU n. 42 del 18 ottobre 2017

Motivo della segnalazione

Il Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 2, in relazione all’allegato C4, punto 7, lettera f), della legge della Regione Veneto 26 marzo 1999, n. 10 (Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale), per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. La disposizione censurata prevede l’assoggettamento alla procedura di verifica della valutazione di impatto ambientale dei soli progetti relativi alla realizzazione di strade extraurbane secondarie di lunghezza superiore a 5 km, ponendosi, ad avviso del rimettente, in contrasto con la disciplina statale dell’art. 23, comma 1, lettera c), e relativo allegato III, elenco B, punto 7, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), che impone di sottoporre alla detta procedura tutti i progetti di strade extraurbane secondarie, senza consentire alcuna esclusione a priori fondata su criteri meramente dimensionali.

Sentenza n. 212/2017– giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 12 ottobre 2017 – pubblicazione in GU n. 42 del 18 ottobre 2017

Motivo della segnalazione

Le Province autonome di Bolzano e di Trento, con distinti ricorsi, hanno promosso questioni di legittimità costituzionale di numerose norme della legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale).

Sentenza n. 191/2017– giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 14 luglio 2017 – Pubblicazione in G.U. del 19/07/2017, n. 29

Motivo della segnalazione

Nella sentenza n. 191 del 2017 la Corte ha esaminato, tra le altre, le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle province autonome di Trento e di Bolzano avverso una serie di disposizioni della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, per violazione degli articoli 8, numero 1), 9, numero 10), 16, 79, 80, 81, 99, 100 e 104 dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige, nonché degli articoli 116, 117, 119 e 120 della Costituzione. Al di là del merito delle censure proposte, la pronuncia in esame si segnala, in particolare, per il ruolo assunto, nell’ambito dello scrutinio di costituzionalità qui svolto dalla Corte, dalla c.d. clausola di salvaguardia prevista, a presidio delle prerogative statutarie di regioni a statuto speciale e province autonome, dall’articolo 1, comma 992, della legge n. 208 del 2015.

Sentenza n. 182/2017– giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 13/07/2017 – Pubblicazione in G.U. 19/07/2017 n. 29

Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 182/2017 la Corte costituzionale ha rigettato una questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l’art. 1, comma 1, lettera b), del d.l. 9 giugno 2016, n. 98 (Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA), convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2016, n. 151. La disposizione impugnata disciplina la procedura per la modifica o l’integrazione del “Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria”, adottato con d.P.C.m. del 14 marzo 2014 in attuazione dell’art. 1, comma 1, del d.l. n. 61/2013, escludendo il coinvolgimento della Regione interessata. Per l’approvazione del Piano, invece, il legislatore del 2013 aveva previsto l’acquisizione del parere, ancorché non vincolante, della Regione.

Sentenza n. 180/2017– giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 13/07/2017 – Pubblicazione in G.U. 19/07/2017 n. 29

Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 180/2017 – una pronuncia interpretativa di rigetto – la Corte costituzionale ha esaminato una questione di legittimità avente ad oggetto l’art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso). La disposizione impugnata prevede che la rettificazione si fa in forza di una sentenza del tribunale passata in giudicato, emessa successivamente all’intervenuta modificazione dei caratteri sessuali della persona interessata.

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