Raccordi parlamentari Italia-UE

Rubriche

I più recenti regolamenti approvati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione risalgono al 31 maggio 2016. Essi intervengono sulla disciplina dei seguenti aspetti:

  • accesso ai documenti formati o detenuti dall’Autorità ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  • rimborso dei costi di riproduzione per il rilascio di copie e diritti di ricerca, ex art. 9 del Regolamento di accesso agli atti formati e detenuti dall’Autorità del 31 maggio 2016[1].

I due atti sono strettamente connessi e toccano una materia assai delicata quale è l’esercizio del diritto di accesso agli atti, recentemente interessata anche da provvedimenti legislativi di rango primario[2].

Nel periodo di riferimento considerato (Ottobre 2015-Dicembre 2015), si segnala il provvedimento prescrittivo di carattere generale[1] del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito «Garante») relativo alla «Costituzione di una banca dati relativa a morosità intenzionali della clientela del settore telefonico (S.I.Mo.I.Tel)» dell’8 ottobre 2015 n. 523[2].

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha adottato nel corso degli ultimi mesi il nuovo regolamento concernente la disciplina dell’autonomia contabile.

Il provvedimento[1] disciplina gli aspetti più rilevanti della vita finanziaria dell’Autorità e in particolare: i bilanci e la loro gestione; l’attività amministrativa contabile e finanziaria, i relativi procedimenti e le connesse responsabilità; l’attività contrattuale; la gestione del patrimonio; le forme di controllo interno. Il regolamento, inoltre, persegue l’intento di realizzare un sistema contabile integrato che tenga conto sia della contabilità finanziaria che della situazione economico-patrimoniale.

L'AEEGSI pubblica la "Memoria per l'audizione presso la 13ª Commissione territorio, ambiente, beni ambientali del Senato della Repubblica", del 28 giugno 2016.

L'AEEGSI ha pubblicato la "Memoria" della propria audizione presso il Senato, sul Ddl recante "Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque" (AS 2343), attualmente all'esame – in seconda lettura – presso la 13ª Commissione del Senato della Repubblica, che si propone di dettare i principi in base ai quali deve essere utilizzato, gestito e governato il patrimonio idrico nazionale, nonché di favorire la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell'acqua, in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale.

Il Ddl riconosce, ex art. 1, che "[l]'acqua è un bene naturale e un diritto umano universale".

L'Autorità si sofferma, fra l'altro, sull'art. 7, c. 1, del Ddl, che prevede l'erogazione gratuita di un quantitativo minimo vitale di acqua ("assicurata, quale diritto fondamentale di ciascun individuo"), necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali, da garantire anche in caso di morosità.

L'ART ha adottato – il 23 maggio 2016 – il "Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità" (d'ora in poi, Regolamento), in vigore dal 1° giugno 2016.

Ai sensi dell'art. 2, c. 27 e 28, L. 14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità), infatti, "[c]iascuna Autorità – quindi, anche l'Autorià de qua – ha autonomia organizzativa, contabile e amministrativa" (c. 27); essa "con propri regolamenti, definisce [...] le norme concernenti l'organizzazione interna e il funzionamento, la pianta organica del personale di ruolo [...] l'ordinamento delle carriere, nonché [...] il trattamento giuridico ed economico del personale" (c. 28).

La competenza ad adottare il Regolamento de quo è, quindi, attribuita dalla legge cit.

Il Regolamento disciplina, ex art. 9 (rubricato "Funzioni di indirizzo e controllo e funzioni di gestione"), le competenze degli organi dell'Autorità, prevedendo – al primo comma –, che "[s]alva la competenza ad emanare gli atti specificamente indicati da norme di legge e di regolamento, il Consiglio esercita le funzioni di indirizzo e controllo dell'attività, vigila sulla corretta attuazione degli indirizzi e adotta gli atti di preposizione agli Uffici del personale dirigente" (mio il corsivo).

Tale articolo sembrerebbe non escludere la possibilità che la competenza ad emanare atti, in ipotesi anche normativi, sia pro futuro fondata sulla base di ulteriori fonti regolamentari.

In proposito, si deve ricordare che il c. 32 del medesimo art. 2 L. n. 481/1995, cit., prevede che "s[iano] emanati, ai sensi dell'art. 17, c.2, L. 23 agosto 1988, n. 400, uno o più regolamenti volti a trasferire le ulteriori competenze connesse a quelle attribuite alle Autorità dalla presente legge" (mio il corsivo).

Non può, quindi, escludersi che – sulla base dell'art. 2, c. 32, cit. –, successivi regolamenti governativi attribuiscano all'Autorità competenze ulteriori, la cui base legale sarebbe però "debole" – richiedendo, forse, una legittimazione procedimentale ulteriore, tipica della c.d. amministrazione di risultato (o di out-put).

Nel gennaio 2016, l’IVASS ha adottato il regolamento n. 17 recante disposizioni in materia di valutazione del rischio e della solvibilità di cui al Titolo III (Esercizio dell’attività assicurativa), Capo I (Disposizioni generali), Sezione II (Sistema di governo societario), articolo 30-ter, e al Titolo XV (Vigilanza sul gruppo) Capo III (Strumenti di vigilanza sul gruppo), articolo 215-ter del codice delle assicurazioni private come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La normativa in commento si rivolge specificamente alle imprese di assicurazione o di riassicurazione, nonché alle imprese di partecipazione assicurativa e a quelle di partecipazione finanziaria mista italiane che controllano almeno un’impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede legale in Italia, in uno Stato membro o in uno Stato terzo; imprese, aventi tutte il preciso compito di calcolare la solvibilità del gruppo.

Al di là delle evidenti particolarità di natura tecnica della disciplina di cui al presente regolamento, è da rilevare, anzitutto, la complessità del quadro normativo di riferimento.

Con delibera del 28 gennaio 2016, n. 22/2016/A, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI), ha aggiornato – anche in ragione dell’intervenuto D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante norme per il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” – il proprio Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, anni 2015-2017 (P.T.T.I.).

Va ricordato che l’aggiornamento annuale del P.T.T.I. (così come il Programma stesso) è previsto all’art. 8 Regolamento sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, adottato con delibera dell’Autorità del 16 maggio 2014, n. 210/2014/A.

Il regolamento IVASS n. 20 del 3 maggio 2016 è stato emanato in attuazione degli articoli 189, comma 2, e 191, comma 1, lettere b) e s) del Codice delle assicurazioni private, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, nonché in conformità alle previsioni in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione dettate dalla direttiva n. 2009/138/CE e dal Regolamento delegato (UE) 35/2015.

Nella relazione illustrativa di accompagnamento al regolamento in esame si precisa che «tenuto conto dei principi fissati dall'art. 2, comma 4, del Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS, attuativo delle disposizioni contenute nell'articolo 23, comma 4, della legge n. 262/2005, il presente Regolamento non è stato posto in pubblica consultazione né sottoposto ad analisi di impatto della regolamentazione (AIR), per ragioni di necessità e urgenza legate all'avvio del nuovo regime di solvibilità introdotto dalla direttiva 2009/138/CE». Il riferimento è alla previsione secondo cui l'IVASS può «derogare alle disposizioni del Titolo II, anche prevedendo procedure e termini per l'espletamento del procedimento diversi da quelli stabiliti nel medesimo Titolo, nel caso in cui, le modalità di svolgimento del procedimento per la regolamentazione previste nel Titolo II non siano compatibili con le ragioni di necessità e urgenza o di riservatezza, connesse all'esigenza di: a) tutela dei contraenti e assicurati, ordinato svolgimento dell'attività assicurativa, trasparenza ed integrità del mercato, anche in ragione di mutamenti eccezionali delle condizioni di mercato; b) tempestiva attuazione di norme comunitarie e nazionali; c) non compromettere il conseguimento delle finalità dell'atto» (art. 2 comma 4 cit.).

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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