Raccordi parlamentari Italia-UE

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Nel gennaio 2016, l’IVASS ha adottato il regolamento n. 17 recante disposizioni in materia di valutazione del rischio e della solvibilità di cui al Titolo III (Esercizio dell’attività assicurativa), Capo I (Disposizioni generali), Sezione II (Sistema di governo societario), articolo 30-ter, e al Titolo XV (Vigilanza sul gruppo) Capo III (Strumenti di vigilanza sul gruppo), articolo 215-ter del codice delle assicurazioni private come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La normativa in commento si rivolge specificamente alle imprese di assicurazione o di riassicurazione, nonché alle imprese di partecipazione assicurativa e a quelle di partecipazione finanziaria mista italiane che controllano almeno un’impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede legale in Italia, in uno Stato membro o in uno Stato terzo; imprese, aventi tutte il preciso compito di calcolare la solvibilità del gruppo.

Al di là delle evidenti particolarità di natura tecnica della disciplina di cui al presente regolamento, è da rilevare, anzitutto, la complessità del quadro normativo di riferimento.

Con delibera del 28 gennaio 2016, n. 22/2016/A, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI), ha aggiornato – anche in ragione dell’intervenuto D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante norme per il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” – il proprio Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, anni 2015-2017 (P.T.T.I.).

Va ricordato che l’aggiornamento annuale del P.T.T.I. (così come il Programma stesso) è previsto all’art. 8 Regolamento sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, adottato con delibera dell’Autorità del 16 maggio 2014, n. 210/2014/A.

Il regolamento IVASS n. 20 del 3 maggio 2016 è stato emanato in attuazione degli articoli 189, comma 2, e 191, comma 1, lettere b) e s) del Codice delle assicurazioni private, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, nonché in conformità alle previsioni in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione dettate dalla direttiva n. 2009/138/CE e dal Regolamento delegato (UE) 35/2015.

Nella relazione illustrativa di accompagnamento al regolamento in esame si precisa che «tenuto conto dei principi fissati dall'art. 2, comma 4, del Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS, attuativo delle disposizioni contenute nell'articolo 23, comma 4, della legge n. 262/2005, il presente Regolamento non è stato posto in pubblica consultazione né sottoposto ad analisi di impatto della regolamentazione (AIR), per ragioni di necessità e urgenza legate all'avvio del nuovo regime di solvibilità introdotto dalla direttiva 2009/138/CE». Il riferimento è alla previsione secondo cui l'IVASS può «derogare alle disposizioni del Titolo II, anche prevedendo procedure e termini per l'espletamento del procedimento diversi da quelli stabiliti nel medesimo Titolo, nel caso in cui, le modalità di svolgimento del procedimento per la regolamentazione previste nel Titolo II non siano compatibili con le ragioni di necessità e urgenza o di riservatezza, connesse all'esigenza di: a) tutela dei contraenti e assicurati, ordinato svolgimento dell'attività assicurativa, trasparenza ed integrità del mercato, anche in ragione di mutamenti eccezionali delle condizioni di mercato; b) tempestiva attuazione di norme comunitarie e nazionali; c) non compromettere il conseguimento delle finalità dell'atto» (art. 2 comma 4 cit.).

Il Consiglio di Stato, VI Sezione, con la sentenza 24 maggio 2016, n. 2182, è tornato ad occuparsi del tema dell'applicazione del principio di legalità ai poteri di regolazione generale dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI).

Il giudizio verteva sulla deliberazione 612/2013/R/eel, relativa al codice di rete tipo per la distribuzione dell'energia elettrica, che, nella parte contestata, aveva previsto che le imprese distributrici potessero richiedere agli utenti del servizio di trasporto e vendita dell'energia (c.d. "traders") opportune garanzie a copertura di tutti gli obblighi derivanti dalla stipula del contratto di trasporto, "tenendo conto quindi anche degli oneri a carico del cliente finale".

In particolare, l'appellante (una società operante nel mercato elettrico in qualità di trader) contestava che la normativa primaria attribuisse all'AEEGSI il potere di imporre ai traders, con atto di regolazione, obblighi di garanzia a favore dei soggetti distributori in caso di inadempimento, da parte dei clienti, degli obblighi posti dalla legge a loro carico.

Sentenza della Corte di giustizia (grande sezione) del 13 settembre 2016, Rendón Marín, ECLI:EU:C:2016:675

Nella sentenza che si segnala la Corte di giustizia, deliberando nella composizione della Grande sezione, ha precisato che il “godimento reale ed effettivo del nucleo essenziale” della cittadinanza UE - concetto introdotto nella sentenza Zambrano (causa C‑34/09, 8 marzo 2011, EU:C:2011:124) - può essere invocato come limite all’espulsione di un cittadino di uno Stato terzo, familiare di un cittadino di uno Stato membro che non si è avvalso della libertà di circolazione conferita dal diritto UE, solo in “situazioni molto particolari”. Allo stesso tempo, la Corte ha precisato che il diritto (derivato) di un cittadino di uno Stato terzo di ottenere, in un tale caso particolare, un permesso di soggiorno, può essere limitato per ragioni di ordine pubblico. Tuttavia, il limite dovrà risultare compatibile con i diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare con il diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all’art. 7, letto in combinato disposto con l’obbligo di prendere in considerazione l’interesse superiore del minore, sancito all’art. 24, par. 2.

La procedura d'infrazione è volta a rilevare eventuali inadempimenti da parte degli Stati membri di obblighi ad essi imposti dal diritto dell’Unione europea. La sua disciplina è contenuta negli articoli da 258 a 260 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE). I ricorsi possono essere proposti dalla Commissione (art. 258 TFUE) oppure da un altro Stato membro (art. 259 TFUE); tuttavia, ad oggi questa seconda ipotesi si è verificata in pochi casi. Nell’ipotesi più frequente, è la Commissione che dà avvio alla procedura, spesso sulla base di segnalazioni provenienti da persone fisiche o giuridiche.

A) La Banca asiatica per gli investimenti e le infrastrutture. LEGGE 22 giugno 2016, n. 110, Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015.

Con la legge n. 110 del 2016 il Parlamento italiano ha autorizzato la ratifica e dato esecuzione all'accordo internazionale di istituzione della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture.

L'Italia è tra i 14 Stati membri dell'unione Europea ad essere fondatrice della Banca. Complessivamente tra i membri fondatori 20 Stati sono non regionali (tra questi per l'appunto 14 Paesi dell'Unione europea), 3 Paesi europei non membri dell'Unione (Svizzera, Norvegia e Islanda, a cui ora si aggiunge il Regno Unito) e 3 Paesi non europei (Brasile, Egitto e Sud Africa).

Legge n. 115 del 16 giugno 2016

Lo scorso 16 giugno, il legislatore italiano ha novellato l'art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 («Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966»), apportando "modifiche in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale". La novella consiste nell'introduzione del nuovo comma 3 bis all'art. 3, ai sensi del quale "si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232".

Nella sentenza del 19 aprile 2016 nella causa Dansk Industri (DI), la Grande sezione della Corte di giustizia ha ribadito l’idoneità del principio generale di non discriminazione in base all’età a spiegare effetti diretti orizzontali (ossia, in relazione a controversie tra privati). In altre parole, la Corte ha confermato l’orientamento inaugurato nella sentenza Mangold (causa C‑144/04, EU:C:2005:709), e successivamente confermato nella sentenza Kücükdeveci (causa C‑555/07, EU:C:2010:21). Tuttavia, la sentenza Dansk Industri non si limita semplicemente a confermare i due precedenti. La Corte, sollecitata sul punto dal giudice del rinvio, ha anche precisato che, almeno nel caso di specie, le esigenze relative alla certezza del diritto e alla tutela del legittimo affidamento non possono essere invocate come limiti al dispiegarsi dell’effetto diretto orizzontale e, in particolare, alla disapplicazione della norma nazionale in contrasto con il principio generale di discriminazione. Inoltre, nella sentenza la Corte ha fornito delle indicazioni piuttosto dettagliate sul modo in cui il giudice nazionale deve adempiere all’obbligo di assicurare la tutela dei diritti conferiti ai singoli dal diritto dell’Unione, laddove questi ultimi traggono origine da una direttiva che dà concreta espressione a un principio generale e la controversia riguarda dei soggetti privati. Infine, la pronuncia oggetto della segnalazione consente di svolgere alcune riflessioni sul rapporto tra il principio generale di non discriminazione in base all’età e l’omologo divieto contenuto nell’art. 21, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione.

Osservatorio sulle fonti

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