Raccordi parlamentari Italia-UE

Rubriche

Il 13 aprile scorso il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione Europea e la Commissione europea hanno firmato un accordo interistituzionale dal titolo “Legiferare meglio” che integra precedenti accordi e dichiarazioni  sulla codificazione ufficiale dei testi legislativi, sulla qualità redazionale della legislazione comunitaria, sulla tecnica della rifusione degli atti normativi, sulle procedure di codecisione e sui documenti esplicativi. Poiché la rifusione non è prevista nel nostro ordinamento, non è superfluo ricordare che essa consiste nell’adozione di un nuovo atto normativo che integra in un unico testo le modificazioni sostanziali che introduce in un precedente atto e le disposizioni immutate di quest’ultimo. Il nuovo atto abroga il precedente: una specie di testo coordinato, quindi.

In allegato all’atto vi è una convenzione d’intesa fra i tre organi comunitari sugli atti delegati (alla Commissione). L’art. 290 del TFUE prevede che ciascun atto legislativo che conferisce una delega (atto base) delimita esplicitamente gli obiettivi, il contenuto,  la portata e la durata della delega di potere. Gli elementi essenziali di un settore sono riservati all’atto legislativo e non possono pertanto essere oggetto di delega di potere.

1. Nei precedenti numeri di questa rivista abbiamo visto che è diffuso il convincimento che, per la qualità della normazione, non servono nuove norme. Opportunamente, quindi, il Corso di perfezionamento, di cui alleghiamo il  programma  delle lezioni con i relativi docenti, si propone di migliorare la lingua del diritto.

Si può partecipare, gratuitamente, a singole lezioni del Corso, previa comunicazione alla segreteria del Corso medesimo.

Introduzione

1. Con riguardo al periodo esaminato (1° luglio-31 novembre 2016) meritano in primo luogo di essere segnalati i due pareri motivati negativi della 1a Commissione del Senato su alcune proposte del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di asilo.
Tali proposte si collocano nel solco della comunicazione del 6 aprile 2016 sulla riforma del sistema europeo comune di asilo COM (2016) 197 con la quale la Commissione europea ha previsto una strategia complessiva volta alla fissazione di un sistema stabile di determinazione dello Stato membro competente per le domande dei richiedenti asilo. In particolare, obiettivo della comunicazione è il superamento del c.d. sistema di Dublino III, secondo il quale la responsabilità dell’esame di una domanda incombe principalmente sullo Stato membro che ha svolto il ruolo maggiore relativamente all’ingresso o al soggiorno del richiedente: si è infatti rilevato come tale sistema attribuisca una responsabilità sproporzionata in capo agli Stati membri verso cui si dirigono i maggiori flussi migratori (quali l’Italia) ed incoraggi movimenti incontrollati verso altri Stati.

1. Con riguardo al periodo esaminato (1° marzo-30 giugno 2016) assume particolare rilievo il dibattito al Senato del 19 maggio 2016 circa le limitate modalità attraverso le quali ai parlamentari italiani (ma lo stesso vale per i parlamentari europei e per i parlamentari degli altri Stati membri dell’Unione europea) è concessa l’opportunità di consultare la documentazione riservata relativa al TTIP.

Il TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) è il Partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti, un accordo commerciale fra l’Unione europea e gli Stati Uniti, i cui negoziati sono stati ufficialmente avviati nel giugno 2013. I negoziati sono condotti dalla Commissione europea sulla base del mandato conferitole dal Consiglio il 14 giugno 2013.

Trattandosi di un accordo in materia di politica commerciale comune, per la sua conclusione saranno necessarie una decisione del Consiglio e l’approvazione del Parlamento europeo (per approfondimenti sui contenuti e sulle procedure di ratifica del TTIP cfr. XVII leg., Visita d’informazione presso la Commissione europea. Bruxelles, 6-7 luglio 2015, Senato della Repubblica, Dossier europei n. 3 - Camera dei deputati, Documentazione per le Commissioni n. 21, 2 luglio 2015 nonché XVII leg., Camera dei deputati, Servizio studi-Dipartimento affari esteri, Gli sviluppi dei negoziati sul Partenariato transatlantico (TTIP), n. 187, 29 luglio 2015).

La politica commerciale comune è una materia di competenza esclusiva dell’Unione europea. Il TTIP viene tuttavia ad investire anche materie settoriali, alcune delle quali riconducibili alla competenza concorrente tra Unione europea e Stati membri. Se dunque, alla fine dei negoziati, l’accordo risulterà effettivamente avere natura “mista”, sarà necessaria la ratifica anche da parte di tutti gli Stati membri dell’Unione europea. In questa sede appare importante segnalare come quest’ultima questione sia stata posta all’attenzione della Commissione europea attraverso una lettera sottoscritta dai Presidenti di 21 Commissioni parlamentari di Parlamenti nazionali il 25 giugno 2014, alla quale ha dato risposta il Commissario Šefčovič il 16 ottobre 2014. Anche una recentissima interpellanza, presentata e discussa nella seduta della Camera del 1° luglio 2016 (Interpellanza n. 2-01411 Cimbro ed altri), avente ad oggetto però il CETA, l’accordo di libero scambio e investimento fra il Canada e l’Unione europea, si è soffermata su tale profilo: nella risposta ad essa, il Governo ha sottolineato la disponibilità di principio a trattare il CETA come accordo non “misto” ma Eu-only.

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