Raccordi parlamentari Italia-UE

Rubriche

TAR LOMBARDIA, Milano, 20 febbraio 2017, n. 425

Prima dell'adozione del d.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159, nell'ambito della propria competenza legislativa, la Regione Lombardia ha stabilito il criterio della rilevanza dell'ISEE personale e non di quello familiare per l'accesso alle unità di offerte residenziali o semiresidenziali dei disabili gravi.
Pertanto, non può essere riconosciuta ai Comuni una potestà di deroga alla legislazione statale e regionale in quanto nel sistema dell'art. 117 Cost., la ripartizione delle competenze legislative, con l'inerente figura della "competenza concorrente", riguarda esclusivamente lo Stato e le Regioni e non gli enti locali; pertanto, alla luce della normativa regionale richiamata il TAR conclude per l’illegittimità del regolamento comunale adottato in data 20 dicembre 2012 nella parte in cui, sostanzialmente, recupera per le prestazioni assistenziali la rilevanza dell'ISEE familiare ai fini della compartecipazione al costo della retta di degenza.

TAR CAMPANIA, Napoli, 15 maggio 2017, n. 2599

Il principio maggioritario, in virtù del quale gli organi collegiali – ivi compresi quelli elettivi di governo degli enti locali – sono chiamati a deliberare almeno mediante la metà più uno dei propri componenti (fatta salva la possibilità di quorum più elevati), costituisce principio generale dell’ordinamento giuridico, a meno di deroghe espresse da parte di norme all’uopo emanate (in mancanza di allegazioni in tal senso, non rinvenibili nello Statuto comunale di Vitulazio).

TAR TOSCANA, Firenze, 10 febbraio 2017, n. 211

Le società ricorrenti, tutte esercitanti attività di trasporto con bus turistici, avevano impugnato la delibera della Giunta comunale di Firenze, di approvazione del disciplinare e del prospetto dei contrassegni allegato al disciplinare stesso, nella parte in cui disponeva che "dal 1 marzo 2016 gli abbonamenti dei contrassegni P e Q di cui alla citata deliberazione n. 00429/G/2012 sono revocati e per quelli con scadenza successiva a tale data si procederà al rimborso della quota non fruita".
Il Tar Toscana accoglie il ricorso relativamente alla censura lamentata dalle ricorrenti di pretermissione di qualunque confronto con gli operatori del settore prima dell'adozione dell'atto impugnato.

TAR ABRUZZO, Pescara, 24 novembre 2016, n. 366

Ai sensi dell'art. 54 comma 4, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 le ordinanze contingibili e urgenti sono funzionali a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica.
In tale concetto, secondo la giurisprudenza che il giudicante condivide, può rientrare, ai fini dell'adozione di simili ordinanze, qualsiasi tipo di inquinamento che causa disagio alla popolazione, quindi anche quello olfattivo così come quello acustico.

TAR CAMPANIA, Napoli, 9 novembre, n. 5162

Le ordinanze contingibili ed urgenti costituiscono provvedimenti extra ordinem, in quanto dotate di capacità derogatoria dell'ordinamento giuridico, al fine di consentire alla P.A., in deroga al principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi, di sopperire a situazioni straordinarie ed urgenti non fronteggiabili con l'uso dei poteri ordinari.

TAR LOMBARDIA, Brescia, 29 dicembre 2016, n. 1791

I ricorrenti avevano impugnato la deliberazione della Giunta comunale di Stezzano n. 199
del 27.09.2016, la quale aveva disposto che le unioni civili fossero costituite in una stanza adiacente all’ufficio servizi demografici. La stanza, in questione, che era stata mostrata ai ricorrenti, era “angusta e indecorosa, non […] affatto idonea ad accogliere la cerimonia di costituzione dell'unione […] alla presenza di parenti e amici”, e assai diversa dalla sala di rappresentanza del municipio riservata alla celebrazione dei matrimoni civili.

TAR EMILIA-ROMAGNA, Parma, 20 dicembre 2016, n. 363

La sentenza è resa nella causa di impugnazione del provvedimento con cui il Dirigente del servizio edilizia privata - SUAP del Comune di Parma aveva negato il rilascio dell'autorizzazione per l'installazione di uno spettacolo viaggiante-circo nel periodo compreso tra il 15 aprile 2016 e il 1° maggio 2016, sulla scorta della previsione di cui all'art. 27, comma 5, del Regolamento Comunale, la quale non ne consentiva l'installazione nel mese antecedente e successivo all'inizio dei Parchi Tradizionali e per tutta la loro durata.

TAR FRIULI-VENEZIA GIULIA, Trieste, 16 gennaio 2017, n. 20

I ricorrenti avevano impugnato la delibera del Consiglio Comunale di Trieste n. 72 del 28 novembre 2016 recante modifiche al Regolamento comunale per i servizi della prima infanzia ed educativi comunali, avente ad oggetto l'introduzione dell'assolvimento dell'obbligo vaccinale quale requisito di accesso ai servizi educativi comunali per l'età da 0 a 6 anni, contestando l’esercizio della potestà regolamentare da parte del Comune, in quanto l’ente non avrebbe nessuna competenza né in materia di istruzione né in materia di tutela della salute.

TAR PUGLIA, Bari, 12 gennaio 2017, n. 16

La sentenza trae origine dal ricorso del Comune di Barletta avverso la deliberazione consiliare di approvazione dello Statuto della Provincia BAT, n. 10 del 21 maggio 2010, per la scelta di collocare nella città di Andria la sede legale della nuova Provincia, istituita con L. n. 148/2004.
Il TAR dà preliminarmente atto della persistenza dell’interesse al ricorso del Comune: anche se la L. 7 aprile 2014, n. 56 (cd. Legge Delrio) ha ridefinito, in attesa di una più ampia riforma costituzionale, l’assetto istituzionale e le funzioni fondamentali delle Province, quali enti di vasta area, imponendo di adottare le modifiche statutarie conseguenti alla legge, per il resto non ha inciso sull’interesse di cui si afferma titolare il Comune di Barletta all’ubicazione nel proprio territorio della sede legale dell’Ente provinciale.

TAR Lazio, Roma,10 gennaio 2017, n. 296

Il ricorrente aveva impugnato la deliberazione del Consiglio comunale di Rocca di Papa n. 13 del 29/04/2013 con cui era stato approvato il "regolamento comunale per la disciplina degli insediamenti territoriali delle stazioni radio base per la telefonia cellulare"
Nel giudicare sulla previsione di alcune sanzioni amministrative previste nel medesimo regolamento, il TAR evidenzia come il Comune non ha il potere di introdurre sanzioni amministrative nei casi in cui tale potere non sia stato previamente attribuito e determinato dalla legge.
Il rispetto del principio di legalità nell’ambito dell’illecito amministrativo comporta che la fattispecie dell’illecito e la relativa sanzione non possono essere introdotti direttamente da fonti normative secondarie, anche se si ammette che i precetti della legge, se sufficientemente individuati, possano essere integrati da norme regolamentari, in virtù della particolare tecnicità della dimensione in cui le fonti secondarie sono destinate ad operare (cfr. di recente Cassazione civile n. 4114 del 2016).

TAR SICILIA, Catania, 31 gennaio 2017, n. 212

La Giunta comunale del Comune di Saponara aveva impugnato il nuovo statuto comunale approvato dal Consiglio, censurando alcuni emendamenti che avrebbero determinato uno sconfinamento del Consiglio comunale nelle competenze della Giunta.
Il TAR accoglie il ricorso limitatamente alle censure relative alle disposizioni sul potere del Sindaco di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni, e quelle relative al potere del Sindaco di nominare esperti esterni; mentre lo rigetta, o dichiara inammissibile per difetto di legittimazione, per il resto.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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