Raccordi parlamentari Italia-UE

Rubriche

Art. 144, commi 1, 1-ter, 2-bis, r.S.

Motivi della segnalazione

Tra gli atti esaminati dalle Commissioni competenti al fine di esprimere in una risoluzione il proprio avviso sull'opportunità di possibili iniziative da parte del Governo e Parlamento, vengono ora espressamente menzionati nell'art. 144, comma 1, r.S. anche "gli altri atti trasmessi dalle istituzioni dell'Unione europea". La precedente versione dell'art. 144, comma 1, r.S. si limitava ad includere tra gli atti all'esame delle Commissioni solo gli "atti preparatori della legislazione dell'Unione europea" (peraltro, ciò avveniva solo indirettamente attraverso un rinvio all'art. 29, comma 2-bis, r.S.). L'esame degli atti, trasmessi dalle istituzioni dell'Unione europea ai sensi dell'art. 6 della legge n. 234 del 2012, da parte delle Commissioni competenti si basava finora sulla prassi ed è quindi da accogliere con favore il fatto che tale profilo sia stato "codificato" nel Regolamento del Senato.
L'art. 144, comma 1, r.S., nella precedente versione, disponeva che dovessero essere richieste di esprimere il proprio parere su tali atti la 14ª Commissione Politiche dell'Unione europea nonché la 3ª Commissione Affari esteri. Con la riforma del Regolamento del Senato, l'obbligatorio parere della 3ª Commissione è espunto: scelta condivisibile, data la peculiare dimensione dell'Unione europea, non più riconducibile al metodo intergovernativo ed agli affari esteri propriamente intesi.
La riforma del Regolamento del Senato dispone infine, in relazione a tali atti, che il Presidente del Senato, su richiesta della 14ª Commissione, comunichi al Governo l'avvio dell'esame di questi ultimi ai fini dell'apposizione della riserva di esame parlamentare (art. 144, comma 1-ter, r.S.); e che il documento approvato dalla Commissione permanente sia trasmesso da parte del Presidente del Senato, oltre che al Presidente del Consiglio, anche ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea (art. 144, comma 2-bis, r.S.). Si tratta, anche qui, di due innovazioni condivisibili: nel primo caso, appare utile che il Governo sia informato del fatto che l'esame di un atto sia stato avviato dalla Commissione competente e che possa giungere dal Senato una richiesta di apporre la riserva di esame parlamentare; nel secondo caso, si tratta di una opportuna "codificazione" della disciplina del raccordo del Senato con le istituzioni europee riguardante i documenti approvati dalle Commissioni ed aventi ad oggetto atti dell'Unione europea, finora rimessa alla prassi (su quest'ultimo punto, cfr. A. CARBONI-M. MAGALOTTI, Prime osservazioni sulla riforma organica del Regolamento del Senato, in Federalismi.it, 2018, n. 1, p. 31).

Pubblicato il piano della CONSOB relativo alle attività di regolazione per l'anno 2017

 

Nel mese di giugno 2017, la Consob ha pubblicato, sul sito dell'Autorità stessa (come previsto dall'art. 2, co. 4, Regolamento di cui di seguito), il proprio “Piano delle attività per l'anno 2017”, che costituisce la prima attuazione del “Regolamento concernente i procedimenti per l’adozione di atti di regolazione generale” (adottato con delibera Consob 5 luglio 2016 n. 19654, in Gazz. Uff. 3 agosto 2016 n. 180). Il Regolamento cit. disciplina – ex art. 1, co. 1 – “l’adozione degli atti di regolazione generale da parte della Consob, intendendosi per tali i regolamenti e gli atti di contenuto generale aventi natura prescrittiva”: mio il corsivo.
Ai fini dell’efficace ed efficiente perseguimento delle proprie finalità, l'Autorità – ai sensi dell’art. 2 Regolamento – deve, infatti, definire, con cadenza annuale, un “documento di programmazione non vincolante” (così l'art. 2, cit.), contenente il piano delle attività che essa intende svolgere per l’adozione degli atti di regolazione generale, nonché per la revisione periodica degli stessi.

Ci si potrebbe, quindi, chiedere quale valore abbia il “Piano delle attività di regolazione” de quo.
La risposta sembrerebbe fornita dallo stesso art. 2 Regolamento (rubricato “Programmazione”), il quale dispone – al co. 3 – che l'“attività indicata nel documento di programmazione è integrata ovvero modificata nel corso dell’anno di riferimento qualora intervengano nuove esigenze di regolazione”, ma che, l'autorità “può in ogni caso procedere all’adozione di atti di regolazione generale non previsti dal documento di programmazione”: sempre mio il corsivo.
La natura di tale atto di programmazione (o “Piano delle attività di regolazione”) non sembra, quindi, in alcun modo rappresentare – per espressa previsione del Regolamento stesso – la natura di vero e proprio auto-limite, che è invece chiaramente svolta da norme quali, ad esempio, l'art. 5 Regolamento (“Consultazione”), il quale prevede che “[g]li atti di regolazione generale s[iano] adottati previo svolgimento di una consultazione in forma pubblica”, e la cui mancata osservanza parrebbe, quindi, astrattamente idonea a determinare l'illegittimità dell'atto di regolazione stesso.
Sul punto, cfr. (ancorché in relazione all'attività dell'AEEGSI) la nota di A. Colavecchio, Il “difetto di consultazione” determina l’illegittimità dell’atto di regolazione generale anche quando tale atto sia, nella “sostanza”, conforme al parametro legale (TAR Lombardia, Milano, Sez. II, sentenza 6 settembre 2016, n. 1629), in questa rubrica, 1/2017.

 

La provvisoria regolamentazione, da parte della CGSSE, dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore del “servizio taxi”

Nel mede si febbraio 2017, in diverse, importanti città italiane (tra le quali, in particolare Roma, Milano, Firenze, Torino), si sono verificati scioperi c.d. “ad oltranza” – cioè protratti per più giorni consecutivi – degli esercenti il “servizio taxi”, il quale rappresenta un tipico “servizio pubblico essenziale”.

È evidente, quindi, che tali astensioni collettive siano disciplinate dalla L. 12 giugno 1990, n. 146, e concretino una fattispecie di sciopero d'indubbia competenza della “Commissione di garanzia dell'attuazione della legge” (d'ora in poi, “Commissione di garanzia”, “Autorità” o, semplicemente, “CGSSE”), ivi istituita, ex art. 12.

Comunicazione del 23 gennaio 2017, «Chiarimenti sul trattamento prudenziale di profitti e perdite non realizzati derivanti da esposizioni verso amministrazioni centrali classificate nel portafoglio ‘Attività finanziarie disponibili per la vendita’»

Tramite una comunicazione, la Banca d’Italia fornisce informazioni per le banche sul trattamento dei saldi netti cumulati delle plusvalenze e minusvalenze su esposizioni verso amministrazioni centrali classificate nel portafoglio “Attività finanziarie disponibili per la vendita” rilevate.

La comunicazione presenta spunti d’interesse in materia di fonti del diritto in quanto suscettibile di farsi – impropriamente, data la natura dell’atto – diritto transitorio de facto relativamente ad una modifica normativa a livello europeo, da un lato “annunciando” una sua prossima modifica normativa (ad una circolare), dall’altro dettando un regime transitorio “in attesa di chiarimenti” alle autorità europee.

Nuovo regolamento delle “procedure per lo svolgimento delle attività ispettive” dell'ART

Con delibera n. 11/2017, del 25 gennaio 2017, l'ART ha adottato il nuovo “Regolamento concernente le procedure per lo svolgimento delle attività ispettive dell'Autorità” (indicato, di seguito, come “Regolamento”, o semplicemente “Reg.”): all. A, alla delibera di cui sopra.

Ci proponiamo di verificare, di seguito, la rispondenza di tale Regolamento alla disciplina costituzionale – e, in particolare, alle riserve di legge e al principio di legalità, di cui agli artt. 13, 14 e 97 Cost. –, nonché ai principi della L. 24 novembre 1981, n. 689, in materia di sanzioni amministrative: è chiaro, infatti, che eventuali ispezioni dell'Autorità non possono che avvenire nel pieno rispetto delle riserve di legge e, più in generale, della legalità, anche costituzionale, di cui alle disposizioni cit.

Il TAR Lombardia, Milano, Sez. II, con la sentenza 6 settembre 2016, n. 1629 ha annullato un atto di regolazione generale dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), ritenendolo viziato da “difetto di consultazione”.
Il caso deciso con la sentenza in rassegna riguardava la deliberazione dell’AEEGSI n. 258/2015/R/com del 29 maggio 2015, con cui il Regolatore ha modificato e integrato la disciplina relativa alla morosità nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale ed operato una revisione della procedura di switching nel settore del gas naturale al fine di ridurne le tempistiche. Tale deliberazione era stata impugnata da una società di distribuzione di energia elettrica, censurando, tra l’altro, la nuova formulazione dell’art. 12 del Testo integrato della morosità elettrica (TIMOE), che prevedeva che, in caso di ritardo nel provvedere alla sospensione della fornitura nei confronti del cliente finale moroso, il distributore, oltre a dover corrispondere al venditore gli indennizzi di cui al precedente art. 11, potesse fatturare al venditore medesimo solo il 50% dei corrispettivi previsti.

 

Nel corso degli ultimi mesi sono stati approvati dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato i seguenti atti di rilievo per la presente rubrica:

1. Provvedimento sulla creazione di moneta scritturale da parte di soggetti privati.
2. Comunicazione sulla nuova disciplina relativa all’obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione.
3. Modifica al formulario per la comunicazione di una operazione di concentrazione tra imprese.

Aggiornato al 29 ottobre 2017

Rubrica a cura di Giovanna De Minico - Periodo di riferimento: Luglio 2017 - Ottobre 2017
Scheda di Marana Avvisati

1. Introduzione

Nel periodo di riferimento considerato (Luglio 2017 - Ottobre 2017), l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha adottato una rilevante delibera di natura regolamentare, n. 396/17/CONS, rubricata «Attuazione del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 in materia di gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso on line nel mercato interno».
Come si apprende dal comunicato stampa dell’Autorità, il nuovo regolamento, adottato a seguito di apposita consultazione pubblica con gli stakeholders1, «…costituisce la cornice legale e procedurale entro cui l’Autorità eserciterà la propria vigilanza su un settore di significativo rilievo della nostra industria culturale e rappresenta uno strumento di trasparenza e certezza del diritto per artisti, interpreti, società di intermediazione e soggetti che utilizzano tali diritti. A questo fine è altresì prevista l’istituzione di un tavolo tecnico con gli operatori, che costituirà una sede permanente di confronto tra tutti i soggetti coinvolti sulle principali questioni relative alla gestione e alla remunerazione dei diritti connessi al diritto d’autore».

Aggiornato al 03 dicembre 2017

Rubrica a cura di Giovanna De Minico

Scheda di Fabio Dell'Aversana

Tra gli atti di maggiore interesse approvati nel corso degli ultimi mesi dall’Autorità Nazionale Anticorruzione si segnala il Regolamento del 28 giugno 2017 sull’esercizio dell’attività di Vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici .
Si tratta di un regolamento che, come precisato dalla stessa Autorità, è adottato nell’ambito dell’autonomia riconosciuta dalla legge in materia di appalti e concessioni per l’acquisizione di servizi, forniture e lavori che le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori, le centrali di committenza o gli altri soggetti aggiudicatori di cui all’art. 3 del codice dei contratti pubblici intendono bandire sulla base dei programmi di acquisizione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 21 del codice o, anche al di fuori della programmazione (art. 2 del regolamento).

Aggiornato al 22.07.2017

Parte a cura di
GIOVANNA DE MINICO

Scheda
di
Fabio Dell’Aversana

Nel periodo oggetto di osservazione, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha posto in essere delle importanti attività di natura regolamentare.
Il primo regolamento a cui si ritiene di dover far cenno è del 29 marzo 2017 e ha ad oggetto l’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione1. La normativa contenuta in questo atto è particolarmente dettagliata, così come dimostrano le molte disposizioni riguardanti le segnalazioni che possono essere effettuate per denunciare eventuali attività corruttive: infatti, fermo restando che le attività di vigilanza possono – rectius: debbono – essere attivate d’ufficio dall’Autorità, è espressamente previsto che anche le segnalazioni provenienti da privati a norma dell’art. 5 determinino l’obbligo di attivare i relativi poteri di controllo2.

di Miriam Viggiano
Aggiornato al 430//2017

Parte a cura di

GIOVANNA DE MINICO

Nel periodo di riferimento considerato (Gennaio 2017-Aprile 2017), non si registrano provvedimenti di carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito ‘Garante’)1.
Per tale motivo, come in altri casi, nello spirito e nell’economia delle presenti note, si darà, in ogni caso, conto di provvedimenti approvati nel predetto periodo che, pur non avendo carattere generale, si segnalano per la novità dell’orientamento adottato dal Garante.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

L’Osservatorio sulle fonti è stato riconosciuto dall’ANVUR come rivista scientifica e collocato in Classe A.

Contatti

Per qualunque domanda o informazione, puoi utilizzare il nostro form di contatto, oppure scrivici a uno di questi indirizzi email:

Direzione scientifica: direzione@osservatoriosullefonti.it
Redazione: redazione@osservatoriosullefonti.it

Il nostro staff ti risponderà quanto prima.

© 2017 Osservatoriosullefonti.it. Registrazione presso il Tribunale di Firenze n. 5626 del 24 dicembre 2007 - ISSN 2038-5633