Sentenza n. 235/2017 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Deposito del 10/11/2017 – Pubblicazione in G. U. 15/11/2017, n. 46
Motivo della segnalazione
Oggetto del giudizio promosso in via principale dalle Province autonome di Bolzano e di Trento e dalle Regioni Trentino-Alto Adige/Südtirol, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Liguria e Veneto è l’art. 3, comma 1, lettera a), della legge 12 agosto 2016, n. 164 (Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali). Tale previsione ha sostituito il previgente art. 11 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’art. 81, sesto comma, della Costituzione), il quale prevedeva, al fine di consentire allo Stato di concorrere al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali, l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un Fondo straordinario e disciplinava le modalità della sua alimentazione. La disposizione oggetto del giudizio di legittimità costituzionale prevede, invece, che il concorso statale avvenga «[…] secondo modalità definite con leggi dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge».
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