Raccordi parlamentari Italia-UE

Rubriche

Sentenza della Corte di giustizia (Grande Sezione) del 17 aprile 2018, Egenberger, ECLI:EU:C:2018:2571

Nella sentenza in oggetto, la Corte di giustizia si è pronunciata sul bilanciamento – nell’ambito dell’accesso al lavoro – tra diritti fondamentali concorrenti, in particolare il diritto all’autonomia delle Chiese e organizzazioni religiose affiliate e quello di ciascun individuo a non essere discriminato per motivi religiosi. 

Sentenza della Corte di giustizia (Grande sezione) del 5 giugno 2018, Coman, ECLI:EU:C:2018:3851

Nella sentenza Coman, la Corte di giustizia si è pronunciata per la prima volta circa la possibilità per un cittadino dell’Unione di esercitare il diritto al ricongiungimento familiare con il proprio coniuge, cittadino di Paese terzo, nell’ambito di un matrimonio tra persone dello stesso sesso.

L’Istituzione della Corte penale internazionale ha fatto seguito ai tentativi avvenuti nella Comunità di internazionale di adottare un sistema di giurisdizione penale internazionale per punire gli autori di crimini internazionali. Già nel 1919 con il Trattato di Versailles fu prevista la possibilità di punire gli autori di crimini di guerra, ma i processi non furono poi celebrati. All’esito della seconda guerra mondiale, furono poi istituiti dagli Stati vincitori i Tribunali di Tokyo e di Norimberga per processare gli autori di crimini di guerra degli Stati sconfitti. All’indomani della fine della guerra fredda, sono stati, prima, istituiti dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nel 1993 e nel 1994 i Tribunali speciali per la ex Jugoslavia e per il Ruanda. Finalmente, nel 1998, è stato firmato a Roma lo Statuto della Corte penale internazionale. La Corte è competente per i crimini di genocidio (art. 6), crimini contro l’umanità (art. 7), crimini di guerra (art. 8) e per il crimine di aggressione (art. 5). Per il crimine di aggressione, però, gli Stati hanno condizionato la competenza della Corte al raggiungimento di un accordo, in seno alla Assemblea degli Stati parte, su una definizione di tale fattispecie criminosa, accordo raggiunto nel 2010 dalla prima Conferenza di revisione dello Statuto. Tale emendamento entrerà in vigore il 17 luglio 2018.

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 242 del 16/10/2017) il Decreto Legislativo 3 ottobre 2017, n. 149, recante “Disposizioni di modifica del Libro XI del Codice di procedura penale in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere”, avente per oggetto la disciplina delle estradizioni, le domande di assistenza giudiziaria internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorità straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale (art. 1).
Gli obbiettivi del provvedimento - che in parte conferma, in parte innova profondamente la disciplina della materia - sono principalmente attuare il ne bis in idem, rafforzare la cooperazione giudiziaria nella rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento nazionale, dare attuazione concreta al trasferimento del procedimento penale da uno Stato membro ad un altro.

Sentenza della Corte di giustizia (quinta sezione) del 29 novembre 2017, King, ECLI:EU:C:2017:914Sentenza della Corte di giustizia (quinta sezione) del 29 novembre 2017, King, ECLI:EU:C:2017:914

Nella sentenza che si segnala la Corte di giustizia ha stabilito che il diritto alle ferie annuali retribuite, quale sancito dall'art. 31 par. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere considerato come un principio particolarmente importante nel diritto sociale dell'Unione. Non sono quindi compatibili con il diritto dell'Unione, letto alla luce della Carta, disposizioni o prassi nazionali in base alle quali il lavoratore debba anzitutto beneficiare delle ferie annuali prima di poter stabilire se ha diritto a essere retribuito per esse. Inoltre, il diritto dell'Unione non permette agli Stati membri né di precludere la nascita del diritto alle ferie annuali retribuite, né di prevedere che tale diritto - nel caso di un lavoratore al quale è stato impedito di esercitarlo - si estingua allo scadere del periodo di riferimento e/o del periodo di riporto fissato dal diritto nazionale.

Sentenza della Corte di giustizia (Grande sezione) del 5 dicembre 2017, M.A.S. e M.B. (c.d. Taricco II), ECLI:EU:C:2017:936

Nella sentenza in esame, cd. Taricco II, la Corte di giustizia, deliberando nella composizione della grande sezione, ha risposto all'invito al dialogo formulato con ordinanza n. 24 del 2017 dalla Corte costituzionale italiana. Come si ricorderà, quest'ultima aveva chiesto al giudice europeo di chiarire la portata della sentenza Taricco (causa C-105/14, 8 settembre 2015, ECLI:EU:C:2015:555) , al fine di escludere ogni conflitto con il principio di legalità in materia penale quale sancito dall'art. 25 della Costituzione. Nella presente decisione, la Corte di giustizia ha ritenuto che, mancando all'epoca in cui si erano svolti i fatti oggetto del giudizio una normativa di armonizzazione adottata dal legislatore europeo, la valutazione della conformità del diritto dell'Unione a tale principio debba essere rimessa interamente al giudice nazionale: nel caso in cui quest'ultimo dovesse ritenere che l'obbligo di disapplicare le disposizioni del codice penale italiano in materia di prescrizione contrasta con il principio di legalità dei reati e delle pene costituzionalmente garantito, il giudice non sarebbe tenuto a conformarsi a tale obbligo, neppure qualora il rispetto del medesimo consentisse di rimediare a una situazione nazionale incompatibile con il diritto dell'Unione. La questione del rapporto tra la tutela dei diritti fondamentali apprestata dal diritto dell'Unione e dal diritto nazionale non sembra però essersi esaurita, come testimonia da ultimo la sentenza della Corte costituzionale n. 269 del 2017. Essa ha infatti ritenuto che, nei casi di controversie che possono dare luogo a questioni di legittimità costituzionale e, simultaneamente, a questioni di compatibilità con il diritto dell'Unione (c.d. "doppia pregiudizialità"), il giudice nazionale sarà tenuto, in linea di principio, a sollevare in via prioritaria la questione di legittimità costituzionale rispetto alla questione in via pregiudiziale avanti alla Corte di giustizia.

Sentenza n. 182/2018– giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 4 ottobre 2018 – Pubblicazione in G.U. del 10/10/2018

Motivo della segnalazione

La pronuncia attiene all’attuazione della c.d. delega taglia-leggi: già per ciò solo astrattamente di interesse, risulta rilevante in tema di fonti perché colpisce con lo stigma dell’illegittimità costituzionale una disposizione del decreto legislativo n. 179/2009, c.d. salva-leggi, nella parte in cui esclude dall’abrogazione una disposizione del 1952 già implicitamente abrogata da anni (rectius: tacitamente abrogata nel 1958, dichiarata parzialmente incostituzionale ne. 1985 e implicitamente sostituita nei contenuti nel 1988).

Sentenza n. 178/2018– giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 26 luglio 2018 – Pubblicazione in G.U. del 01/08/2018, 1^ Serie Speciale

Motivo della segnalazione

La pronuncia, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale di talune disposizioni di legge della Regione autonoma della Sardegna, interviene in materia di assetto delle fonti - lato sensuintese - in materia di pianificazione paesaggistica condivisa tra Stato e singola Regione interessata, peraltro confermando il patrimonio pretorio già acquisito, sia nel merito della questione, sia quanto all’affermazione che la semplice novazione della fonte normativa (ad opera delle disposizioni impugnate, nei riguardi di coincidenti disposizioni previgenti peraltro afferenti a regolamento statale) costituisce comunque causa di illegittimità della disposizione regionale (ex plurimis, sentenze nn. 110/2018, 234 e 40/2017 e 195/2015).

Sentenza n. 152/2018– giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 11/7/2018 – Pubblicazione in G.U. 18/7/2018 n. 29

 Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 152/2018 la Corte costituzionale ha rigettato o dichiarato inammissibili due questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri e aventi ad oggetto l’art. 19, comma 1, della legge della Regione siciliana 5 dicembre 2016, n. 24 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018) e dell’art. 23 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2017. Legge di stabilità regionale. Stralcio I). Le disposizioni impugnate disciplinano sanzioni relative all’omesso, insufficiente o tardivo pagamento della tassa automobilistica regionale, specificando altresì l’ambito di operatività del procedimento di accertamento e riscossione del medesimo tributo. Questo, già istituita come tributo erariale con gettito interamente attribuito alle Regioni (art. 23 del d.lgs. n. 504/1992), è stato poi “regionalizzato” con la legge della Regione siciliana n. 16/2015. Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, le disposizioni impugnate avrebbero violato gli artt. 3, 97, 117, commi secondo, lettera e), e terzo, Cost., oltre agli artt. 17 e 36 dello statuto regionale siciliano.

Sentenza n. 142/2018– giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 05/07/2018 Pubblicazione in G. U. 11/07/2018

Motivo della segnalazione

La Corte costituzionale è stata chiamata, in questa occasione, a decidere su una questione di costituzionalità sollevata dal giudice a quo in merito alledisposizioni del TFUE, cioè degli artt. 288 e 267, nella parte in cui sancirebbero, rispettivamente, la vincolatività anche per i giudici italiani delle decisioni, in tema di aiuti di Stato, di un’istituzione amministrativa come la Commissione e l’obbligo per i medesimi giudici di tenere conto, nell’attività interpretativa, di posizioni espresse da istituzioni europee di carattere non giurisdizionali.

Sentenza n. 115/2018 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 31/05/2018 –  Pubblicazione in G. U. 06/06/2018,  n. 23

Motivo della segnalazione

La sentenza che qui si segnala è una decisione da inquadrare in un filone giurisprudenziale piuttosto noto: si tratta infatti dell’epilogo della “saga Taricco”.  

A dare il via alla vicenda Taricco è stata una questione pregiudiziale ex art. 267 TFUE, promossa dal Tribunale di Cuneo e relativa all’interpretazione degli articoli 101 TFUE, 107 TFUE e 119 TFUE nonché dell’articolo 158 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. Alla questione pregiudiziale sollevata dai giudici piemontesi ha fatto seguito una prima sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (sent. 8 settembre 2015, C-105/14), con cui si è affermato che le norme italiane in materia di prescrizione dovevano essere disapplicate giudizialmente in casi di frode finanziaria particolarmente grave.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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