Raccordi parlamentari Italia-UE

Rubriche

TAR SICILIA, Catania, 29 marzo 2018, n. 670
Il Collegio ritiene meritevole di accoglimento la censura con cui parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 11 bis della l.r. n. 35/1997, come introdotto dall’art. 10, comma 1, della l.r. n. 6/2011, secondo cui il Presidente del Consiglio comunale può essere revocato solamente secondo le modalità previste nei rispettivi statuti, considerato che solamente lo statuto comunale può legittimamente attribuire al Consiglio comunale un siffatto potere del tutto sconosciuto alla normativa di rango primario.

TAR CALABRIA, Catanzaro, 4 aprile 2018, n. 809

Con l'ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 9 del 2017 il Comune di Soverato, richiamati i precedenti atti di "chiusura al pubblico dell'attività di cinematografo" (ordinanza n. 4/2017) e di successiva revoca in autotutela (ordinanza n. 6/2017), nonché gli approfondimenti istruttori circa il "titolo di proprietà dell'immobile" si disponeva la sospensione con effetto immediato dell'esercizio dell'attività e la chiusura della sala cinematografica.
Per il Tar non vi è alcuna traccia della valutazione della sussistenza, in concreto, del pericolo per la pubblica incolumità (eventualmente del pubblico cui è aperta la sala cinematografica).

CASS. CIV., sez. trib., 6 giugno 2018, n. 14568
Qualora con il ricorso per cassazione si sollevino censure che comportino l'esame di delibere comunali, decreti sindacali e regolamenti comunali, è necessario, in virtù del principio di autosufficienza del ricorso stesso, che il testo di tali atti sia interamente trascritto e che siano, inoltre, dedotti i criteri di ermeneutica asseritamente violati, con l'indicazione delle modalità attraverso le quali il giudice del merito se ne sia discostato, non potendo la relativa censura limitarsi ad una mera prospettazione di un risultato interpretativo diverso da quello accolto nella sentenza (Cass. n. 1391 del 2014, Cass. n. 1893 del 2009) in quanto l'interpretazione di un atto amministrativo costituisce un accertamento di fatto istituzionalmente riservato al giudice di merito (Cass. n. 3015 del 2006). Il controllo sull'interpretazione dei regolamenti comunali, delle delibere del sindaco e della giunta del comune, nonché delle conseguenti determinazioni dirigenziali e sindacali, rimesso alla Corte di Cassazione, presuppone che la Corte stessa, mediante la lettura del solo ricorso, possa effettuare un confronto tra il contenuto degli atti contestati e la lettura datane dal giudice del merito. Conseguentemente il ricorso, ove non riporti il contenuto degli atti contestati, è privo del requisito dell'autosufficienza e deve essere rigettato (Cass. n. 29322 del 2008; Cass. n. 13711 del 2007).

CONS. STATO, sez. V, 26.04.2018, n. 2535
L'art. 54, comma 8, d.lgs. n. 267/2000 consente espressamente a colui che sostituisce il Sindaco di esercitare anche le funzioni di cui al medesimo art. 54, ivi inclusa, quindi, l’adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti.
La sostituzione del Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, trova inoltre, nel caso di specie, espressa previsione nell'art. 32, comma 8, dello Statuto comunale, il quale stabilisce che “in caso di assenza del Sindaco e del Vice Sindaco le funzioni del Sindaco sono esercitate dall’Assessore più anziano per età”.

CASS. CIV., sez. trib., 30 maggio 2018, n. 13635
La S.C. muove dalla considerazione che in tema di imposta comunale sugli immobili, le norme del regolamento previsto dal D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, adottato a norma dell'art. 52, consentono all'ente locale di "determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune".

TAR LOMBARDIA, Brescia, 9 aprile 2018, n. 407
Con l’ordinanza impugnata il Comune di Quinzano D’Oglio aveva imposto la chiusura del locale condotto dal ricorrente alle ore 24, nei giorni da giovedì a domenica, alla luce delle problematiche correlate alla vivibilità ed alla convivenza civile tra gli avventori e i cittadini residenti nelle aree confinanti e non solo, evidenziate nei verbali delle forze dell'ordine che avevano rilevato disturbo generato dalla musica di fondo ad alto volume fino alle 2 di notte e canti e grida da stadio, nonché pericolo per l'incolumità pubblica derivante dall'invasione della sede stradale da parte degli avventori che vi stazionavano e dal parcheggio selvaggio degli stessi, oltre all'uso dell'auto in condizioni non idonee a causa del tasso alcolemico.

CASS. CIV., sez. III, 21.11.2017, n. 27548

La ricorrente faceva dipendere la titolarità del potere del Sindaco di instaurare un giudizio da parte del Comune, o di resistere in giudizio, dall'entrata in vigore della L. n. 131 del 2003. La legge, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", non prevede però una disciplina del potere in discorso (l'unico riferimento alla figura del Sindaco concerne la delega al Governo al fine di "mantenere ferme le disposizioni in vigore relative al controllo sugli organi degli enti locali, alla vigilanza sui servizi di competenza statale attribuiti al sindaco quale ufficiale del Governo, nonché, fatta salva la polizia amministrativa locale, ai procedimenti preordinati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nonché le disposizioni volte ad assicurare la conformità dell'attività amministrativa alla legge, allo statuto e ai regolamenti"). In realtà, nel mutamento di giurisprudenza richiamato dalla ricorrente, che è pervenuto a riconoscere la titolarità in capo al Sindaco del potere di instaurare un giudizio da parte del Comune o di resistere in giudizio, la L. n. 131 del 2003 assolve solo il ruolo di supporto ermeneutico nel quadro di una più complessiva evoluzione dell'ordinamento giuridico. Sul punto viene richiamato quanto affermato da Cass. 8 giugno 2006, n. 13412, proprio con riferimento alla Regione Sicilia, a proposito del potere sindacale in discorso.

TAR CAMPANIA, Salerno, 12 dicembre 2017, n. 1746

Il Tar ritiene che ai fini della illegittimità del decreto di nomina di assessori unicamente di sesso maschile "per violazione del principio delle pari opportunità, contenuto negli art. 3 e 51 della Costituzione e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché degli artt. 6, comma 3 e 46, comma 2, TUEL", non rileva il fatto che il principio di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, non sia stato ancora formalmente recepito nello statuto comunale, non potendo "l'attuazione del suddetto principio ... essere condizionata dall'omissione o ritardo del Consiglio comunale nel provvedere alla modifica dello statuto" (Cons. di Stato, V, sent. n. 4626/2015).

CONS. STATO, sez. V, 28 febbraio 2018, n. 1221; CONS. STATO, sez. V, 28 febbraio 2018, n. 1222; CONS. STATO, sez. V, 28 febbraio 2018, n. 1223; CONS. STATO, sez. V, 28 febbraio 2018, n. 1224

L’oggetto della domanda è l'annullamento della delibera modificativa del regolamento del Comune di San Massimo, nonché di quest'ultimo in parte qua, atti aventi contenuto normativo e recanti previsioni generali e astratte, e non già di atti applicativi del regolamento, privi di valore provvedimentale. Pertanto, venendo in rilievo situazioni giuridiche soggettive (quelle degli utenti del servizio idrico pubblico) aventi la consistenza di interessi legittimi al corretto uso dei poteri autoritativi da parte dell'amministrazione che agisce quale autorità, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo.

TAR TOSCANA, Firenze, 20 dicembre 2017, n. 1592

La principale questione affrontata dal Tar Toscana attiene alla possibilità per gli atti impugnati di prevedere una disciplina limitativa dell'insediamento di nuove attività commerciali nel centro storico di Firenze (gravato dal cd. vincolo UNESCO ed oggi interessato da massicci fenomeni di insediamento di nuove attività commerciali quantificati, nella loro rilevanza statistica, dall'intesa conclusa tra la Regione Toscana ed il Comune di Firenze).
La decisione muove da una chiarificazione del quadro costituzionale in materia, finalizzata alla risoluzione della problematica preliminare relativa alla compatibilità costituzionale di una disciplina di fonte regionale/comunale contenente limitazioni all'insediamento di nuove attività commerciali in aree (come il cd. centro storico) caratterizzate anche dalla presenza e dalla particolare pregnanza dei valori storico-artistici ed architettonici presenti sul territorio.

TAR EMILIA-ROMAGNA, Bologna, 14 dicembre 2017, n. 831

Deve ritenersi, in linea di principio, illegittimo l'utilizzo dello strumento dell'ordinanza contingibile ed urgente ex art. 54 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 per la bonifica di siti inquinati poiché il legislatore, per tali necessità, ha individuato all'art. 244 del d.lgs. n. 152 del 2006 una specifica competenza (già ribadita dalla l.r. Em. Rom. n. 5 del 2006 poi dichiarata in parte incostituzionale sotto un diverso profilo) di cui è titolare l'Amministrazione provinciale la quale deve provvedervi con gli strumenti che l'ordinamento di settore appronta (cfr. artt. 239 e ss. d. lgs. n. 152 del 2006). D'altronde, l'uso dell'ordinanza contingibile ed urgente da parte del sindaco si pone, astrattamente, quale strumento di potenziale elusione della disciplina dettata dal Codice dell'ambiente il quale, individuando una specifica competenza e procedura sul punto, ha inteso attribuire al livello intermedio di amministrazione locale, l'adozione di provvedimenti quale quello per cui è causa anche nelle situazioni di urgenza. Nel caso di specie, peraltro neppure sussistevano i presupposti di contingibilità ed urgenza tali da radicare il legittimo esercizio del potere ex art. 54 d. lgs. n. 267 del 2000, poiché al momento dell'emissione dell'ordinanza impugnata il soggetto che ha dato luogo alla fuoriuscita di carburante (C.B.A. di Calori s.r.l.) aveva comunicato anche al Comune di Castiglione dei Pepoli la ripresa dell'attività di bonifica, poi regolarmente conclusasi.

Osservatorio sulle fonti

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