Raccordi parlamentari Italia-UE

Rubriche

C.G.A. SICILIA, sez. giurisd., 24 ottobre 2018, n. 574

L'ordinanza impugnata, n. 18 del 2012, è stata adottata dal Sindaco del Comune di Patti ai sensi dell'art. 69 1.r. n. 16/1963, recante l'Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana, nonché ai sensi degli artt. 381. n. 142/1990 e 54 d.lgs. n. 267/2000, così come recepiti nella Regione Siciliana, i quali, anche se con espressioni in parte modificate, riconoscono al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
Il provvedimento qui impugnato si fonda su una doppia motivazione, l'esistenza di un uso pubblico e la necessità di usare la strada come via di fuga, se anche non fosse provato il primo presupposto, il secondo sarebbe da solo sufficiente a fondare l'atto.

T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, 1 ottobre 2018, n. 930

Il TAR accoglie il ricorso avverso l’ordinanza n. 4 del 2018 con la quale il sindaco del Comune di Flero ha ordinato che "gli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimenti e svago con vincita in denaro di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS R.D. 773/1931, sia autorizzati ex art. 86 che 88 TULPS in qualunque esercizio collocati, vengano interrotti nelle seguenti fasce orarie: 07.30 - 9.30 - 12.00 - 14.00- 19.00 - 21.00". Il giudice amministrativo conviene con la ricorrente nel ritenere del tutto generiche e disancorate da qualsivoglia accertamento istruttorio le premesse dell'ordinanza laddove riferiscono: i) della Sindrome da Gioco d'Azzardo Patologico che costituisce un importante problema di salute pubblica; ii) che la sindrome da dipendenza da gioco d'azzardo sarebbe stata inquadrata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come vera e propria patologia in senso clinico; iii) che nel nostro paese tale sindrome patologica risulta in aumento tanto da avere indotto il Governo ad emanare il D.L. 158/2012 inserendo i malati da GAP all'interno dei Livelli Essenziali di Assistenza.

CONS. STATO, sez. IV, 10 luglio 2018, n. 4199; 10 luglio 2018, n. 4200

Il Consiglio di stato accoglie l’appello proposto dal comune di Vicenza avverso la sentenza del T.A.R. Veneto, sez. III, n. 576/2013, alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale.
Infatti, la sentenza n. 220/2014 ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 50, co. 7 d.lgs. 267/2000, sollevata in riferimento agli artt. 32 e 118 Cost., concernente la configurabilità o meno di una competenza in ordine all'adozione di provvedimenti da parte degli enti locali in materia di gioco e scommessa in base al suddetto art. 50, 7° comma.

CONS. STATO, sez. IV, 3 agosto 2018, n. 4794

È fermo ormai in giurisprudenza (cfr., per tutti, Cons. St., III, 3 luglio 2013 n. 3575; id., VI, 3 agosto 2017 n. 3891) l'avviso per cui l'assimilazione, per effetto dell'art. 86, del D.lgs. 259/2003, delle infrastrutture di reti pubbliche di TLC alle opere d'urbanizzazione primaria, implica che le stesse debbano collegarsi ed essere poste al servizio dell'insediamento abitativo e non essere dallo stesso avulse, donde, per un verso, esse sono in generale compatibili con ogni destinazione urbanistica e, dunque, con ogni zona del territorio comunale (anzi, la norma ha così evidenziato il principio della necessaria capillarità della localizzazione di detti impianti) e, per altro verso, i criteri per la localizzazione devono seguire tali principi e non possono esser adoperati quale misura, più o meno surrettizia, di tutela della popolazione da immissioni elettromagnetiche che l'art. 4 della l. 36/2001 riserva allo Stato.

CONS. STATO, sez. V, 30 ottobre 2018, n. 6175

Il regolamento di attuazione del Codice della strada, approvato con d.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495) fissa i requisiti tipologici degli impianti pubblicitari da allocare lungo le strade e le fasce di pertinenza (art. 48, comma 1), demandando alla potestà regolamentare dei Comuni la possibilità di prevedere ulteriori "limitazioni dimensionali" (art. 48, comma 2).

T.A.R. PUGLIA, Lecce, 31 luglio 2018, n. 1230

La società ricorrente, autorizzata all'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione dei lavori di attraversamento sotterraneo per la realizzazione di una linea elettrica di media tensione (necessaria per la connessione di impianti fotovoltaici) aveva impugnato il regolamento Cosap e l'atto di determinazione del nuovo canone della Provincia di Brindisi.
Il TAR evidenzia che il regolamento comunale impugnato ha indubbiamente un contenuto normativo, in quanto individua, con previsioni generali e astratte, le tipologie di concessioni sottoposte al canone concessorio non ricognitorio, i relativi presupposti applicativi e i criteri di quantificazione del canone.
Secondo costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, soltanto con il successivo atto applicativo si viene a radicare tanto l'interesse al ricorso, quanto la legittimazione a ricorrere, attualizzandosi la lesione e, soprattutto, differenziandosi l'interesse del singolo concessionario rispetto a quello di tutti gli altri concessionari che, rispetto all'annullamento della previsione normativa generale e astratta, si trovano nella medesima posizione indifferenziata.

CASS. CIV., sez. trib., 20 luglio 2018, n. 19360

La Corte ritiene che la valutazione nel merito del piano regolatore del comune di Sutri e del regolamento edilizio sia interdetta in sede di legittimità, non operando, con riguardo a tali norme giuridiche secondarie, il principio "iura novit curia" e non rientrando, pertanto, la conoscenza dei regolamenti comunali tra i doveri del giudice che, solo ove disponga di poteri istruttori, può acquisirne diretta conoscenza, indipendentemente dall'attività svolta dalle parti (Cass. 10 ottobre 2008, n. 24922; Cass. 29 maggio 2006, n. 12786). Pertanto, qualora con il ricorso per cassazione si sollevino censure che comportino l'esame di un regolamento comunale, è necessario - in virtù del principio di autosufficienza del ricorso stesso - che le norme del regolamento invocate siano interamente trascritte o allegate, non operando, con riguardo alle norme giuridiche secondarie (rispetto alle quali va tenuto distinto il caso delle fonti paraprimarie o subprimarie, quale lo statuto comunale), il principio "iura novit curia", e non rientrando, pertanto, la conoscenza dei regolamenti comunali (così come di quelli provinciali) tra i doveri del giudice, che, solo ove disponga di poteri istruttori, può acquisirne diretta conoscenza, indipendentemente dall'attività svolta dalle parti (Cass. 29 agosto 2006, n. 18861).

T.A.R. CALABRIA, Catanzaro, 2 agosto 2018, n. 1508

Alcuni consiglieri avevano impugnato il decreto di nomina della Giunta del Comune di Carolei, tre uomini e una donna. Nel corso della seduta del Consiglio comunale del 24 giugno 2017, il Sindaco aveva chiarito come lo Statuto comunale non consentisse la nomina di assessori esterni, mentre l’unica altra donna eletta in Consiglio comunale, Paola Bilotta, aveva rinunciato a tale nomina.

CASS. CIV., sez. trib., 30 ottobre 2010, n. 27579
La Suprema Corte ribadisce che “nel nuovo sistema istituzionale e costituzionale degli enti locali, lo statuto del Comune - ed anche il regolamento del Comune, ma soltanto se lo statuto contenga un espresso rinvio, in materia, alla normativa regolamentare - può legittimamente affidare la rappresentanza a stare in giudizio ai dirigenti, nell'ambito dei rispettivi settori di competenza, quale espressione del potere gestionale loro proprio, ovvero ad esponenti apicali della struttura burocratico amministrativa del Comune, fermo restando che, ove una specifica previsione statutaria (o, alle condizioni di cui sopra, regolamentare) non sussista, il sindaco conserva l'esclusiva titolarità del potere di rappresentanza processuale del Comune, ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 50. In particolare, qualora lo statuto (o, nei limiti già indicati, il regolamento) affidi la rappresentanza a stare in giudizio in ordine all'intero contenzioso al dirigente dell'ufficio legale, questi, quando ne abbia i requisiti, può costituirsi senza bisogno di procura, ovvero attribuire l'incarico ad un professionista legale interno o del libero foro (salve le ipotesi, legalmente tipizzate, nelle quali l'ente locale può stare in giudizio senza il ministero di un legale), e, ove abilitato alla difesa presso le magistrature superiori, può anche svolgere personalmente attività difensiva nel giudizio di cassazione." (Cass. S.U. n. 12868/2005; Cass. n. 4556/2012; Cass. n. 7402/2014).

TAR LAZIO, Roma, 19 aprile 2018, n. 4372

I ricorrenti avevano impugnato le ordinanze del Sindaco del Comune di Ardea n. 8 del 10 febbraio 2016 e n. 36 del 30 giugno 2017, inerenti il servizio di raccolta dei cc.dd. "rifiuti vegetali" provenienti dai giardini privati (con individuazione, peraltro, di un vero e proprio centro di stoccaggio privo di autorizzazione, costituente pericolo per la "salute pubblica").
Il Tar rileva che tali ordinanze sono state adottate dal Sindaco nell'esercizio dei poteri di cui agli artt. 50 e 54 T.U.E.L. per fronteggiare uno stato di emergenza concretamente accertato, individuato nello stato di degrado delle aree adibite a "Centro di Raccolta/Stoccaggio di rifiuti ingombranti, entrambe gestite dal Consorzio di Colle Romito", divenute vere e proprie "discariche", del tutto incontrollate;

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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