Raccordi parlamentari Italia-UE

Rubriche

Aggiornato al 03.12.2018

Rubrica a cura di Giovanna De Minico

Scheda di Fabio Dell’Aversana

Nel periodo preso in considerazione ai fini della redazione della presente nota, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha adottato un atto che avrà una grande ricaduta sul sistema.
Il riferimento è al regolamento del 30 ottobre 2018 sull’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui all’art. 54 bis del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing) [1].
Il tema trattato è di grande attualità e, pertanto, pare opportuno fare cenno alle esigenze a cui si vuol offrire tutela con gli atti normativi che sono stati fin qui adottati e, da ultimo, con il regolamento in commento.

Aggiornato al Marzo 2018 - Periodo di riferimento: dicembre 2017-febbraio 2018

Rubrica a cura di Giovanna De Minico
Scheda di Marana Avvisati

Nel periodo di riferimento considerato l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha adottato una rilevante delibera di carattere regolamentare, la n. 1/18/CONS, rubricata «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per il 4 marzo 2018».

Come recita l’art. 1, che stabilisce finalità e ambito di applicazione del Regolamento, le relative disposizioni sono finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell’imparzialità, dell’indipendenza, dell’obiettività e della completezza della comunicazione attraverso i mezzi di informazione, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli artt. 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di disciplina dell’accesso ai mezzi di informazione.

Aggiornato al novembre 2018

Rubrica a cura di Giovanna De Minico

Scheda di Marana Avvisati

  1. Premessa

Nel periodo di riferimento considerato l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha adottato una nuova delibera di carattere regolamentare, la n. 490/18/CONS, del 16 ottobre 2018, recante «Modifiche al Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/CONS»[1].

Dopo una breve descrizione dei diversi orientamenti in dottrina sull’esercizio del potere normativo secondario in materia di copyright da parte del regolatore indipendente, si descriveranno le nuove misure adottate dal Regolamento in commento. 

Aggiornato al 15 marzo 2018

Parte a cura di Giovanna De Minico

Scheda di Fabio Dell’Aversana

Nel corso degli ultimi mesi l’attività di natura regolamentare dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha toccato due aspetti non secondari.
In primo luogo, l’Autorità è intervenuta al fine di rimodulare il contributo che incombe sugli operatori economici colpiti da situazioni di difficoltà. Tale misura ha riguardato, in particolare, le società residenti nelle zone colpite dalle calamità naturali che si trovino nelle condizioni di cui al decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148.

Aggiornato al 15 marzo 2018

Parte a cura di Giovanna De Minico

Scheda di Fabio Dell’Aversana

Nel periodo oggetto di osservazione ai fini della presente nota, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha adottato un unico regolamento.
Ci si riferisce, in particolare, al Regolamento concernente il rimborso delle spese sostenute dal Presidente, dai Componenti e dal Segretario Generale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 18 febbraio 2015 come modificato dal Consiglio nell’adunanza del 17 gennaio 2018 .

T.A.R. CAMPANIA, Salerno, 3 settembre 2018, n. 1238

Il giudizio ha ad oggetto la legittimità dell'ordinanza del 29 settembre 2005, con cui il Sindaco del Comune di Nocera Inferiore aveva intimato, tra gli altri, all'odierna ricorrente, di rimuovere ed avviare a smaltimento i rifiuti presenti sull'area parzialmente di sua proprietà.
L'ordinanza richiamava, quali fondamenti normativi, tra gli altri, l'art. 14 del d.lgs. 22/1997 e gli artt. 50 e 54 del d.lgs. 267/2000.

Parere CONS. STATO, sez. I, 7 marzo 2018, n. 812

Il parere è reso in riferimento al ricorso straordinario al Capo dello Stato avente ad oggetto il provvedimento contingibile e urgente n. 35 del 9 novembre 2016, con cui il sindaco del Comune di Carmagnola ha ordinato il divieto di accattonaggio nelle aree prospicienti i luoghi di culto e nei pressi degli esercizi commerciali, all’interno degli stessi, nelle aree prospicienti gli ospedali e case di cura, nelle intersezioni stradali e nel restante territorio comunale, prevedendo altresì, in caso di violazione di quanto ordinato, una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di € 100 oltre al disposto dell’articolo 650 c. p..

T.A.R. PIEMONTE, Torino, 26 luglio 2018, n. 903

Il provvedimento impugnato è stato adottato dal Sindaco di Trana in espressa applicazione dell'art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 che attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale ".
Sulla scorta di tale disposizione, la giurisprudenza ha chiarito che la possibilità di ricorrere allo strumento dell'ordinanza contingibile e urgente è legata alla sussistenza di un pericolo concreto che imponga di provvedere in via d'urgenza, con strumenti extra ordinem, per fronteggiare emergenze sanitarie o porre rimedio a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile di pericolo attuale e imminente per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, non fronteggiabili con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento.

CONS. STATO, sez. V, 27 settembre 2018, n. 5546

Il Cons. Stato non ritiene censurabili le affermazioni della sentenza gravata concernenti la sussistenza dei presupposti per l'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente riconducibile alla tipologia di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL), in riferimento alla situazione descritta nell'atto impugnato, dovuta alla presenza, nel deposito cimiteriale, di un elevato numero di resti mortali mummificati, la cui permanenza determina, in effetti, una situazione di pericolo per l'igiene e la salute pubblica.
Le affermazioni censurabili sono invece quelle riguardanti l'imputabilità all'amministrazione comunale della situazione di pericolo come venutasi a determinare nel corso del tempo e l'obbligo di provvedere in capo alla stessa Città di Guidonia Montecelio, sicché l'ordinanza impugnata è illegittima non nell'an ma nel quomodo, o meglio nell'individuazione del soggetto tenuto a provvedere all'ordine di sgombero del deposito cimiteriale ed (eventuale) avvio a cremazione dei cadaveri mummificati, ivi contenuto.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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