Raccordi parlamentari Italia-UE

Rubriche

  • Legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 10

“Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (Legge europea provinciale 2019)”

  • Legge provinciale 4 dicembre 2019, n. 13

“Modifica alla legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 10, “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (Legge europea provinciale 2019)” 

La legge europea 2019 detta, ai sensi della legge prov. 12 ottobre 2015, n. 14, disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento provinciale agli obblighi derivanti dall’Unione europea. 

In particolare, la legge detta disposizioni in materia di rapporti della Provincia con l’UE, precisando meglio il ruolo e la funzione dell’Ufficio di Bruxelles (art. 1) e prevedendo esplicitamente la possibilità per la Provincia di ricorrere alla figura del cosiddetto "esperto nazionale distaccato” (art. 2).

Vengono anche modificate le leggi provinciali in materia di assistenza scolastica, agricoltura, acque e canoni idrici per l’utilizzo di acque pubbliche, per adeguarli al diritto europeo.

Legge Regionale 11 gennaio 2019, n. 1, recante “Legge di semplificazione 2018, di cui si segnala:
Titolo I - Riduzione del numero delle leggi regionali – art. 1 “1. In attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 (Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi), l'allegato A alla presente legge reca l'elenco delle disposizioni di legge regionali per le quali è necessaria l'abrogazione espressa. 2.Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli impegni di spesa assunti in base alle disposizioni medesime. 3. Ai sensi dell'articolo 15 delle disposizioni preliminari al Codice civile restano comunque fermi gli effetti delle abrogazioni implicite di disposizioni regionali non comprese nell'allegato A”.

Legge provinciale 23 aprile 2019, n. 1, “Abrogazione della legge provinciale 20 settembre 2012, n. 15, “Istituzione del repertorio toponomastico provinciale e della consulta cartografica provinciale” e altre disposizioni”
Corte cost., ord. 3 luglio 2019, n. 190

La legge prov. 23 aprile 2019, n. 2 abroga la legge prov. 20 settembre 2012, n. 15 (“Istituzione del repertorio toponomastico provinciale e della consulta cartografica provinciale”), ponendo fine ad un lungo contenzioso con lo Stato.
Con ricorso n. 182/2012 il Governo aveva, infatti, impugnato alcune previsioni della legge n. 15/2012 in tema di toponomastica. In particolare, l’art. 1, co. 4 che, prevedendo che “ogni toponimo è raccolto nelle versioni in lingua tedesca, italiana e ladina, in quanto in uso in ciascuna di tali lingue a livello di comunità comprensioriale” consentiva che “in futuro alcuni toponimi possano essere solamente monolingui e, in particolare, che quelli in lingua italiana già previsti dalla legislazione statale in vigore possano essere eliminati dalla toponomastica ufficiale” sulla base del criterio dell’uso a livello di comunità comprensioriale. Tale previsione si sarebbe posta in contrasto con il principio del separatismo linguistico previsto dallo statuto speciale e riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale (sentt. nn. 159/2009 e 188 del 1987), nonché con l’art. 117, co. 1, Cost. e art. 1, co. 2, lett. b) dell’Accordo di Parigi del 5 settembre 1946 (Accordo Degasperi-Gruber).

Fra le novità intervenute in Provincia Autonoma di Trento si segnala, in particolare, una decisione della Corte costituzionale:

Corte costituzionale, sentenza 19 febbraio-18 aprile 2019, n. 93, G.U. 24 aprile 2019, I serie speciale, n. 17

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 28, comma 5, della legge provinciale n. 17 del 2017 (Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2017).
La disposizione impugnata inserisce un comma nell’art. 3 della legge della Provincia autonoma di Trento 17 settembre 2013, n. 19, recante «Disciplina provinciale della valutazione dell’impatto ambientale. Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio e della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9 (Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie)», il quale stabilisce che – in attesa dell’esito dell’impugnativa dell’art. 22 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n.114), promossa dalla Provincia autonoma di Trento – «i rinvii agli allegati III e IV alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 contenuti [nel medesimo art. 3] s’intendono riferiti al testo vigente il 20 luglio 2017».

1. L’attività legislativa della Regione Siciliana degli ultimi sei mesi del 2018 è consistita nella approvazione di dodici leggi.
Di esse, alcune hanno contenuto specifico e piuttosto limitato: la legge 12 luglio 2018, n. 12 Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima e della Seconda guerra mondiale; la legge 12 luglio 2018, n. 13 Interventi a sostegno dei soggetti con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA); la legge 9 agosto 2018, n. 15 Istituzione della Giornata regionale del ricorso e della legalità e del Forum permanente contro la mafia e la criminalità organizzata; la legge 9 agosto 2018, n. 16 Modifiche alla legge regionale 8 maggio 2018, n. 6. Norma transitoria in materia di gestione e commissariale degli enti di area vasta (sulla disciplina “a regime” di questi ultimi si veda infra); la legge 12 ottobre 2018, n. 17 Vendita diretta dei prodotti agricoli; la legge 9 agosto 2018, n. 22 Modifiche all’art. 47 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 in materia di parcheggi interscambio.
Altre intervengono in materia economico finanziaria: la legge 8 maggio 2018, n. 8 Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale; la legge 10 luglio 2018, n. 10 Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale. Stralcio I ; la legge 28 novembre 2018, n. 19 Disposizioni contabili ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 Allegato 4/2, paragrafo 6.3.; la legge 29 novembre 2018, n. 20 Approvazione dei Rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2017 e del Rendiconto consolidato di cui al comma 8 dell’art. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; la legge 29 novembre 2018, n. 21 Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020.

Premessa: la ‘manutenzione’ continua...
Durante il secondo semestre dell’anno 2018, il Consiglio regionale ha approvato ventotto leggi, molte delle quali hanno apportato qualche modifica, non di rilievo, a leggi precedenti.
Resta valido il giudizio già formulato con riguardo ai primi sei mesi di esercizio della funzione legislativa: si tratta di attività di ‘manutenzione’, di affinamento, dell’ordinamento. Quando va oltre, si concreta in leggi che con-tengono misure urgenti e concrete.
In queste pagine si darà conto di quelle che, a parere delle scriventi, sono le leggi più significative

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Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali e Disposizioni collegate

Le leggi regionali 24 aprile 2019, nn. 4 e 5 recano rispettivamente la prima variazione al bilancio regionale e disposizioni collegate. Tramite tali provvedimenti il Consiglio regionale ha approvato una manovra finanziaria complessiva di 32,9 milioni di euro per il 2019, 13,5 milioni di euro per il 2020 e 23,5 milioni di euro per il 2021. Le principali aree sulle quali si sono concentrati gli interventi legislativi sono: tutela della salute; sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente; istruzione e diritto allo studio; politiche giovanili, sport e tempo libero; relazione con altre autonomie territoriali e locali; sviluppo economico e competitività; politiche agroalimentari e pesca.

Il 21 ottobre scorso si sono svolte le elezioni provinciali nelle due Province autonome di Trento e Bolzano. I risultati sono stati inediti per entrambe le province e si sono tradotti in maggioranze di governo e programmi sensibilmente diversi da quelli che avevano caratterizzato le precedenti legislature.
Con questa breve nota, ci proponiamo di evidenziare gli aspetti più rilevanti dei rispettivi programmi, con particolare riferimento alle modifiche normative che i nuovi esecutivi provinciali intendono intraprendere.

Corte di giustizia (Grande Sezione), sentenza del 19 novembre 2019, cause riunite C-609/17 e C-610/17, TSN, ECLI:EU:C:2019:981
La Corte di giustizia ha chiarito che le disposizioni nazionali che stabiliscono un regime di maggiore protezione rispetto a una direttiva di armonizzazione cd. minima non costituiscono misure di attuazione del diritto dell’Unione ai sensi dell’art. 51, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, a condizione che dette disposizioni non compromettano ovvero limitino la tutela minima garantita dalla direttiva, né siano tali da violare altre disposizioni di quest’ultima, ovvero pregiudicare la coerenza o gli obiettivi da essa perseguiti.

Corte di giustizia (Grande Sezione), sentenza 5 novembre 2019, causa C-192/18, Commissione europea c. Polonia, ECLI:EU:C:2019:924
Corte di giustizia (Grande sezione), sentenza 19 novembre 2019, cause riunite C-585/18, C-624/18 e C-625/18, A.K., ECLI:EU:C:2019:982
Le sentenze oggetto di questa segnalazione, entrambe rese dalla Corte di giustizia nella composizione della Grande sezione, si inseriscono nell’ormai nutrito filone giurisprudenziale relativo alla tutela della rule of law negli Stati membri. Esse permettono, da un lato, di chiarire i fondamenti giuridici della competenza della Corte a pronunciarsi in casi relativi all’indipendenza dei giudici nazionali; dall’altro lato, di approfondire le modalità attraverso le quali tale intervento può avvenire.
In primo luogo, nella sentenza resa nell’ambito di una procedura di infrazione aperta dalla Commissione nei confronti della Polonia (causa C-192/18), la Corte ha affermato, in particolare, la propria competenza a pronunciarsi sulla base dell’art. 19, par. 1, comma secondo, TUE in relazione alle modifiche intervenute con la legge polacca del 12 luglio 2017, riguardante l’abbassamento dell’età pensionabile per i giudici dei tribunali ordinari, che ha altresì garantito al Ministro della Giustizia il potere di autorizzare la proroga dell’esercizio delle funzioni giurisdizionali dei suddetti giudici oltre il nuovo limite di età. In questo caso, la Corte ha rilevato la violazione degli obblighi derivanti dall’art. 19, par. 1, comma secondo, TUE da parte della Polonia, in quanto le condizioni e le modalità cui è soggetta una proroga come quella prevista dalla legge polacca non sono tali da garantire il principio dell’indipendenza dei giudici.
In secondo luogo, nel rinvio pregiudiziale, la Corte ha fondato invece la propria competenza a pronunciarsi sulla direttiva 2000/78 e, in congiunzione con quest’ultima, sull’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In questo caso, la Corte ha fornito al giudice del rinvio una serie di indicazioni interpretative utili ad accertare se le condizioni e modalità procedurali attraverso le quali deve avvenire la nomina dei componenti della Sezione disciplinare della Corte suprema polacca siano tali da pregiudicare il principio dell’indipendenza dei giudici, chiarendo altresì che, ove questa circostanza fosse verificata, il giudice nazionale dovrebbe procedere alla loro disapplicazione. In questo caso, la Corte non ha ritenuto necessario procedere all’interpretazione dell’art. 19, par. 1, comma secondo, TUE che non “potrebbe che corroborare” la medesima conclusione.

Osservatorio sulle fonti

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