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a cura della Prof.ssa Chiara Cudia
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T.A.R. CALABRIA, Reggio Calabria, sez. I, 2 luglio 2019, n. 437
Ai sensi dell'art. 191 d.lg. n. 152/2006, “qualora si verifichino situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere”, il sindaco ha il potere di “emettere ... ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente”.
Per effetto di tale previsione normativa, il Comune è quindi autorizzato a ricorrere a forme di gestione dei rifiuti anche derogatorie rispetto a quelle ordinarie, purché idonee a garantire criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, come stabilito dall’art. 178 del D.lgs. n. 152/2006.
T.A.R. PIEMONTE, Torino, 25 luglio 2019, n. 837
Come ritenuto da giurisprudenza consolidata, la comunicazione di avvio del procedimento nelle ordinanze contingibili e urgenti del Sindaco e il rispetto delle regole procedimentali poste a presidio della partecipazione del privato, ex art. 7, l. n. 241 del 1990, non sono necessarie essendo di pregiudizio all'urgenza di provvedere in ragione della perdurante attualità dello stato di pericolo che può aggravarsi con il trascorrere del tempo.
CONS. STATO, sez. IV, 9 novembre, n. 7665.
La giurisprudenza ha affermato che non sussiste "l'obbligo di avviso di avvio del procedimento quando l'ordinanza contingibile ed urgente non possa tollerare il previo contraddittorio con l'interessato a pena di svuotamento di quella effettività e particolare rapidità cui la legge preordina l'istituto in questione e di conseguente la compromissione di valori fondamentali quali quello della tutela della salute" (Cons. St., Sez. I, 29 ottobre 2008, n. 2442)" (v. Cons. St., Sez. V, 27/10/2014, n. 5308).
T.A.R. VENETO, Venezia, 24 luglio 2019, n. 872
Con il provvedimento oggetto del ricorso il Sindaco del Comune di Bovolone ha disposto ai sensi dell’art. 54, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 la limitazione degli orari di apertura della sala giochi gestita dalla ricorrente, imponendo la chiusura dell’esercizio e la cessazione di tutte le attività alle ore 22.00 di tutti i giorni della settimana, nonché il rispetto degli orari di funzionamento degli apparecchi di gioco così come stabiliti dall’ordinanza sindacale n. 57 del 15.4.2016.
Il ricorso è accolto per la mancata individuazione di un termine finale di durata degli effetti del provvedimento assunto dal Sindaco al fine di far fronte alla situazione di emergenza venutasi a creare in relazione all’attività svolta dalla ricorrente.
Invero, la possibilità di ricorrere allo strumento dell'ordinanza contingibile e urgente è legata alla sussistenza di un pericolo concreto che impone di provvedere in via d'urgenza con strumenti extra ordinem, per fronteggiare emergenze sanitarie o porre rimedio a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile di pericolo attuale e imminente per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, non fronteggiabili con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento. Il presupposto indefettibile per l'adozione di siffatte ordinanze sindacali è la necessità di intervenire urgentemente con misure eccezionali di carattere "provvisorio" e a condizione della "temporaneità dei loro effetti".
T.A.R. CAMPANIA, Napoli, 1 agosto 2019, n. 4231
L'ordinanza prevista dagli artt. 50 e 54, T.U. n. 267/2000 è uno strumento che va utilizzato solo in casi eccezionali, dovuti alla necessità di intervenire senza indugio per fronteggiare situazioni contingibili e urgenti a tutela dell'interesse pubblico. Presupposti per l'esercizio della potestà in argomento sono la sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile coi mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento, e la provvisorietà e la temporaneità dei suoi effetti. Non è, quindi, legittimo adottare siffatte ordinanze per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità.
Infatti, ai sensi della normativa richiamata, per l'adozione delle ordinanze sindacali contingibili e urgenti, devono ricorrere cumulativamente i seguenti presupposti: a) un grave pericolo che minaccia l'incolumità pubblica o la sicurezza urbana; b) la contingibilità, intesa quale situazione imprevedibile ed eccezionale che non può essere fronteggiata coi mezzi ordinari previsti dall'ordinamento; c) l'urgenza, causata dall'imminente pericolosità, che impone l'adozione di un provvedimento straordinario e di durata temporanea in deroga ai mezzi ordinari previsti dalla normativa vigente.
T.A.R. EMILIA-ROMAGNA, Parma, 26 luglio 2019, n. 204
In assenza di puntuali allegazioni da parte dell’Amministrazione circa le ragioni che determinavano l’urgenza di provvedere mediante l’utilizzo dello strumento dell’ordinanza contingibile ed urgente, la definizione della controversia muove dal consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale “l'esercizio del potere sotteso all'emanazione di ordinanze sindacali contingibili e urgenti, siano esse adottate ai sensi dell'art. 50 del T.U.E.L. (situazione di imminente pericolo per l'igiene e la salute pubblica) che dell'art. 54 del medesimo T.U.E.L. (grave pericolo per l'incolumità pubblica), trova la propria legittimazione nell'esistenza di una situazione di eccezionalità - la cui sussistenza deve essere suffragata da una adeguata istruttoria e da una congrua motivazione - non fronteggiabile con gli strumenti giuridici ordinari previsti dall'ordinamento; condizione, quest'ultima, unica in ragione della quale si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi”.
T.A.R. CAMPANIA, Napoli, 19 luglio 2019, n. 3983
Una volta ordinata la chiusura al traffico veicolare, in assenza di ulteriori ragioni di urgenza, l’Amministrazione avrebbe certamente potuto adoperare gli ordinari strumenti all’uopo apprestati dall’ordinamento giuridico per la messa in sicurezza della struttura viaria, senza peraltro obliterare le garanzie partecipative spettanti alla società ricorrente ex art. 7 L. 241/1990 soprattutto in vista della necessità di individuare il soggetto tenuto ad intervenire per ripristinare condizioni di sicurezza per la viabilità, così come dedotto con il primo motivo di gravame.
Nonostante il sopralluogo effettuato in data 22 agosto 2009 è mancata un’adeguata istruttoria volta all’accertamento del perdurare di una situazione di pericolo imminente per la pubblica incolumità, pur dopo la chiusura del tratto interessato e tale da non consentire il ricorso agli ordinari rimedi apprestati dall’ordinamento, per quanto esposto presupposto necessario per la validità di un’ordinanza contingibile e urgente.
Invero, una volta ordinata la chiusura al traffico veicolare, in assenza di ulteriori ragioni di urgenza, risulta venuto dunque meno il presupposto della contingenza posto alla base dell’ordinanza impugnata.
T.A.R. LOMBARDIA, Milano, 2 luglio 2019, n. 1527
La decisione di adottare un'ordinanza extra ordinem presenta profili di discrezionalità amministrativa che superano gli accertamenti tecnici, soprattutto quando si tratti di percepire la lesione di interessi pubblici definiti con clausole generali quali, nel caso di specie, il degrado urbano o lo scadimento della qualità urbana.
Nel caso di specie l’apprezzamento dei profili che riguardano la sicurezza e la vivibilità urbana rientra nell’ambito della valutazione ampiamente discrezionale dell’autorità decidente in merito alla contingibilità ed urgenza dell’intervento, mentre all’organo tecnico possono al più essere demandati compiti di accertamento della situazione di fatto.
CONS. STATO, sez. IV, 9 novembre, n. 7665.
La Società appellante censurava l'erroneità della sentenza nella parte in cui non aveva riconosciuto il difetto di istruttoria di cui sarebbe stata affetta l'ordinanza sindacale impugnata.
In particolare, asseriva che non era mai stata verificata, in concreto, l'eventuale presenza nell'aria o nel suolo di fibre d'amianto e che, di converso, l'ordinanza sindacale si basava su una serie di indici 'convenzionali' di stima del rischio tratti dall'Allegato A della delibera G.R. n. 40-5094/2012, che avrebbero portato soltanto a presumere l'esistenza di una situazione di pericolo per la salute pubblica.
Il motivo di appello è infondato, posto che è condivisibile il ragionamento logico-giuridico seguito dal primo giudice, e cioè che l'ordinanza sindacale n. 27/2017 si fonda su una adeguata e puntuale istruttoria espletata dall'A.R.P.A. e su una congrua motivazione; inoltre, in materia ambientale il principio di precauzione, che nasce a tutela della incolumità pubblica, impone l'adozione delle azioni che meglio garantiscono la stessa, ancorché meno economiche.
Con specifico riferimento all'asserita mancata verifica del rischio ambientale, va rilevato che - contrariamente a quanto affermato dall'appellante - tale verifica è stata eseguita, come emerge dalla nota dell'ASL VC del 21.2.2017, riprodotta nella nota ARPA del 7.3.2017 prot. 4091, citata nel provvedimento impugnato.
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