Raccordi parlamentari Italia-UE

Rubriche

T.A.R. LAZIO, Roma, 17 dicembre 2018, n. 12276

Il provvedimento impugnato richiama quale base normativa principalmente l'art. 50, co. 5, d.lgs. n. 267 del 2000 che attribuisce al sindaco il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica o anche per l'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente, del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti.
Il Tar ritiene che la chiusura di una scalinata con impedimento del pubblico transito non configuri una situazione di pericolo, di grave incuria o di degrado del territorio, tale da giustificare l'adozione di un provvedimento contingibile e urgente, conseguente, difetto dei presupposti per l'adozione del provvedimento atipico, avendo apprestato l'ordinamento altri strumenti per intervenire correttamente, nel rispetto delle regole sul procedimento amministrativo e, più in generale, del principio di legalità, a tutela degli interessi pubblici coinvolti, mediante il confronto delle ragioni pubbliche con gli interessi privati attinti dall'azione amministrativa.

T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, 10 dicembre 2018, n. 1194

Con l'impugnata ordinanza contingibile ed urgente impugnata, il Sindaco del Comune di Verolavecchia ha intimato al Presidente del Consorzio ricorrente di provvedere immediatamente al ripristino delle condizioni di sicurezza del tratto di "Vaso Castellar" in Monticelli d'Oglio posto sotto la strada comunale, per impedire ogni conseguente danno.
Il Tar non accoglie il ricorso, rilevando che, nel caso di specie, le segnalazioni e la perizia tecnica non potevano essere ignorate dal Sindaco, rendendosi non procrastinabile un intervento per preservare l'incolumità dei residenti; che un ulteriore ritardo nell'azione sindacale avrebbe potuto aggravare la situazione, per cui il provvedimento è da considerarsi giustificato nel contesto fattuale descritto, per l'indispensabile finalità anticipatoria della misura; che, in definitiva, il Comune ha fatto corretta applicazione dei consolidati principi in materia di ordinanze contingibili e urgenti, incentrati sulla sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità  non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento  sulla provvisorietà e temporaneità degli effetti, e sulla proporzionalità del provvedimento (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. V - 26/7/2016 n. 3369).

CONS. STATO, sez. VI, 10 dicembre 2018, n. 6951

Il Cons. Stato premette, in linea di diritto, che con l'ordinanza contingibile e urgente ex art. 54, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 - in presenza dei presupposti dell'urgenza e della necessità, nel caso di specie integrati dai danni provocati sul tratto di arenile in questione da forti mareggiate registrate ca. 10 giorni prima dell'adozione dell'ordinanza - può, in astratto, essere disposta anche la realizzazione opere strutturali 'urgenti', purché le stesse, nel caso concreto, siano indefettibili per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità pubblica, ossia per raggiungere le finalità normativamente predeterminate dalla citata disposizione legislativa, con la precisazione che l'adeguatezza della misura in concreto adottata in rapporto al fine perseguito è da valutare caso per caso, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità.

T.A.R. CAMPANIA, Napoli, 12 novembre 2018, n. 6550

Le ordinanze contingibili e urgenti di competenza del Sindaco, quale ufficiale del Governo, sono strumenti apprestati dall'ordinamento per fronteggiare situazioni impreviste e di carattere eccezionale, per le quali sia impossibile o inefficace l'impiego di rimedi ordinari, e si presentano quindi quali mezzi di carattere residuale, espressione di norme di chiusura del sistema, i cui tratti distintivi sono costituiti dall'atipicità, dalla valenza derogatoria rispetto agli strumenti ordinari, dal presupposto della concreta minaccia all'interesse pubblico tutelato dalla norma e dall'eccezionalità e gravità del pericolo, dall'attitudine a produrre effetti anche non provvisori se la specifica condizione di imminente ed effettivo rischio da contrastare lo richieda, dalla necessaria sommarietà degli accertamenti che ne precedono l'emissione pur nel rispetto dell'esigenza che l'istruttoria si fondi su elementi concreti ed attendibili e non su mere presunzioni, dalla connaturata semplificazione procedimentale dell'iter e, infine, da un onere motivazionale circoscritto agli aspetti essenziali della decisione.

T.A.R. FRIULI-VENEZIA GIULIA, Trieste, 5 novembre 2018, n. 340

L'ordinanza emessa dal Sindaco del Comune di Marano Lagunare, volta a riaffermare e conservare i diritti di uso civico apparentemente incisi dall'esecuzione degli atti della Regione, non risulta sorretta dai presupposti prefigurati dall'art. 50 TUEL, testualmente riconducibili "all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana" (comma 5).

T.A.R. CAMPANIA, Salerno, 13 novembre 2018, n. 1632
Non può affermarsi che con l'impugnato Regolamento, il consiglio comunale, nello stabilire - ai sensi dell'art. 50, comma 7, TUEL - gli indirizzi da fornire al sindaco, di fatto, in via illegittima, non avrebbe lasciato alcun margine di discrezionalità a quest'ultimo.
Per contro, ai sensi dell'art. 42 TUEL, il potere regolamentare generale è attribuito al consiglio comunale, in quanto organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

CONS. GIUST. AMM. SICILIA, sez. giurisd. 7 gennaio 2019, n. 9

Il comune appellante insisteva sull'erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha ritenuto illegittimi gli artt. 7 e 9, comma 2, e l'allegato C) del regolamento del Comune di Cammarata di gestione del corretto insediamento urbanistico e territoriale delle stazioni radio.
Per appellante con l'art. 7 del regolamento non sono stati posti generici divieti o limitazioni, che si traducessero in un divieto assoluto e generico delle installazioni di cui si tratta, ma sono stati dettati criteri per la localizzazione degli impianti sulla base di un ordine di priorità, come indicato dall'art. 5 del regolamento.

CONS. STATO, sez. V, 11 marzo 2019, n.1614

L'art. 4 d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 ha introdotto nell'ordinamento tributario l'imposta di soggiorno, disponendo, al primo comma, che “i Comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio”.
Per l'individuazione dei comuni legittimati ad istituire l'imposta di soggiorno, che non sono capoluoghi di provincia, vi è rinvio, dunque, ad "elenchi regionali" di località turistiche o città d'arte.

T.A.R. LIGURIA, Genova, 19 novembre 2018, n. 893

Il regolamento comunale impugnato (“Regolamento per l'applicazione dei canoni concessori non ricognitori" di cui all'art. 27, commi 7 e 8 d.lgs. 285/92), coerentemente con il suo nomen iuris, ha indubbiamente contenuto normativo, in quanto individua, con previsioni generali e astratte, le tipologie di concessioni sottoposte al canone concessorio non ricognitorio, i relativi presupposti applicativi e i criteri di quantificazione del canone”. Come la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ripetutamente affermato, rispetto agli atti di contenuto normativo (tra i quali evidentemente rientra il regolamento oggetto del giudizio), è soltanto con il successivo atto applicativo che si viene a radicare tanto l'interesse al ricorso, quanto la legittimazione a ricorrere (C.S. V 2 novembre 2017 n. 5071).

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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