Raccordi parlamentari Italia-UE

Rubriche

Aggiornato al 30.11.2019

Rubrica a cura di Giovanna De Minico

Scheda di Fabio Dell’Aversana

L’attività dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nel periodo compreso tra luglio e novembre 2019 è stata intensa, come dimostra l’approvazione dei seguenti regolamenti[1]:

  • Regolamento del 16 ottobre 2019 concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
  • Regolamento del 16 ottobre 2019 sull’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
  • Regolamento del 2 ottobre 2019 in materia di gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 213, decimo comma, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Nelle seguenti riflessioni ci soffermeremo sugli ultimi due regolamenti citati, pur consapevoli dell’importanza che hanno le norme organizzative interne sulle attività istituzionali dell’Autorità.

Aggiornato al luglio 2019 - Periodo di riferimento: maggio 2019 – luglio 2019 

Rubrica a cura di Giovanna De Minico

Scheda di Marana Avvisati

1) L’indagine conoscitiva sui Big Data

Nel periodo di riferimento considerato l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha adottato le Linee Guida a seguito dell’Indagine Conoscitiva congiunta sui big data[1], nata per meglio comprendere le implicazioni per la privacy, la regolazione, la tutela del consumatore con particolare riferimento al fenomeno dei Big Data e i cambiamenti derivanti sui mercati.

Aggiornato al 14.07.2019

Rubrica a cura di Giovanna De Minico

Scheda di Fabio Dell’Aversana

Nel corso degli ultimi mesi, l’Autorità Nazionale Anticorruzione non ha adottato regolamenti di interesse ai fini della stesura della presente scheda.

Tuttavia, si ritiene comunque di dover dar conto di una importante attività istituzionale che avrà innegabilmente ricadute sul piano operativo dell’ANAC.

L’Autorità Nazionale Anticorruzione e l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (anche noto con l’acronimo IVASS) hanno aderito al Protocollo d’Intesa già sottoscritto a novembre 2018 tra la Banca d’Italia, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)[1] per la gestione in comune delle procedure di appalto congiunto secondo la disciplina del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50).

Aggiornato al 14.07.2019

Rubrica a cura di Giovanna De Minico

Scheda di Fabio Dell’Aversana                                                      

Un’attività istituzionale particolarmente rilevante tra quelle affidate all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è disciplinata dall’art. 21 della legge 287/1990: il potere di segnalazione al Parlamento ed al Governo, infatti, costituisce una delle principali modalità attraverso cui l’Antitrust è intervenuta, anche criticamente, su temi analizzati dai tecnici e discussi nell’opinione pubblica nel corso degli ultimi anni[1].

Non deve sorprendere, dunque, che, anche nel periodo di riferimento della presente nota, l’Autorità abbia fatto ricorso a questi importanti poteri per occuparsi di settori delicati dell’economia, non soltanto italiana. In particolare, l’Autorità lo ha fatto nella delicata materia dei criteri di ripartizione dei compensi dovuti agli artisti interpreti ed esecutori, materia recentemente normata dal Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 5 settembre 2018 recante “Adozione di nuove disposizioni attuative in tema di criteri di ripartizione dei compensi dovuti agli artisti interpreti ed esecutori ai sensi dell’articolo 49, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, di attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multi territoriali per i diritti su opere musicali per l’uso on-line nel mercato interno”[2].

Aggiornato al 31/3/2019

Rubrica a cura di Giovanna De Minico

Scheda di Miriam Viggiano

Nel periodo di riferimento considerato (Dicembre 2018-Marzo 2019) si registrano i seguenti provvedimenti di carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito ‘Garante’)[1]:

1) Regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria pubblicate ai sensi dell’art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101[2].

2) Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica pubblicate ai sensi dell’art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101[3];

3) Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema Statistico nazionale pubblicate ai sensi dell’art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101[4];

4) Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica pubblicate ai sensi dell’art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101[5];

Aggiornato al 16.04.2019

Rubrica a cura di Giovanna De Minico

Scheda di Fabio Dell’Aversana

Nel corso degli ultimi mesi, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha adottato due interessanti regolamenti[1]:

  • Regolamento del 06/03/2019 disciplinante i rapporti fra ANAC e i portatori di interessi particolari presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione e istituzione dell’Agenda pubblica degli incontri;
  • Regolamento del 09/01/2019 in materia di pareri di precontenzioso di cui all’art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Chiarimenti delibera n. 195 del 13/03/2019.

Aggiornato al 16.04.2019

Rubrica a cura di Giovanna De Minico

Scheda di Fabio Dell’Aversana                                                

Nel corso degli ultimi mesi, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato non ha adottato atti di natura regolamentare, che, dunque, possano essere qualificati fonti del diritto in senso stretto.

Tuttavia, tenuto conto del quadro generale delle attività istituzionali dell’Antitrust, che spesso compie attività di grande rilievo anche al di fuori dello schema regolamentare, si ritiene opportuno fare un rapido cenno ad alcuni atti che hanno avuto una certa eco nel dibattito pubblico.

T.A.R. CALABRIA, Reggio Calabria, sez. I, 2 luglio 2019, n. 437

Ai sensi dell'art. 191 d.lg. n. 152/2006, “qualora si verifichino situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere”, il sindaco ha il potere di “emettere ... ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente”.
Per effetto di tale previsione normativa, il Comune è quindi autorizzato a ricorrere a forme di gestione dei rifiuti anche derogatorie rispetto a quelle ordinarie, purché idonee a garantire criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, come stabilito dall’art. 178 del D.lgs. n. 152/2006.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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