Raccordi parlamentari Italia-UE

Rubriche

CONS. STATO, sez. V, 21 giugno 2019, n. 4268

Con la sent. in oggetto il Cons. Stato ha deciso l’appello avverso sentenza del Tar Lazio che accoglieva il ricorso proposto avverso l'ordinanza n. 185 del 2008, con cui il Sindaco del Comune di Viterbo aveva disciplinato gli orari di apertura e chiusura di esercizi commerciali e, in generale, delle attività produttive insistenti sul territorio comunale, nonché avverso il provvedimento della Polizia locale del 25 giugno 2009, che aveva applicato la detta ordinanza all'esercizio commerciale della ricorrente.

CONS. STATO, sez. V, 29 maggio 2019, n. 3580

L’appello aveva ad oggetto sentenza del TAR Molise che aveva respinto il ricorso contro il Sindaco del Comune di Frosolone, nonché contro lo stesso Comune e l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) del Molise, per l'annullamento dell'ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 9 del 27 giugno 2016. Con detta ordinanza, emessa per motivi igienico-sanitari e a salvaguardia della salute pubblica, il Sindaco aveva ordinato di provvedere ad eseguire i necessari interventi atti a convogliare direttamente nella pubblica fognatura i reflui domestici derivanti dalle abitazioni site nel centro urbano del Comune di Frosolone (IS), in via Vico Stella.

CONS. STATO, sez. V, 22 maggio 2019, n. 3316
Con ordinanza contingibile ed urgente adottata ai sensi dell'art. 117 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e degli artt. 50 e 54 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Sindaco del Comune di Montalto Uffugo ingiungeva all'Agenzia del demanio, ai sensi dell'art. 244 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) di provvedere, "immediatamente entro e non oltre dieci giorni" dalla relativa notifica, allo smaltimento dei rifiuti ed alla bonifica del sito in agro di Montalto Uffugo, località S. Antonello, via Lorica, sulle sponde del torrente Mavigliano, ove il Corpo di polizia provinciale di Cosenza aveva accertato, con verbale del 25 ottobre 2007, la presenza di rifiuti speciali e pericolosi abbandonati ed aveva altresì disposto il sequestro dell'area per circa 1500 mq.

CONS. STATO, sez. VI, 29 aprile 2019, n. 2696

Poiché il potere di ordinanza sindacale contingibile e urgente presuppone comunque situazioni di pericolo effettivo non tipizzate dalla legge, la relativa sussistenza deve esser suffragata da istruttoria adeguata e da congrua motivazione, perché solo in ragione di tali situazioni si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia di provvedimenti.

CONS. STATO, sez. VI, 29 aprile 2019, n. 2696

Poiché il potere di ordinanza sindacale contingibile e urgente presuppone comunque situazioni di pericolo effettivo non tipizzate dalla legge, la relativa sussistenza deve esser suffragata da istruttoria adeguata e da congrua motivazione, perché solo in ragione di tali situazioni si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia di provvedimenti.

CONS. STATO, sez. V, 23 aprile 2019, n. 2572

L'atto su cui la modifica di cui si discute interviene, pur avente forma amministrativa, ha i caratteri di un regolamento provinciale, chiamato a norma dell'art. 63 d.lgs. n. 446 del 1997 a disciplinare in termini generali il regime del Cosap: trattasi cioè di fonte normativa secondaria, ricondotta dallo stesso art. 63 alla generale potestà regolamentare degli enti locali in materia d'entrate di cui all'art. 52 d.lgs. n. 446 del 1997.
In ragione di ciò non può condividersi il richiamo all'annullamento in autotutela, disciplinato dall'art. 21-novies l. n. 241 del 1990, per inferirne l'effetto retroattivo della modifica apportata. Da un lato, infatti, l'istituto mal si attaglia, nei termini che la Provincia invoca, agli atti aventi natura regolamentare anziché provvedimentale; dall'altro non vale di per sé a incidere sull'effetto tendenzialmente non retroattivo delle fonti normative.

CONS. STATO, sez. V, 15 maggio 2019, n. 3143; CONS. STATO, sez. V, 15 maggio 2019, n. 3144; CONS. STATO, sez. V, 15 maggio 2019, n. 3146

Contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici, il regolamento comunale per la disciplina del canone concessorio non ricognitorio, coerentemente con il suo nomen juris, ha indubbiamente contenuto normativo, in quanto individua, con previsioni generali e astratte, le tipologie di concessioni sottoposte al canone concessorio non ricognitorio, i relativi presupposti applicativi e i criteri di quantificazione del canone: per tal via, è soltanto con il successivo atto applicativo che si viene a radicare tanto l'interesse al ricorso, quanto la legittimazione a ricorrere (cfr., in analoga fattispecie, Cons. Stato, sez. V, 2 novembre 2017, n. 5071).

CONS. STATO, sez. VI, 29 aprile 2019, n. 2695

È jus receptum il principio (cfr., per tutti, Cons. St., VI, 3 agosto 2017 n. 3891) secondo il quale non sono legittimi gli atti o le misure comunali che limitino la localizzazione degli impianti di TLC in via generale, in assenza di una plausibile ragione giustificativa, neppure per tutelare la popolazione dalle immissioni elettromagnetiche, dal momento che a tale funzione provvede lo Stato attraverso la fissazione di determinati parametri inderogabili, il rispetto dei quali è verificato dai competenti organi tecnici, mentre il regolamento comunale può disciplinare il corretto insediamento degli impianti nel territorio, senza, tuttavia, porre limiti generalizzati se essi sono incompatibili con l'interesse pubblico alla copertura di rete nel territorio nazionale.

CONS. STATO, sez. V, 17 giugno 2019, n. 4047
Le fonti primarie (in particolare l’art. 43, comma 4, del D.lgs. n. 267 del 2000: "Lo statuto stabilisce i casi di decadenza e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative") rimettono allo statuto di stabilire i casi di decadenza dei consiglieri per assenza ingiustificata: l'art. 13, comma 3, dello Statuto prevede, infatti, che "I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale", senza operare distinzioni tra sessioni ordinarie e sessioni straordinarie.
Dette previsioni statutarie prevalgono sulle difformi e più restrittive previsioni regolamentari che attribuiscono rilievo al solo mancato intervento dei consiglieri alle sedute ordinarie: ciò non solo perché, in generale, i regolamenti comunali disciplinano i settori dell'attività amministrativa sulla base delle linee essenziali indicate dallo Statuto (le cui previsioni devono prevalere in caso di contrasto), ma, soprattutto, per ragioni sostanziali.

T.A.R. CAMPANIA, Napoli, 4 gennaio 2019, n. 60

Dal provvedimento impugnato risulta che il medesimo è stato adottato ai sensi dell'art. 54 T.U.E.L. al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica ovvero l'incolumità fisica della popolazione ex art. 1 del D.M. Interno 5 agosto 2008, per cui trattasi di un ordinanza contingibile ed urgente rispetto al quale può applicarsi il condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo il quale “ai fini della emanazione delle ordinanze contingibili ed urgenti da parte del Sindaco ex art. 54 T.U.E.L., volte a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, stante l'indispensabile celerità che caratterizza l'intervento, si può prescindere dalla verifica della responsabilità di un determinato evento dannoso provocato dal privato interessato (C. di S.. Sez. V. 15 febbraio 2010. n. 820; id. Sez. VI. 5 settembre 2005. n. 4525: nello sesso senso v. altresì, C. di S., Sez. Il. 31 gennaio 2011. n. 387). La giurisprudenza ha infatti precisato come l'ordinanza de qua non abbia carattere sanzionatorio, non dipendendo dall'individuazione di una responsabilità del proprietario, ma solo ripristinatorio, per essere diretta solamente alla rimozione dello stato di pericolo ed a prevenire danni all'incolumità pubblica: pertanto, legittimamente l'ordinanza viene indirizzata al proprietario dell'area, cioè a chi si trova con questa in rapporto tale da consentirgli di eliminare la riscontrata situazione di pericolo, ancorché detta situazione non possa essergli imputata (C. di S., Sez. V, 7 settembre 2007. n. 4718, T.A.R. Campania. Sez. V. 14 ottobre 2013, n. 4603). (...)".

Le medesime conclusioni ben possono applicarsi anche all'ipotesi di specie in cui viene in rilievo la gestione, implicante pertanto anche l'effettuazione delle necessarie opera di manutenzione ordinaria e straordinaria, della S.S. 212 "Della Val Fortore" affidata ad ANAS s.p.a. nella quale è situato il tombino privo di adeguato canale di scolo.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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