Raccordi parlamentari Italia-UE

Rubriche

Introduzione

1. Con riguardo al periodo esaminato (1° luglio 2019-31 gennaio 2020) meritano di essere segnalati una serie di sviluppi interessanti sui raccordi parlamentari con l’Unione. Tra questi, è degno di nota l’auspicio della Commissione Politiche dell’Unione europea della Camera dei deputati che, nell’esaminare la Comunicazione della Commissione europea “Legiferare meglio”, ha proposto un dialogo periodico delle Istituzioni europee con i Parlamenti nazionali sul tema della qualità della legislazione, al fine di promuovere una maggiore condivisione a livello dei Parlamenti dell’Unione europea delle migliori prassi in tale ambito (v. la scheda infra). Si tratta di una proposta significativa, quella della Commissione Politiche dell’Unione europea, in quanto, da un lato, riconosce correttamente come i Parlamenti nazionali siano artefici e depositari di buone prassi nell’ambito della qualità della legislazione; e, dall’altro, individua saggiamente nel dialogo tra le Istituzioni europee ed i Parlamenti nazionali il veicolo per una condivisione delle migliori prassi, verosimilmente sia in via “verticale” (cioè con le Istituzioni europee) sia in via “orizzontale” (cioè tra Parlamenti nazionali stessi).

XVIII leg., A.C., XIV Comm. Permanente, res. somm., seduta del 12 febbraio 2020, 200 ss.

Motivi della segnalazione

Nella seduta del 12 febbraio 2020, la XIV Commissione della Camera dei deputati ha espresso parere favorevole con osservazioni rispetto alla proposta di regolamento che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell’anno 2021 (COM(2019)581 final).

XVIII leg., A.C., res. int.., seduta del 19 febbraio 2020, 1 ss.
XVIII leg., A.S., res. int.., seduta del 19 febbraio 2020, 1 ss.
XVIII leg., A.C., res. int.., seduta del 21 aprile 2020, 1 ss.
XVIII leg., A.S., res. int., seduta del 21 aprile 2020, 1 ss.

Motivi della segnalazione

In occasione del Consiglio europeo straordinario del 20 febbraio 2020 – convocato dal Presidente Michel per discutere del Quadro finanziario pluriennale (QFP) dell’UE per il periodo 2021-2027 – il 19 febbraio Presidente del Consiglio ha svolto comunicazioni presso le Camere.

XVIII legislatura, Atto dell'Unione europea n. COM(2019) 333 definitivo, 11 luglio 2019 e Allegati

Motivi della segnalazione

La Relazione della Commissione conferma la tendenza in atto dal 2016 di un costante declino del numero di pareri motivati resi dai parlamenti e dalle camere nazionali – 65 nel 2016, 52 nel 2017 e 37 nel 2018, e, pur a fronte della stabilità del numero di proposte legislative assoggettate al meccanismo. Nessuno di tali pareri è provenuto dalla Camera dei deputati, mentre il Senato italiano ha approvato 3 pareri motivati nel 2016 e 1 sia nel 2017 che nel 2018.

XVIII leg., A.S., res. sten. n. 139, seduta del 17 dicembre 2019

Motivi della segnalazione

La XIV Commissione del Senato ha espresso parere favorevole con osservazioni sulle proposte di regolamento concernenti il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ed il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA).
In particolare, la XIV Commissione ha escluso aspetti di criticità sia in relazione alle basi giuridiche individuate, sia in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. Per lo più, le proposte di regolamento si limitano infatti ad assicurare la continuità degli attuali programmi di sostegno alla politica agricola comune (PAC) per il periodo 2014-2020 anche nelle more dell’adozione del nuovo quadro giuridico relativo al periodo 2021-2027.
La XIV Commissione ha peraltro invitato il legislatore UE ad includere una clausola attraverso la quale estendere espressamente la durata temporale delle regole per gli aiuti di stato relative alla precedente programmazione 2014-2020.
Inoltre, il collegio ha preso atto delle stime della Commissione europea secondo la quale il budget della PAC dovrebbe subire una riduzione del 5% rispetto al periodo 2014-2014. Ha dunque invitato le istituzioni europee a destinare – nel quadro del proprio bilancio pluriennale – maggiori risorse finanziaria alla PAC, o quanto meno ad assicurare medesimi stanziamenti previsti dal programma attualmente vigente.

XVIII leg., Camera dei deputati, Assemblea, res. sten. n. 269, seduta del 2 dicembre 2019, pp. 17-46

XVIII leg., Senato della Repubblica, Assemblea, res. sten. n. 169, seduta del 2 dicembre 2019, pp. 6-19

XVIII leg., A.C., risol. 6-00091, Assemblea, res. sten. n. 276, Allegato A, seduta dell’11 dicembre 2019

XVIII leg., A.S., risol. 6-00087, Assemblea, res. sten. n. 172, Allegato A, seduta dell’11 dicembre 2019

XVIII leg., Bollettino delle Giunte e delle Commissioni della Camera dei deputati, n. 297 del 18 dicembre 2019, Commissioni riunite Affari esteri e Politiche dell’Unione europea della Camera e del Senato, p. 3 

Motivi della segnalazione

La riforma del Trattato sul Meccanismo europeo di stabilità, oggetto di numerose riunioni dell’Eurogruppo, anche in formato inclusivo, del Consiglio europeo e del Vertice euro, ha dominato il dibattito europeo sin dalla fine del 2018 e, ancor di più, quando è stata definita dall’Eurogruppo una proposta di revisione del Trattato, tuttora pendente per l’approvazione a livello europeo. Il Parlamento italiano, però, solo da novembre 2019 ha iniziato ad interessarsi attivamente alla questione, sia in Aula che nelle commissioni. La vicenda ha rappresentato un importante banco di prova per testare l’effettività delle procedure previste dalla legge n. 234 del 2012, sia in relazione alla consultazione e dall’informazione del Parlamento – prima e dopo le riunioni del Consiglio e del Consiglio europeo – (art. 4), sia per la consultazione delle Camere specificamente su accordi in materia finanziaria e monetaria (art. 5). Il Governo era stato infatti accusato dalle opposizioni di non aver tempestivamente informato le Camere lungo tutto il processo sul negoziato per la riforma del Trattato sul Meccanismo europeo di stabilità – che ha la forma di un accordo intergovernativo tra i Paesi dell’Eurozona e non è fonte di diritto dell’Unione europea – e di non aver tenuto conto degli indirizzi forniti dal Parlamento.

Il TAR Lombardia, Milano, Sez. II, con la sentenza 8 ottobre 2018, n. 2226, ha annullato parzialmente una decisione giustiziale dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (oggi Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – ARERA), che, accogliendo un reclamo proposto da un venditore al dettaglio di gas naturale contro un distributore di gas naturale, aveva statuito di porre a carico del distributore parte della penale che il venditore al dettaglio avrebbe dovuto corrispondere al proprio fornitore all’ingrosso (c.d. “shipper”) per il superamento della capacità contrattualmente impegnata con quest’ultimo. Nel caso oggetto di reclamo, l’applicazione della penale per il superamento dei limiti contrattuali derivava da un errore del distributore, consistente nella mancata comunicazione al responsabile del bilanciamento (Snam Rete Gas S.p.A.) dei dati di prelievo per il mese di settembre 2016, relativi all’impianto di distribuzione identificato dal codice ReMi 34502203, funzionali alla determinazione delle partite fisiche ed economiche di bilanciamento.

Il TAR Lombardia estende ai procedimenti sanzionatori dell’ARERA il principio secondo cui, nei settori regolati da Autorità indipendenti, la caduta della “legalità sostanziale” va compensata con il rafforzamento della “legalità procedurale” (TAR Lombardia, Milano, Sez. II, sentenze 31 ottobre 2018, nn. 2455, 2456 e 2458)

Con tre pronunce, pubblicate lo stesso giorno e di contenuto sostanzialmente identico, il TAR Lombardia, Milano, Sez. II, ha annullato altrettante sanzioni amministrative pecuniarie che l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) aveva irrogato nei confronti di diverse società di distribuzione di energia elettrica e di gas naturale “per violazioni in materia di obblighi di separazione funzionale e contabile (unbundling) e in materia tariffaria”.

Il nuovo Regolamento di Attuazione dell’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di adozione degli atti di regolazione: Documento per la consultazione

Lo scorso 4 febbraio, la Banca di Italia ha chiuso la fase di consultazione del procedimento che dovrebbe portare all’abrogazione del Regolamento del 24 marzo 2010 ed alla correlativa introduzione di un nuovo regolamento in materia di adozione degli atti normativi.

Come si apprende dalla relazione illustrativa contenuta nel relativo documento di consultazione, la ratio di questo intervento è quella di adeguare il sistema delle fonti normative in materia bancaria ad un contesto storico profondamente mutato, chd impone oggi un procedimento decisionale più snello, onde poter soddisfare un un triplice ordine di esigenze: quella connessa alla volontà di introdurre regolamentazioni più penetranti, quella di armonizzare gli ordinamenti bancari dei paesi europei e quella di realizzare l’Unione bancaria.

Aggiornato al 30/9/2019

Rubrica a cura di Giovanna De Minico

Scheda di Miriam Viggiano

Nel periodo di riferimento considerato (Aprile 2019-Settembre 2019) si registrano due provvedimenti di carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito ‘Garante’)[1].

Nell’economia delle presenti note, la cui funzione è dare conto dell’attività svolta dalla predetta Autorità di protezione dei dati nel periodo considerato, si descrivono in ordine cronologico i principali contenuti dei predetti provvedimenti, rinviando – anche considerando la particolare complessità degli argomenti affrontati – al testo integrale e ai riferimenti normativi ivi presenti, per i dovuti ulteriori approfondimenti.

Aggiornato al 30.11.2019

Rubrica a cura di Giovanna De Minico

Scheda di Fabio Dell’Aversana                                                               

Nel periodo preso in considerazione ai fini della stesura di questa nota si segnalano due atti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che, a ben vedere, sono strettamente collegati tra loro.

In primo luogo, pare interessante menzionare l’audizione del Segretario generale dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Avv. Filippo Arena, alla IX Commissione della Camera dei Deputati in merito all’indagine conoscitiva “Sulle nuove tecnologie nelle telecomunicazioni con particolare riguardo alla transizione verso il 5G e alla gestione dei big data”, del 18 settembre 2019[1].

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