Raccordi parlamentari Italia-UE

Rubriche

Sentenza n. 143 del 2020 – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Deposito dell’8/07/2020 – Pubblicazione in G.U. 15/7/2020 n. 29

Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 143/2020 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili oppure rigettato, “nei sensi di cui in motivazione”, questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione Calabria 25 giugno 2019, n. 30 (Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 3/2015), promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri.
La legge regionale impugnata restringe l’efficacia delle misure di contenimento della spesa introdotte dalla l.reg. Calabria n. 3/2015. La difesa erariale dubita, fra l’altro, dell’idoneità della clausola di neutralità finanziaria prevista dall’art. 2 della l.reg. Calabria n. 30/2019 a prevenire un aumento della spesa riferita alla finanza regionale allargata. Ciò darebbe luogo a una violazione degli artt. 81, 97, primo comma, e 117, terzo comma, Cost.

Sentenza n. 133 del 2020 – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Deposito del 06/07/2020 – Pubblicazione in G.U. 08/07/2020, n. 28

Motivo della segnalazione

Oggetto della sentenza segnalata sono questioni di costituzionalità in via principale sollevate dal Governo in ordine a una disposizione contenuta da una legge della Regione Calabria in  materia di “stabilizzazione” del personale assunto a tempo determinato come addetto stampa, per il quale tanto la legislazione statale (del 2000) quanto quella regionale, derogatoriamente rispetto a quanto previsto con riguardo ad altri settori, stabiliscono che si possa ricorrere a personale esterno all’amministrazione anche ove non sussista impossibilità oggettiva di ricorrere a personale interno.

Ordinanza n. 132 del 2020 – Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Deposito del 26/06/2020 - Pubblicazione in G.U. 01/07/2020 n. 27

Motivo della segnalazione

Nel caso che ha dato origine all’ordinanza qui segnalata, la Corte costituzionale è stata chiamata in via incidentale a giudicare sulla compatibilità con l’art. 21 Cost. e con il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), nonché con la CEDU, e in particolare con il suo art. 10, quale norma interposta ai sensi dell’art. 117, comma 1, Cost. (parametri a cui una delle ordinanze di rinvio aggiunge i principi di offensività del reato, di cui all’art. 25 Cost., e quello di rieducatività della pena, di cui all’art. 27, comma 3, Cost.), della disciplina sanzionatoria in materia di diffamazione a mezzo stampa.

La decisione è interessante, in primo luogo, per l’ampia trattazione in essa contenuta dei temi relativi alla rilevanza costituzionale (e convenzionale) della libertà di manifestazione del pensiero (e, al suo interno, della libertà di stampa), di cui si sottolinea la valenza fondamentale ai fini del funzionamento di un sistema democratico e la sua bilanciabilità con altri beni di rilevanza costituzionale.

Sentenza n. 130/2020 – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Deposito del 26/06/2020 – Pubblicazione in G.U. 01/07/2020, n. 27

Motivo della segnalazione

La sentenza, emessa dalla Corte costituzionale in ordine a questioni di costituzionalità in via principale, concerne disposizioni della legge della Regione Siciliana 16 dicembre 2018, n. 24 (Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2018 e per il triennio 2018/2020. Disposizioni varie). Ad essere impugnate dal Governo sono diverse disposizioni della legge, attinenti a profili e materie diverse. A risultare particolarmente rilevanti, ai fini della presente segnalazione, sono le argomentazioni adoperate dalla Corte per risolvere, nel senso della dichiarazione di incostituzionalità, una questione di legittimità costituzionale che investe profili relativi alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza in materia sanitaria.

Sentenza n. 126 del 2020 – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Deposito del 25/06/2020 – Pubblicazione in G.U. 01/07/2020 n. 27

Motivo della segnalazione

La questione sottoposta alla Corte dal Presidente del Consiglio riguarda la presunta illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3 e dell’art. 2 della legge della Regione Toscana 28 giugno 2019, n. 38 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro per la sostituzione di personale collocato in quiescenza, del direttore generale e dei direttori. Modifiche alla l. r. 1/2009), per contrasto con gli artt. 3, 51, comma 1, 97, 117, comma 2, lett. l) e m) e comma 3 Cost.

Sentenza n. 119 del 2020 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Deposito del 23/06/2020-  Pubblicazione in G.U. 24/06/2020, n. 26

Motivo della segnalazione

La decisione in questione concerne le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 64 della legge della Regione Veneto 30 dicembre 2016, n. 30 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2017), in riferimento agli artt. 3, 5, 114, secondo comma, 117, commi secondo, lettera l), e sesto, e 118 della Costituzione.

La disciplina de qua, a detta del giudice rimettente, avrebbe consentito “la deroga delle distanze dal confine fissate dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti comunali, in tal modo ledendo, da un lato, l’esclusiva potestà legislativa dello Stato nella materia dell’ordinamento civile, dall’altro, l’autonomia dei Comuni nella pianificazione del loro territorio e, infine, la parità di trattamento dei proprietari frontisti nell’esercizio dello ius aedificandi.”

Sentenza  n. 116 del 2020 - Giudizio di legittimità in via principale
Deposito del 23/06/2020 -  Pubblicazione in G.U. 24/06/2020, n. 26

Motivo della segnalazione

La sentenza qui segnalata scaturisce da una q.l.c. sollevata dal TAR Molise. Il giudice rimettente dubita della legittimità costituzionale dell’art. 34-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96. Si tratta di una norma che va ad approvare il programma operativo straordinario (POS) per la Regione Molise per il triennio 2015-2018.

I parametri costituzionali individuati sono in primo luogo gli artt. 3 e 97 Cost., “in quanto la disposizione censurata, in contrasto con i princìpi di ragionevolezza, non contraddizione, legalità e imparzialità della pubblica amministrazione, recepirebbe in norma di legge il contenuto di un provvedimento amministrativo – il POS – potenzialmente illegittimo, con l’effetto di sanare e validare, in via postuma, i vizi di quel provvedimento programmatorio nonché quelli dei provvedimenti attuativi di esso.”

Sentenza n. 112 del 2020 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Deposito del 12/06/2020 - Pubblicazione in G.U. 17/06/2020, n. 25

Motivo della segnalazione

La questione su cui la Consulta è stata chiamata a decidere verteva sulla conformità a Costituzione degli artt. 2, commi 2 e 6, e 6, commi 1 e 2, della legge della Regione Basilicata 9 febbraio 2001, n. 7 (Disciplina delle attività di informazione e comunicazione della Regione Basilicata).
I parametri costituzionali indicati dal giudice a quo (Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata) erano gli artt. 81, 97, primo comma, e 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione.

Sentenza n. 102 del 2020 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Deposito del 29/05/2020 - pubblicazione in G.U. 03/06/2020 n. 23

Motivo della segnalazione

Con la decisione che qui si segnala, la Corte costituzionale ritorna sulla rilevanza nel nostro ordinamento, del principio dell’interesse superiore del minore. Gliene è data occasione da una questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di cassazione, IV sez. penale. I dubbi del rimettente vertevano sugli gli artt. 34 e 574-bis del codice penale, in riferimento agli artt. 2, 3, 27, terzo comma, 30 e 31 della Costituzione, nonché all’art. 10 Cost., in relazione alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, nella parte in cui, dal loro combinato disposto, impongono che alla condanna per sottrazione e trattenimento di minore all’estero commessa dal genitore in danno del figlio minore consegua automaticamente e per un periodo predeterminato dalla legge la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale.

Sent. n. 91/2020 – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Deposito del 15 maggio 2020 – pubblicazione in G.U. 20/05/2020 n. 21

Motivo della segnalazione

La questione sottoposta alla Corte dal Presidente del Consiglio riguarda la presunta illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lettera a), della legge della Regione Piemonte 9 aprile 2019, n. 16 (Istituzione del Fattore famiglia), in riferimento all’art.117, commi secondo, lettera m), e terzo della Costituzione.

Ord. n. 86/2020 – Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
Deposito del 7 maggio 2020 – pubblicazione in G.U. del 13/05/2020 n. 20

Motivo della segnalazione

La questione affrontata dalla Corte riguarda un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Senatore De Falco nei confronti di un provvedimento adottato dal Senato della Repubblica sulla base della deliberazione n. 31 del 26 giugno 2019 della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato della Repubblica.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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