Raccordi parlamentari Italia-UE

Rubriche

Aggiornato al 28.02.2020

Rubrica a cura di Giovanna De Minico

Scheda di Maria Orefice

Nel periodo di riferimento considerato (ottobre 2019 – febbraio 2020) si registra, in particolare, la pubblicazione del Rapporto finale dell’indagine sugli effetti prodotti dai Big Data (di seguito, “BD”) in relazione al contesto economico politico e sociale e all’attuale cornice normativa.

Premessa
È indubbio il carattere informativo dell’Indagine conoscitiva citata, il cui scopo è approfondire aspetti tecnologici, economici e giuridici legati ai BD, ma è anche innegabile la natura paranormativa delle Raccomandazioni ivi contenute.

Aggiornato al 28.02.2020

Rubrica a cura di Giovanna De Minico

Scheda di Marana Avvisati

1. Il nuovo regolamento sulla par condicio
Nel periodo di riferimento considerato l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha adottato una rilevante delibera di carattere regolamentare, la n. 52/20/CONS, rubricata «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum popolare confermativo relativo al testo della legge costituzionale recante “Modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, indetto per il giorno 29 marzo 2020» .
Come recita l’art. 1, volto a stabilire finalità e ambito di applicazione del Regolamento, le relative disposizioni sono finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell’imparzialità, dell’indipendenza, dell’obiettività e della completezza della comunicazione attraverso i mezzi di informazione, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli artt. 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di disciplina dell’accesso ai mezzi di informazione, con specifico riferimento alla consultazione referendaria del 29 marzo 2020 relativa al testo di legge costituzionale recante “Modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”.

Aggiornato al 28.02.2020

Parte a cura di Giovanna De Minico

Scheda di Fabio Dell’Aversana

Nel periodo preso in considerazione ai fini della stesura di questa nota si segnala che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato una consultazione pubblica per la revisione del Regolamento in materia di rating di legalità avente ad oggetto l’art. 1, l’art. 2, commi 2, 3 e 5, l’art. 4, comma 2, l’art. 5, l’art. 6, l’art. 7, comma 1 e l’art. 8.
È interessante osservare che l’atto di avvio della consultazione appena ricordata è stato reso pubblico con il Bollettino settimanale n. 1/2020; tale consultazione è fondata sull’esigenza di procedere ad alcune modifiche del Regolamento in una ottica di valorizzazione della natura premiale dell’istituto, attraverso l’estensione dell’ambito di applicazione soggettivo e oggettivo del Regolamento, anche grazie all’eliminazione di taluni dubbi interpretativi del Regolamento. Ulteriori finalità assunte dall’Autorità sono riconducibili all’adeguamento del Regolamento alla giurisprudenza intervenuta nel corso del tempo, oltre che alla semplificazione e chiarificazione del procedimento.

Aggiornato al 28.02.2020

Parte a cura di Giovanna De Minico

Scheda di Fabio Dell’Aversana

L’attività svolta dall’ANAC nel periodo preso in considerazione ai fini delle redazione della presente nota ha riguardato vari ambiti di intervento dell’Autorità.
Un preliminare cenno va fatto all’unico regolamento approvato, di sicuro interesse ai fini del presente scritto nonostante la valenza esclusivamente interna dell’atto: ci si riferisce al regolamento concernente lo svolgimento di missioni di cui alla Delibera 11 dicembre 2019, n. 1191.

Un maggiore approfondimento meritano alcune recenti sentenze dei giudici amministrativi emanate con riguardo ad atti dell’ANAC.

CONS. GIUSTIZIA AMM. SICILIA, 15 ottobre 2020, n. 912

La s.p.a. Girgenti Acque, nella qualità di gestore del servizio idrico integrato presso l'Ambito Territoriale della provincia di Agrigento, con ricorso al T.A.R. per la Sicilia impugnava l'ordinanza contingibile e urgente emessa dal Sindaco del Comune di Grotte ai sensi degli artt. 50 e 54 d.lgs. n. 267 del 2000, con la quale le era stato fatto divieto assoluto di procedere alla disattivazione dei collegamenti fognari delle utenze in stato di morosità.

In sede di appello l’ordinanza viene censurata per il fatto di non recare un termine finale di efficacia, ma di atteggiarsi quale disposizione destinata a vigere a tempo indeterminato, si pone in contraddizione con il criterio di temporaneità, che costituisce parte integrante del requisito legale della contingibilità.

Decreto T.A.R. CALABRIA, Catanzaro, 11 luglio 2020, n. 378

Il TAR respinge, in ragione della mancanza del requisito del danno grave e irreparabile, l’istanza di sospensione monocratica dell’ordinanza del Sindaco di Praia a Mare che ha disposto, dal 3 giugno fino al 30 settembre 2020 l'obbligo, per i proprietari /usufruttuari/titolari di diritti reali di abitazione/d'uso o di diritti personali di godimento delle “seconde case”, di comunicazione del periodo di permanenza 10 giorni prima dell'arrivo, allegando relativa autodichiarazione di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultati positivi al COVID 19 o in mancanza abbiano eseguito due tamponi rino-faringei negativi consecutivi, consentendo ai soli membri del nucleo familiare del titolare dei diritti reali sull'immobile la possibilità di utilizzare lo stesso, senza alcuna eccezione;

T.A.R. PUGLIA, Lecce, 28 settembre 2020, n. 1021

L'art. 4 comma 3 del D.Lgs. n. 23 del 2011 stabilisce che "Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché' di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo".

CONS. STATO, sez. III, 4 settembre 2020, n. 5362; CONS. STATO, sez. III, 4 settembre 2020, n. 5363; CONS. STATO, sez. III, 4 settembre 2020, n. 5366; CONS. STATO, sez. III, 4 settembre 2020, n. 5367; CONS. STATO, sez. III, 4 settembre 2020, n. 5369

L'art. 17, comma 2, del T.U. n. 267/00 dispone che: "L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento"; l'art. 22 dello Statuto del Comune di Venezia si limita a stabilire che "Il Regolamento Comunale per le Municipalità disciplina le attribuzioni ed il funzionamento degli Organi Municipali e delle Delegazioni di Zona. Nei casi in cui non vi sia espressa norma regolamentare si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti per gli Organi Comunali."

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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