Raccordi parlamentari Italia-UE

Rubriche

Decreto T.A.R. LAZIO, Roma, 27 maggio 2020, n. 4098

Non accoglie l’istanza di sospensione cautelare dell’ordinanza adottata dal Sindaco di Roma Capitale recante ‘Emergenza Covid fase 2 Misure urgenti e necessarie al fine di contenere e gestire la diffusione del COVID-19. Orari di apertura al pubblico delle attività commerciali, artigianali e produttive'. In considerazione del fatto che:
- la valutazione di adeguatezza della misura prescelta rispetto al dichiarato fine di tutela della salute costituisce espressione di un giudizio di merito di pertinenza dell’amministrazione sindacabile in sede giurisdizionale solo ab extrinseco in presenza di palesi illogicità ed incoerenze, nella fattispecie non ravvisabili anche in considerazione della temporaneità degli effetti del provvedimento inibitorio comunale (avente efficacia fino al 21/06/2020);
- in ogni caso, il bilanciamento degli interessi coinvolti, effettuato anche tenendo conto della limitata durata temporale del provvedimento impugnato e della riferibilità del danno prospettato esclusivamente alla posizione dei ricorrenti, induce il Tribunale a ritenere prevalente nella fattispecie l’interesse pubblico alla tutela della salute della collettività posto a fondamento delle contestate limitazioni d’orario.

Decreto T.A.R. CAMPANIA, Napoli, 1 giugno 2020, n. 1120

Il TAR sospende l’ordinanza del Sindaco del Comune di Napoli – impugnata dalla regione Campania  con la quale è disciplinata con decorrenza dal 1° giugno 2020, l’attività di somministrazione e vendita di alimenti e/o bevande, e gli orari di apertura dei relativi esercizi commerciali, in senso difforme, ed ampliativo, rispetto a quanto al riguardo previsto dalla ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 53 dello stesso 29 maggio 2020, consentendo altresì l’eventuale svolgimento di attività ludiche.

Decreto T.A.R. LAZIO, Roma, 4 giugno 2020, n. 4165

Viene sospesa in via monocratica l'ordinanza del Sindaco di Roma n. 92 del 15 maggio 2020 recante “Emergenza Covid fase 2 Misure urgenti e necessarie al fine di contenere e gestire la diffusione del Covid-19. Orari di apertura al pubblico delle attività commerciali, artigianali e produttive”, essendo stato il ricorso depositato solo il 4 giugno 2020, a dimostrazione della mancanza del carattere di urgenza.

Decreto T.A.R. CAMPANIA, Napoli, 8 giugno 2020, n. 1135

Il giudice amministrativo accoglie l’istanza di sospensione dell’ordinanza del Sindaco di Napoli che ha stabilito l’orario degli esercizi di somministrazione in senso ampliativo rispetto alla analoga regolamentazione operata con atti regionali, nella persistenza della situazione di emergenza Covid-19, nonché la deroga temporanea al vigente regolamento comunale relativo alle concessioni per l’occupazione temporanea di suolo pubblico, motivata espressamente con riferimento alla esigenza di rilancio delle attività economiche nella fase successiva al “lockdown”.

Parere CONS. STATO, sez. I, 7 aprile 2020, n. 735

Secondo il Consiglio di Stato va disposto l‘annullamento straordinario a tutela dell’unità dell'ordinamento, ai sensi degli artt. 138, t.u. enti locali e 2, comma 3, lett. p), l. n. 400 del 1988, dell’ordinanza del Sindaco di Messina n. 105 del 5 aprile 2020, che ha imposto a “chiunque intende fare ingresso in Sicilia attraverso il Porto di Messina, sia che viaggi a piedi sia che viaggi a bordo di un qualsiasi mezzo di trasporto” l’obbligo di registrarsi, almeno 48 ore prima della partenza, “nel sistema di registrazione on-line www.sipassaacondizione.comune. messina.it, fornendo una serie di dati identificativi e di informazioni personali”, e di “Attendere il rilascio da parte del Comune di Messina del Nulla Osta allo spostamento, e per esso della Polizia Municipale alla quale è demandata l’attuazione e la vigilanza sulla esecuzione della presente Ordinanza, del Nulla Osta allo spostamento”.

CASS. CIV., sez. lavoro, 28.05.2020, n. 10211

Ribadisce l’orientamento (Cass. civ sez. tributaria 20 luglio 2018 n. 19360; sez. lav. 17 ottobre 2016 n. 20966; sez. VI 23 gennaio 2014 n. 1391; Cassazione civile sez. I, 29/08/2006, n. 18661Cass., n. 22648 del 2004; n. 1865 del 2000) per cui qualora con il ricorso per Cassazione si sollevino censure che comportino l'esame di un regolamento comunale è necessario che le norme del regolamento invocate siano interamente trascritte o allegate, non operando, con riguardo alle norme giuridiche secondarie  rispetto al quale va tenuto distinto il caso delle fonti paraprimarie o subprimarie, quale lo statuto comunale  il principio iura novit curia, e non rientrando, pertanto, la conoscenza dei regolamenti comunali tra i doveri del Giudice, che, solo ove disponga di poteri istruttori, può acquisirne diretta conoscenza, indipendentemente dall'attività svolta dalle parti.

T.A.R. VALLE D’AOSTA, 20 febbraio 2020, n. 7

Con ordinanza contingibile ed urgente il Sindaco del Comune di Valgrisenche aveva istituito una zona di divieto di esercizio dell’attività venatoria su una parte del territorio comunale.
Il TAR premette che la competenza in materia di caccia spetta, ai sensi della legge n. 157 del 1992, allo Stato e alle regioni, mentre nessuna competenza ordinaria è attribuita sul punto ai comuni (si veda anche la legge regionale n. 64 del 1994).
Tuttavia, in linea generale e astratta, pur a fronte di una disciplina settoriale che non riconosce in capo al comune alcuna competenza in materia di attività venatoria, si deve ritenere applicabile la normativa generale, espressione di un potere atipico e residuale, in materia di ordinanze contingibili e urgenti, come stabilita dall’art. 50, comma 5, e dall’art. 54, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 2000 (T.U.E.L.), allorquando se ne configurino i relativi presupposti.

CONS. GIUST. AMM. SICILIA sez. giurisd., 27 gennaio 2020, n. 64

Le ordinanze contingibili e urgenti contestate, nel disporre l'avvio dell'iter di una procedura negoziata per l'aggiudicazione del servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per la durata di mesi sei (nelle more del suo formale riaffidamento per un arco di tempo pluriennale in applicazione delle procedure ordinarie), avevano inequivocabilmente stabilito, altresì, che all'uopo dovesse essere utilizzato, in deroga alla regola dell'art. 95 del d.lgs. n. 50/2016 sul criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il criterio del prezzo più basso, in quanto l'applicazione di questo secondo avrebbe garantito tempi più brevi e, nel contempo, permesso di rispettare il principio della concorrenza tra le imprese.

T.A.R. LAZIO, Roma, 3 dicembre 2019, n. 13831

Le ordinanze contingibili e urgenti di competenza del Sindaco quale ufficiale del Governo costituiscono strumenti apprestati dall'ordinamento per fronteggiare situazioni impreviste e di carattere eccezionale, per le quali sia impossibile o inefficace l'impiego dei rimedi ordinari, e si presentano quindi quali mezzi di carattere residuale, espressione di norme di chiusura del sistema, i cui tratti distintivi sono costituiti dall'atipicità, dalla valenza derogatoria rispetto agli strumenti ordinari, dalla particolare qualificazione sia della minaccia sia del pericolo.

CONS. STATO, Stato sez. V, 23 dicembre 2019, n. 8720

L'ordinanza contingibile e urgente, con cui il Sindaco impone al proprietario di un'area di risolvere una situazione di degrado che attenti alla salute pubblica, non ha carattere sanzionatorio, di tal che non è dipendente dall'individuazione della responsabilità del proprietario in relazione alla situazione inquinante, ma solo ripristinatorio, per essere diretta esclusivamente alla rimozione dello stato di pericolo e prevenire danni alla salute pubblica.

CONS. STATO, Stato sez. V, 30 dicembre 2019, n. 8912

Relativamente alla contestazione relativa alla mancanza di provvisorietà degli interventi disposti con l'ordinanza impugnata, il Consiglio di Stato richiama il suo precedente n. 6186 del 2003, secondo cui "le ordinanze contingibili e urgenti adottate dal Sindaco non debbono necessariamente avere sempre il carattere della provvisorietà. Loro connotato essenziale è l'idoneità della misura in relazione al rischio che si intende fronteggiare, in quanto la requisizione è preordinata a ovviare situazioni per le quali non sia altrimenti possibile provvedere con le misure ordinarie, per cui la durata del provvedimento è collegata al permanere, appunto, dello stato di necessità".

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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