Raccordi parlamentari Italia-UE

Rubriche

CASS. CIV., sez. VI, 30.06.2020, n. 12976

Il nuovo quadro delle competenze degli organi del comune, già delineato dalla menzionata L. n. 142 del 1990, e completato dalle disposizioni successive fino all'approvazione del D.P.R. n. 267 del 2000, ha indotto, però, le Sezioni Unite della Corte (con le citate sentenze n. 17550 del 2002 e n. 12868 del 2005) a rivedere il precedente orientamento, anche in considerazione del fatto che la modifica del titolo V della Costituzione, nonché la successiva L. n. 131 del 2003, di adeguamento dell'ordinamento della Repubblica al nuovo assetto costituzionale, hanno accentuato l'autonomia degli enti locali e nell'ambito di essa le potestà degli Statuti nella gerarchia delle fonti (ormai da considerarsi quali atti normativi atipici con caratteristiche di rango paraprimario o sub-primario).

La Corte di Cassazione ha, quindi, affermato che, ai fini della rappresentanza in giudizio del Comune, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all'azione (o all'impugnazione).

Decreto T.A.R. VENETO, 21 aprile 2020, n. 205

Non ha sospeso l’ordinanza del Sindaco che dispone, a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19, la chiusura temporanea dei cimiteri, considerato che il pregiudizio lamentato (preclusione all' esercizio del diritto di culto e accesso al sepolcro del figlio a partire dal 19 marzo 2020) si è già ormai per la più gran parte (30 giorni) consumato, e che il residuo periodo di chiusura del cimitero (ulteriori 13 giorni fino al 3 maggio), ove rapportato a quello già sofferto (30 giorni) e a quello pregresso di incontestato esercizio anche quotidiano del diritto (14 anni dal 2006), non appare di rilevanza temporale tale da aggravare in modo determinante il danno già patito, e da giustificare misure cautelari in mancanza di contraddittorio e di trattazione collegiale.

 

Decreto T.A.R. CALABRIA, Catanzaro, sez. I, 24 aprile 2020, n. 270

Il TAR non accoglie l’istanza di sospensione cautelare delle ordinanze del Sindaco di Catanzaro che, al fine di contenere il rischio di diffusione del Covid-19, hanno disposto e poi prorogato la sospensione, salvo che negli ospedali, dell’apertura degli esercizi commerciali di negozio bar self service attraverso distributori automatici che vendono bevande e alimenti confezionati h 24 in locale liberamente accessibile.
In quanto tale attività commerciale in locali liberamente accessibili, privi di misure strutturali di distanziamento fra le persone, non consente di evitare assembramenti che sono di per sé occasione di contagio e possibile veicolo di diffusione del virus.
Ritiene, pertanto, in base ad una comparazione degli interessi - pubblici e privati - in conflitto, per le ragioni sopra esposte, doversi - nel caso di specie - dare preminente rilievo all’interesse pubblico alla tutela della salute collettiva anche alla luce della ormai prossima scadenza (3 maggio 2020) dell’efficacia dell’ordinanza sindacale attualmente in vigore.

Decreto T.A.R. SARDEGNA, 10 aprile 2020, n. 133

Il TAR sospende l’ordinanza del Sindaco del Comune di Cagliari n. 21 del 3 aprile 2020 nella parte in cui ordina che siano “chiusi i distributori automatici cosiddetti h24 che distribuiscono bevande e alimenti confezionati compresi quelli posti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante e con eccezione di quelli ubicati all’interno delle strutture pubbliche e private, purché abbiano esclusivo accesso dalla struttura ospitante e non siano dotate di ingressi autonomi e diretti sulla pubblica via”, ritenuto che nell’attuale contesto di emergenza sanitaria l’ordinanza sindacale impugnata persegua, coerentemente con la normativa statale e regionale, la finalità di garantire l’attuazione delle misure di distanziamento sociale dettate dal Governo tra le quali è ricompresa anche quella di limitare gli spostamenti che non siano dovuti a imprescindibili esigenze di salute, lavorative o di assoluta urgenza;

Decreto CONS. STATO, sez. III, 27 aprile 2020, n. 2294

Il Consiglio di Stato conferma il decreto monocratico del TAR Catanzaro (24 aprile 2020, n. 270) che ha respinto l’istanza di sospensione cautelare delle ordinanze del Sindaco di Catanzaro che, al fine di contenere il rischio di diffusione del Covid-19, hanno disposto e poi prorogato la sospensione, salvo che negli ospedali, dell’apertura degli esercizi commerciali di negozio bar self service attraverso distributori automatici che vendono bevande e alimenti confezionati h 24 in locale liberamente accessibile.

Decreto CONS. STATO, sez. III, 17 aprile 2020, n. 2028

Il Consiglio di Stato non sospende il decreto monocratico del giudice di primo grado (TAR Sardegna n. 122/2020) che ha respinto l’istanza di sospensione dell’ordinanza sindacale che ha disposto, per ragioni sanitarie legate all’emergenza Coronavirus, stringenti limitazioni alle uscite per fare acquisti di generi alimentari, in quanto non incidente su posizioni di interesse o diritto degli appellanti da ritenersi irreversibilmente e definitivamente sacrificate nelle more della decisione cautelare collegiale fissata per il 6 maggio.

Decreto T.A.R. CAMPANIA, Napoli, 14 aprile 2020, n. 779

Non sospende l’ordinanza del Sindaco di Castel Morrone, che ha disposto la chiusura temporanea di una casa di cura, nella quale, nonostante le procedure impartite dalla Azienda sanitaria per il contenimento di casi Covid-19, si sono verificati ulteriori casi di Covid-19, in quanto la funzione preventiva e precauzionale, sottesa a tutte le misure disposte, deve ritenersi prevalente trovando adeguato riscontro nei provvedimenti, in particolare, dell’autorità sanitaria.
Non può sicuramente apprezzarsi, in termini di estrema gravità ed urgenza, ‹‹il pregiudizio all’immagine che potrebbe subire la ricorrente›› nel mentre e con riguardo ai ‹‹quattro pazienti le cui condizioni di salute non ne consentono le immediate dimissioni››, i provvedimenti in questione non escludono che l’accreditato operi in coordinamento, ove di impellente ed ineludibile necessità, con le autorità sanitarie competenti a tutela della salute degli stessi.

Decreto T.A.R. LAZIO, Roma, 15 maggio 2020, n. 3829

Il TAR non sospende l’ordinanza del Sindaco di Roma 7 maggio 2020, n. 91 - recante “emergenza Covid fase 2 misure urgenti e necessarie al fine di prevenire la diffusione del virus orari di apertura al pubblico delle attività commerciali artigianali e produttive’ (Covid 19)” - nonché la successiva ordinanza 15 maggio 2020, n. 92, che individua l’orario di apertura al pubblico delle attività commerciali a decorrere dal 18 maggio 2020.
La delicatezza della questione controversa, involgendo più interessi di stampo costituzionale, ne rende fortemente opportuno il vaglio collegiale.

Decreto T.A.R. LIGURIA, Genova, 23 maggio 2020, n. 147

Il TAR non sospende l’ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco di Genova a tutela dell'igiene e sanità pubblica a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid -19, nella parte in cui si discosta dalla previsione dell’art. 3, comma 2, d.P.C.M. 17 maggio 2020 e dall’ordinanza della Regione Liguria n. 30 del 2020 in punto di obbligo incondizionato dell’utilizzo della mascherina su tutto il territorio comunale ad eccezione delle aree di proprietà privata. In particolare, il giudice ritiene, in ogni caso, che  tenuto conto dell’esigenza di prevenire il più possibile, nell’ambito del territorio comunale, le occasioni di contagio determinate dall’allentamento delle misure restrittive che caratterizzavano la c.d. fase 1 – l’obbligo di utilizzo delle mascherine, per come prescritto nell’ordinanza impugnata, a tutela della salute pubblica, non possa considerarsi né incongruo, né particolarmente gravoso.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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