Raccordi parlamentari Italia-UE

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Sentenza della Corte di giustizia (Grande Sezione) del 17 dicembre 2020, Centraal Israëlitisch Consistorie van België e a., Causa C‑336/19, ECLI:EU:C:2020:1031

La Corte di Giustizia ha chiarito che gli Stati membri non hanno l’obbligo di garantire la deroga al principio del previo stordimento degli animali durante l’abbattimento prevista dal Regolamento 1099/2009 in relazione alla macellazione compiuta a fini religiosi. Pronunciandosi riguardo ad un decreto adottato dal governo delle Fiandre che, nell’ambito della macellazione rituale, impone l’uso di un procedimento basato sul previo stordimento reversibile la Corte, richiamando l’ampio “margine di discrezionalità” che deve essere riconosciuto alle autorità nazionali in materia, ha ritenuto che il decreto in questione consente di garantire un “giusto equilibrio” tra il benessere degli animali, quale “valore” riconosciuto dall’art. 13 TFUE, e il diritto di manifestare la propria religione, garantito dall’art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE. 

Sentenza n. 104/2021 – La questione origina da un ricorso in via principale relativo agli artt. 10, commi 1 e 2, e 18, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, nella legge 28 giu-gno 2019, n. 58, promosso dalla Regione Umbria e dalla Regione Toscana.
Per effetto della rinuncia all’impugnazione dell’art.10, pur interessante sul piano delle fonti, la pronuncia si concentra sull’art.18 della norma impugnata che riguarda l’ambito di operatività del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (Fondo statale).

Sentenza n. 101/2021 – La decisione concerne un ricorso in via principale proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti degli art. 1, comma 2, e 2, comma 1, della legge della Regione au-tonoma Sardegna 21 febbraio 2020, n. 3 (Modifiche alle leggi regionali n. 45 del 1989 e n. 8 del 2015 in materia di Piano di utilizzo dei litorali- PUL).
La questione riguarda l’indirizzo legislativo regionale tendente alla destagionalizzazione del turismo mediante deroghe all’obbligo di rimozione di strutture turistico ricreative a servizio della balneazione. Principalmente, sul piano delle fonti, lo Stato lamenta la lesione dell’art.146 del Codice dei beni cultu-rali (autorizzazione paesaggistica). Articolo che, costituendo (come ribadito dalla Corte) norma di grande riforma economico sociale costituisce limite anche alla competenza esclusiva delle regioni speciali in materia di edilizia e urbanistica che non includerebbe, come invece sostenuto dalla Regione Sardegna, la tutela paesaggistica.

Ordinanza n. 97/2021 – Con l’ordinanza (interlocutoria) “monito” che si annota, la Corte, a seguito di rinvio da parte della Corte di Cassazione, torna sulla dibattuta questione dell’ergastolo ostativo. La de-cisione della Corte con cui si perviene ad una censura dell’istituto - tanto rispetto al contesto evocato in giudizio, quanto rispetto ai diversi reati diversi da quelli di stampo mafioso cui la disciplina attuale pur si riferisce – quando inteso in termini incontestabilmente estesi, offrendo al legislatore i canoni cui ispirarsi per rivedere la normativa e un termine per adempiere, è già oggetto dell’attenta riflessione del-la dottrina.

Sentenza n. 68/2021 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 16/04/2021 – Pubblicazione in G.U. 21/04/2021 n. 16

Motivo della segnalazione
Con la sentenza n. 68/2021 la Corte costituzionale ha accolto una questione di legittimità costituzionale dell’art. 30, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, se interpretato nel senso che la disposizione non si applica alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida disposta con sentenza irrevocabile.

Ordinanze nn. 66 e 67/2021 – giudizi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

Deposito del 13/04/2021 – Pubblicazione in G.U. 14/04/2021 n. 15

Motivo della segnalazione
Con le ordinanze nn. 66 e 67/2021 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili due ricorsi per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato sollevati, rispettivamente, dai deputati Vittorio Sgarbi e Sara Cunial.

Sentenza 32/2021
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Deposito del 09/03/2021; Pubblicazione in G. U. 10/03/2021 n. 10

Sentenza 33/2021
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Deposito del 09/03/2021; Pubblicazione in G. U. 10/03/2021 n. 10

Le due decisioni qui segnalate hanno ad oggetto norme differenti, ma presentano alcuni tratti comuni e rilevanti dal punto di vista delle fonti del diritto.

 

Sentenza 5/2021 – La decisione in epigrafe denota aspetti d’interesse sul sistema delle fonti in una duplice direzione, toccando, per un verso, il rapporto tra fonte statale e regionale e, per altro verso, quello tra fonte legislativa regionale e attribuzioni della Giunta. Proprio su quest’ultimo versante, come si vedrà, si appuntano in particolare le censu-re della Corte.
Nella sostanza, le disposizioni impugnate dallo Stato, contenute negli artt. 1 e 2, e 4 della L.R. Veneto 16 luglio 2019, n.15 (Norme per introdurre l’istituto della regolarizzazione degli adempimenti o rimozione degli effetti nell’ambito dei procedimenti di accertamento di violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative), prevedevano un regime di favore per gli autori di illeciti soggetti a sanzioni amministrative in materie di competenza esclusiva regionale.

Sentenza n. 250/2020 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 26/11/2020 – Pubblicazione in G.U. 2/12/2020 n. 49

Motivo della segnalazione
Con la sentenza n. 250/2020 la Corte costituzionale ha parzialmente accolto questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto varie disposizioni della legge della Regione Valle d’Aosta 27 marzo 2019, n. 1 e della successiva legge regionale 24 aprile 2019, n. 4, tutte promosse con due ricorsi dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Per i fini di questa segnalazione, risultano d’interesse le censure statali nei confronti dell’art. 6, comma 6, della legge regionale valdostana n. 4/2019. Tali disposizioni differiscono al 31 maggio 2019 il termine di approvazione da parte degli enti locali regionali del rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2018. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha lamentato la violazione della competenza statale esclusiva in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici (art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.), attraverso il parametro interposto dell’art. 18, comma 1, lettera b), del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, che per tutte le amministrazioni pubbliche fissa al 30 aprile il termine per l’approvazione del rendiconto o del bilancio di esercizio.

Sentenza n. 179/2021 – Ricorso in via principale
Deposito del 30 luglio 2021 – pubblicazione in G.U. del 04/08/2021 n. 31


La sentenza 179/2021, emessa a seguito di un giudizio in via principale dello Stato nei confronti della Regione Marche, si concentra sul tema dell’organizzazione sanitaria con riferimento alla competenza statale in tema di tutela della salute. La questione ha una discreta rilevanza, poiché affronta il tema della “struttura sanitaria” in un sistema in cui l’organizzazione dei servizi resi al cittadino è estremamente diversificata da territorio a territorio in ragione della distribuzione costituzionale delle competenze stato/regioni. Si delinea perciò una centralità del legislatore regionale che può far parlare di veri e propri modelli di sanità regionali distinti, assai diversificati tra loro, producendo un sistema che presenta, com’è noto, vari pregi e limiti.
La questione è divenuta ancor più importante in conseguenza della recente crisi pandemica che ha messo in evidenza – se ancora ve ne fosse bisogno – la necessità di un sistema sanitario che, sebbene differenziato, conservi tratti essenziali comuni, nonché organizzazione e struttura efficienti.
In questo contesto la Corte è chiamata ad esprimersi su un tema centrale, collegato poi non troppo indirettamente con l’efficienza e l’amministrazione di risultato, quello del procedimento di nomina delle figure apicali (direttori di dipartimento delle aziende ospedaliere e dell’azienda unica regionale).

Sentenza n. 177/2021 – Giudizio in via principale
Deposito del 30 luglio 2021– pubblicazione in G.U. del 04/08/2021 n. 31

La sentenza della Corte costituzionale 177/2021 consegue ad un ricorso in via principale avverso la L.R. Toscana n. 82/2020, in tema di economia circolare e installazione di impianti fotovoltaici.
In particolare, l’impugnazione dello Stato riguardava l’art. 2, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Toscana 7 giugno 2020, n. 82 (Disposizioni relative alle linee guida regionali in materia di economia circolare e all’installazione degli impianti fotovoltaici a terra. “Modifiche alla l.r. 34/2020 e alla l.r. 11/2011), in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, relativamente all’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità), nonché al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)”.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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