Raccordi parlamentari Italia-UE

Rubriche

T.A.R. PIEMONTE, Torino, 12 luglio 2021, n. 725

Il provvedimento impugnato richiama espressamente, quali norme presupposte, sia l'art. 50 del TUEL che l'art. 222 del RD n. 1265/1934.
Il primo, al comma 5, fonda il potere del sindaco di emanare ordinanze extra ordinem in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana.
Il secondo descrive invece un potere tipizzato (oggi riconducibile al sindaco) e testualmente recita: "il podestà, sentito l'ufficiale sanitario o su richiesta del medico provinciale, può dichiarare inabitabile una casa o parte di essa per ragioni igieniche e ordinarne lo sgombero".

CONS. STATO, sez. II, 7 dicembre 2020, n. 7734

Nell'assetto delle competenze disegnato dal decreto legislativo n. 267/2000, è riservata al Sindaco l'emanazione delle ordinanze contingibili e urgenti a tutela della pubblica e privata incolumità, che, quindi, non possono essere adottate da altri soggetti appartenenti all'Amministrazione comunale (cfr. Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 31 ottobre 2017, n. 5044; Consiglio di Stato, sezione I, parere 1° dicembre 2016, n. 2512; Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sezione giurisdizionale, sentenza 4 settembre 2014, n. 515).

CONS. STATO, sez. I, parere 11 agosto 2021, n. 1397

Il ricorso attiene alla complessa e rilevante questione relativa al rapporto fra la tutela dei diritti costituzionali delle persone con disabilità grave e delle loro famiglie e la sostenibilità finanziaria dei servizi socio-sanitari ad essi dedicati. La vicenda (già affrontata dal Consiglio in sede giurisdizionale, cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 13 novembre 2018 n. 6371; Consiglio di Stato, sez. III, 27 novembre 2018 n. 6708) riguarda in particolare le famiglie di persone con disabilità grave inserite presso un centro diurno disabili che propongono ricorso avverso le determinazioni dei comuni che hanno indicato le modalità di compartecipazione al costo di tale servizio, fissando una quota di base pur in presenza di un ISEE nullo.

CONS. STATO, sez. II, 15 febbraio 2021, n. 1375

Per consolidata giurisprudenza (cfr., ex multis, Sez. II, 20 dicembre 2019, n. 8634), il potere previsto dall'art. 50 T.U.E.L. (in precedenza, rinvenibile nell'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142) può essere esercitato per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini in materia di sanità ed igiene, ovvero per ragioni di edilizia e di polizia locale.

CONS. GIUST. AMM. SICILIA, sez. giurisd., 06 agosto 2021, n. 778
Il collegio, in ordine all'inquadramento della fonte statutaria, aderisce alla tesi che qualifica lo statuto come atto formalmente amministrativo, ma sostanzialmente normativo atipico, di rango primario o subprimario, e collocato nel sistema delle fonti in posizione di primazia rispetto alle fonti secondarie dei regolamenti e al di sotto delle leggi di principio, in quanto diretto a fissare le norme fondamentali di organizzazione dell'ente ed a porre i criteri generali per il suo funzionamento, da svilupparsi in sede regolamentare (tale giurisprudenza, da ritenersi allo stato prevalente, ha quale capostipite la sentenza della Corte di Cassazione SS.UU. 16 giugno 2005, n. 12868).

CASS. CIV., sez. VI, 05.02.2021, n. 2864

Ai fini della rappresentanza in giudizio del comune, poi, l'autorizzazione alla lite non costituisce più, in linea generale, atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all'azione; ma lo statuto comunale (atto a contenuto normativo, direttamente conoscibile dal giudice) o anche i regolamenti municipali, nei limiti in cui ad essi espressamente rinvii lo stesso statuto, possono affidarla ai dirigenti, nell'ambito dei rispettivi settori di competenza, od anche, con riguardo all'intero contenzioso, al dirigente dell'ufficio legale, così come possono esigere detta autorizzazione (della giunta o del competente dirigente), altrimenti non necessaria (Cass. S.U. nn. 17550/2002, 12868/2005, 13710/2005), (vedi in tal senso Cass. 26719/16; Cass. 19445/15; Cass. 4546/12; Cass. n. 14637 del 22/06/2007; Cass. n. 6727 del 21/03/2007).

CONS. STATO, sez. V, 10 dicembre 2020, n. 7904

La norma primaria che autorizza l’adozione di regolamenti di attuazione e integrazione del suo contenuto fissa modalità e criteri cui l’autorità amministrativa (nel caso di specie, l’ente locale) dovrà attenersi nell’elaborazione della disciplina della fattispecie; dalla larghezza di tali criteri dipende l’ampiezza del potere di scelta rimesso alla normazione secondaria, in ogni caso, però, sulla strada segnata dalla norma primaria le disposizioni regolamentari sono espressione di una scelta connotata da significativi spazi di discrezionalità.

CONS. STATO, sez. II, 4 gennaio 2021, n. 94

La situazione complessiva che l'intervento "interforze" ha riscontrato nell'immobile rivela, per come documentato in atti di causa, connotazione idonea a configurare un grave pericolo per la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica, nei termini della contingibilità ed urgenza richiesti dalla norma del T.U.E.L., come parzialmente modificata dall’intervento della Corte Costituzionale (sent. 115/2011).

 

Parere CONS. STATO, Sezione Prima, Adunanza di Sezione del 27 gennaio 2021, n. 129

L’adunanza di sezione si pronuncia, in primo luogo, sulla questione se il sindaco debba essere computato nella determinazione del numero di voti necessario per l’approvazione dello statuto e delle modifiche statutarie e, più in generale, quando, in assenza di espresse disposizioni normative sul punto, debba escludersi (o ammettersi) il sindaco nella determinazione del quorum richiesto.

CONS. STATO, sez. IV, 11 gennaio 2021, n. 344

Per costante giurisprudenza (Cons. Stato, sez. V, 29 maggio 2019, n. 3580; sez. VI, 29 aprile 2019, n. 2696; sez. V, 12 giugno 2017, n. 2799), l'esercizio del potere di ordinanza urgente e contingibile da parte del Sindaco, costituendo una deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e ammettendo la possibilità di derogare alla disciplina vigente, presuppone necessariamente situazioni di pericolo effettivo non tipizzate dalla legge, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento, la cui sussistenza deve essere suffragata da istruttoria adeguata e da congrua motivazione.

Osservatorio sulle fonti

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