Raccordi parlamentari Italia-UE

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Il 9 giugno 2021, il Senato della Repubblica ha approvato in prima lettura un disegno di legge volto a integrare il valore dell’ambiente nell’elenco dei principi fondamentali (art. 9) e nella prima parte (art. 41) della Costituzione, con 224 voti favorevoli, 23 astensioni e nessun voto contrario. Il testo su cui è avvenuta la deliberazione risulta dall’unificazione di varie proposte, presentate da parlamentari di varie forze politiche e la formulazione di compromesso ha potuto raccogliere un consenso molto vasto.

Premessa

Come previsto dall’art. 19 del regolamento UE 2021/241, la Commissione europea in data 22 giugno 2021 ha pubblicato la proposta di decisione di esecuzione relativa al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) dell’Italia[1].

La valutazione complessivamente positiva della Commissione, che è possibile rintracciare nel documento “Analisi del piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia che accompagna il documento Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all’approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia”[2], evidenzia, fra le altre cose, la capacità del piano italiano di determinare cambiamenti strutturali, impattando sul sistema sociale e economico, e l’efficacia del sistema multilivello istituito al fine di assicurare l’attuazione e il monitoraggio del piano.

Sulla base della valutazione proposta dalla Commissione, il 13 luglio 2021 il Consiglio Ecofin ha approvato il PNRR dell’Italia unitamente a quelli di Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Lettonia, Lussemburgo, Portogallo, Slovacchia e Spagna.

L’allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin definisce nello specifico target e milestone per ogni riforma e investimento previsto[3].

 

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. I dati sulla legislazione: analisi critica dei documenti ufficiali della Camera e del Senato. – 2.1. Una nota di metodo sull’analisi della legislazione. – 2.2. I dati sulle fonti primarie nella XVIII Legislatura – 2.2.1. Leggi durante il Conte II. – 2.2.2. Decreti-legge durante il Conte II. – 2.2.3. Iniziativa legislativa. – 2.2.4. Leggi di iniziativa parlamentare. – 2.2.5. Iniziativa governativa. – 2.2.6. I progetti di legge di iniziativa mista. – 2.2.7. I decreti-legge. – 2.2.8. Decreti legislativi. – 2.2.9. Il rapporto maggioranza-opposizione nelle votazioni. – 3. La legislazione dell’emergenza. – 3.1. La legislazione dell’emergenza nel Rapporto sullo stato della legislazione 2019-2020. – 3.2. I decreti-legge emanati nel periodo di emergenza. – 4. La compromissione del ruolo del Parlamento. Un dato su cui occorre riflettere. – 4.1. Le attuali tendenze della produzione normativa. – 4.2. Le audizioni svolte dal Comitato sulle tendenze della produzione normativa. – 4.3. Le analisi dei decreti-legge e di altri progetti di legge. – 5. Il dominio del presente.

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La Rivista segnala la pubblicazione, sul sito della Camera dei deputati, del Rapporto sulla legislazione 2021, dal titolo "La legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea". Il Rapporto, a cura dell'Osservatorio sulla legislazione della Camera dei deputati, contiene una parte, dedicata all'analisi della giurisprudenza costituzionale dell'anno 2020 che vede la consueta collaborazione della Rivista.

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Il decreto legislativo n. 177 del 2020 ha provveduto a rideterminare i collegi elettorali alla luce della nuova composizione delle Camere, dando attuazione alla delega contenuta nella legge n. 51 del 2019 recante “Disposizioni per assicurare l’applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari”. Si è trattato di un adempimento necessario per assicurare la funzionalità del sistema elettorale dinanzi alla riduzione del numero dei parlamentari.

Come è noto è stata pubblicata la legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1, recante “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”. Si è, così, definitivamente concluso l’iter di approvazione della legge di revisione costituzionale che ha portato alla rideterminazione del numero dei parlamentari: i deputati passeranno da 630 a 400 e i senatori elettivi da 315 a 200. La nuova composizione delle Camere, prevista dagli articoli 1 e 2, riceverà applicazione dalla prossima legislatura.
Tuttavia, a “completamento” di questa revisione ulteriori ambiti tematici sono attualmente in discussione alle Camere: l’abbassamento dell’età per l’elettorato attivo al Senato, la modifica del collegio elettorale del Presidente della Repubblica, l’eliminazione del riferimento dell’elezione “a base regionale” al Senato. Tuttavia, la crisi di governo che ha interessato il nostro sistema politico ha ulteriormente procrastinato l’iter di approvazione tali riforme di “completamento” della riduzione del numero dei parlamentari.

Sentenza della Corte di giustizia (Seconda Sezione) del 3 giugno 2021, Tesco Stores, Causa C‑624/19, ECLI:EU:C:2021:429

La Corte di Giustizia, pronunciandosi per la prima volta su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione definito dall’Accordo di recesso, ha chiarito che l’effetto diretto orizzontale del principio della parità di retribuzione tra lavoratori e lavoratrici, sancito dall’articolo 157 TFUE, trova applicazione sia in relazione alle condizioni relative a uno «stesso lavoro» che a quelle riguardanti un «lavoro di pari valore». Essa ha altresì precisato che tale efficacia diretta può essere invocata anche qualora il lavoro di pari valore sia svolto in stabilimenti diversi, poiché esso deve ritenersi riconducibile a un’unica fonte.

Corte di giustizia (Grande Sezione), sentenza 22 giugno 2021, Causa C-872/19 P, Repubblica bolivariana del Venezuela c. Consiglio dell’Unione europea, ECLI:EU:C:2021:507.

La sentenza in oggetto riguarda l’impugnazione di una decisione del Tribunale relativa al diritto di uno Stato terzo di ricorrere in annullamento avverso un regolamento attuativo di una decisione PESC volto a introdurre misure sanzionatorie. Con questa sentenza, la Corte di giustizia ha colto l’occasione per affrontare talune complesse questioni di carattere istituzionale, quali, la nozione europea di persona giuridica, la conseguente estensione del diritto di legittimazione attiva agli Stati terzi dinanzi a essa e la nozione di “atto regolamentare” di cui all’art. 263, par. 4, TFUE.

Causa C-824/18 – Sull’obbligo di disapplicare, ex art. 19, par. 1, TUE, le modifiche legislative idonee a suscitare nei singoli dubbi di natura sistemica sull’indipendenza e l’imparzialità dei giudici

Sentenza della Corte di giustizia (Grande Sezione) del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomination des juges à la Cour suprême - Recours), causa C-824/18, ECLI:EU:C:2021:153[1]

Nella sentenza A.B. e a. (Nomination des juges à la Cour suprême - Recours), la Grande sezione della Corte di giustizia è stata adita in via pregiudiziale nell’ambito delle modifiche apportate dal legislatore nazionale nel 2018 e nel 2019 alla legge relativa al Consiglio nazionale della magistratura polacco e alla loro conformità agli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea, segnatamente dall’art. 267 TFUE e dall’art. 19, par. 1, comma secondo, TUE. In particolare, riguardo a quest’ultima disposizione, la Corte ha sottolineato che, qualora un organo esterno intervenga nel processo di nomina a posti di giudice di un organo giurisdizionale supremo nazionale, è necessario prendere in esame se l’insieme degli elementi pertinenti che caratterizzano siffatto processo in un dato contesto giuridico-fattuale nazionale, e in particolare le condizioni in cui improvvisamente interviene la soppressione della possibilità di ricorso giurisdizionale fino ad allora esistenti, siano tali da suscitare nei singoli “dubbi di natura sistemica quanto all’indipendenza e all’imparzialità dei giudici nominati al termine di tale processo”. Inoltre, ove il giudice nazionale, a seguito di tale valutazione, ritenga che le disposizioni nazionali si pongano in contrasto con gli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione, sarà tenuto a disapplicare tali disposizioni, anche se di natura costituzionale. La Corte ha infatti espressamente riconosciuto che non solo l’art. 267 TFUE è idoneo a produrre effetti diretti, ma anche lo stesso art. 19, par. 1, comma secondo, TUE pone a carico degli Stati membri un obbligo di risultato chiaro e preciso e non accompagnato da alcuna condizione con riferimento all’indipendenza che deve caratterizzare i giudici chiamati a interpretare e ad applicare il diritto dell’Unione.  

Con la recente sentenza n. 33 del 2021, la Corte Costituzionale  ha esaminato una serie di questioni di legittimità costituzionale relative allo stato civile dei bambini nati attraverso la pratica della maternità surrogata che, come è noto, nel nostro ordinamento è proibita dall’art. 12, comma 6, della Legge 40/2004, ai sensi del quale: “Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro”. Come vedremo, la sentenza in commento si segnala per aver rivolto un forte monito al legislatore sull’esigenza di assicurare l’interesse del minore ad avere due genitori, all’unisono con la sentenza n. 32 del 2021 che riguarda il fronte della fecondazione eterologa senza surroga di maternità[1].

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