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- Giurisprudenza costituzionale
È infondata la questione di legittimità della Legge della Regione Lombardia diretta a promuovere protocolli d’intesa con gli UTG finalizzati a potenziare la collaborazione con le Forze di Polizia (3/2021)
Sent. n. 161/2021 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Deposito del 22 luglio 2021 – Pubblicazione in G.U. del 28/07/2021, n. 30
Con ricorso R.G. n. 77 del 2020 il Presidente del Consiglio dei ministri impugnava, davanti alla Corte costituzionale, l’art. 4 della legge della Regione Lombardia 8 luglio 2020, n. 15, il quale consentiva alla Regione di promuovere «protocolli d’intesa con gli Uffici territoriali del Governo finalizzati a potenziare la presenza e la collaborazione con le Forze di polizia nei pronto soccorso e nelle strutture ritenute a più elevato rischio di violenza e assicurare un rapido intervento in loco». Questa avrebbe costituito, ad opinione del ricorrente, «un’indebita ingerenza in materie riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, quali l’ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera g, Cost.) e l’ordine pubblico e sicurezza (art. 117, secondo comma, lettera h, Cost.)».
La Corte costituzionale, con la sentenza in epigrafe, rigetta il ricorso, dichiarando infondata la questione per una serie di argomenti che interessano il piano dei raccordi tra Stato centrale e Autonomie regionali.