Raccordi parlamentari Italia-UE

Rubriche

Ordinanza n. 97/2021 – Con l’ordinanza (interlocutoria) “monito” che si annota, la Corte, a seguito di rinvio da parte della Corte di Cassazione, torna sulla dibattuta questione dell’ergastolo ostativo. La de-cisione della Corte con cui si perviene ad una censura dell’istituto - tanto rispetto al contesto evocato in giudizio, quanto rispetto ai diversi reati diversi da quelli di stampo mafioso cui la disciplina attuale pur si riferisce – quando inteso in termini incontestabilmente estesi, offrendo al legislatore i canoni cui ispirarsi per rivedere la normativa e un termine per adempiere, è già oggetto dell’attenta riflessione del-la dottrina.

Sentenza n. 68/2021 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 16/04/2021 – Pubblicazione in G.U. 21/04/2021 n. 16

Motivo della segnalazione
Con la sentenza n. 68/2021 la Corte costituzionale ha accolto una questione di legittimità costituzionale dell’art. 30, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, se interpretato nel senso che la disposizione non si applica alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida disposta con sentenza irrevocabile.

Ordinanze nn. 66 e 67/2021 – giudizi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

Deposito del 13/04/2021 – Pubblicazione in G.U. 14/04/2021 n. 15

Motivo della segnalazione
Con le ordinanze nn. 66 e 67/2021 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili due ricorsi per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato sollevati, rispettivamente, dai deputati Vittorio Sgarbi e Sara Cunial.

Sentenza 32/2021
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Deposito del 09/03/2021; Pubblicazione in G. U. 10/03/2021 n. 10

Sentenza 33/2021
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Deposito del 09/03/2021; Pubblicazione in G. U. 10/03/2021 n. 10

Le due decisioni qui segnalate hanno ad oggetto norme differenti, ma presentano alcuni tratti comuni e rilevanti dal punto di vista delle fonti del diritto.

 

Sentenza 5/2021 – La decisione in epigrafe denota aspetti d’interesse sul sistema delle fonti in una duplice direzione, toccando, per un verso, il rapporto tra fonte statale e regionale e, per altro verso, quello tra fonte legislativa regionale e attribuzioni della Giunta. Proprio su quest’ultimo versante, come si vedrà, si appuntano in particolare le censu-re della Corte.
Nella sostanza, le disposizioni impugnate dallo Stato, contenute negli artt. 1 e 2, e 4 della L.R. Veneto 16 luglio 2019, n.15 (Norme per introdurre l’istituto della regolarizzazione degli adempimenti o rimozione degli effetti nell’ambito dei procedimenti di accertamento di violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative), prevedevano un regime di favore per gli autori di illeciti soggetti a sanzioni amministrative in materie di competenza esclusiva regionale.

Sentenza n. 250/2020 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 26/11/2020 – Pubblicazione in G.U. 2/12/2020 n. 49

Motivo della segnalazione
Con la sentenza n. 250/2020 la Corte costituzionale ha parzialmente accolto questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto varie disposizioni della legge della Regione Valle d’Aosta 27 marzo 2019, n. 1 e della successiva legge regionale 24 aprile 2019, n. 4, tutte promosse con due ricorsi dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Per i fini di questa segnalazione, risultano d’interesse le censure statali nei confronti dell’art. 6, comma 6, della legge regionale valdostana n. 4/2019. Tali disposizioni differiscono al 31 maggio 2019 il termine di approvazione da parte degli enti locali regionali del rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2018. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha lamentato la violazione della competenza statale esclusiva in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici (art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.), attraverso il parametro interposto dell’art. 18, comma 1, lettera b), del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, che per tutte le amministrazioni pubbliche fissa al 30 aprile il termine per l’approvazione del rendiconto o del bilancio di esercizio.

Sentenza n. 179/2021 – Ricorso in via principale
Deposito del 30 luglio 2021 – pubblicazione in G.U. del 04/08/2021 n. 31


La sentenza 179/2021, emessa a seguito di un giudizio in via principale dello Stato nei confronti della Regione Marche, si concentra sul tema dell’organizzazione sanitaria con riferimento alla competenza statale in tema di tutela della salute. La questione ha una discreta rilevanza, poiché affronta il tema della “struttura sanitaria” in un sistema in cui l’organizzazione dei servizi resi al cittadino è estremamente diversificata da territorio a territorio in ragione della distribuzione costituzionale delle competenze stato/regioni. Si delinea perciò una centralità del legislatore regionale che può far parlare di veri e propri modelli di sanità regionali distinti, assai diversificati tra loro, producendo un sistema che presenta, com’è noto, vari pregi e limiti.
La questione è divenuta ancor più importante in conseguenza della recente crisi pandemica che ha messo in evidenza – se ancora ve ne fosse bisogno – la necessità di un sistema sanitario che, sebbene differenziato, conservi tratti essenziali comuni, nonché organizzazione e struttura efficienti.
In questo contesto la Corte è chiamata ad esprimersi su un tema centrale, collegato poi non troppo indirettamente con l’efficienza e l’amministrazione di risultato, quello del procedimento di nomina delle figure apicali (direttori di dipartimento delle aziende ospedaliere e dell’azienda unica regionale).

Sentenza n. 177/2021 – Giudizio in via principale
Deposito del 30 luglio 2021– pubblicazione in G.U. del 04/08/2021 n. 31

La sentenza della Corte costituzionale 177/2021 consegue ad un ricorso in via principale avverso la L.R. Toscana n. 82/2020, in tema di economia circolare e installazione di impianti fotovoltaici.
In particolare, l’impugnazione dello Stato riguardava l’art. 2, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Toscana 7 giugno 2020, n. 82 (Disposizioni relative alle linee guida regionali in materia di economia circolare e all’installazione degli impianti fotovoltaici a terra. “Modifiche alla l.r. 34/2020 e alla l.r. 11/2011), in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, relativamente all’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità), nonché al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)”.

Sent. n. 198/2021 - giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Deposito del 22/10/2021; Pubblicazione in G. U. 27/10/2021 n. 43.

Ad avviso del giudice rimettente, le norme censurate - artt. 1, 2 e 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 2020, n. 13, e degli artt. 1, 2 e 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2020, n. 35 - avrebbero sostanzialmente delegato la funzione legislativa in materia di contenimento della pandemia da COVID-19 all’autorità di Governo per il suo esercizio tramite meri atti amministrativi – i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri – in violazione degli artt. 76, 77 e 78 della Costituzione, atteso che, al di fuori dell’unica ipotesi di emergenza costituzionalmente rilevante, quella dello stato di guerra di cui all’art. 78 Cost., sarebbe stato alterato il principio di tipicità delle fonti di produzione normativa, segnatamente «il principio cardine di cui agli articoli 76 e 77 Cost., per cui la funzione legislativa è affidata al Parlamento, che può delegarla solo con una legge-delega e comunque giammai ad atti amministrativi».

Sent. n. 140/2021 - giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Deposito del 06/07/2021; Pubblicazione in G. U. 07/07/2021 n. 27.

La norma censurata (art. 83, comma 9, del d.l. n. 18 del 2020) prescrive che nei procedimenti penali il corso della prescrizione rimanga sospeso per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del precedente comma 7, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020. Il comma 9 fa riferimento al precedente comma 7, lettera g), che contiene un rinvio alle «misure organizzative» che i capi degli uffici giudiziari – in ragione della generale previsione del comma 6 del medesimo art. 83 – sono facoltizzati ad adottare per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria; misure che – secondo la catalogazione contenuta nel comma 7 – possono consistere in una serie di prescrizioni riguardanti non solo l’accesso del pubblico agli uffici giudiziari, ma anche «l’adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze» (lettera d) e «la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3» (lettera g).

Sent. n. 137/2021 - giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Deposito del 02/07/2021; Pubblicazione in G. U. 07/07/2021 n. 27.

Il rimettente premette che le questioni traggono origine dal giudizio concernente la legittimità dei provvedimenti di sospensione, prima, e di revoca, poi, delle prestazioni assistenziali concesse, adottati dall’INPS ai sensi dell’art. 2, comma 61, della legge n. 92 del 2012, giudizio in cui la parte ricorrente ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della suindicata disposizione sotto diversi profili.
Con tale sentenza la Corte costituzionale ha riconosciuto lo “statuto d’indegnità” definito dal legislatore che pone in pericolo la stessa sopravvivenza dignitosa del condannato, privandolo del minimo vitale, in violazione dei principi costituzionali (artt. 2, 3 e 38 Cost.), su cui si fonda il diritto all’assistenza.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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