Raccordi parlamentari Italia-UE

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Sentenza della Corte di giustizia (Grande Sezione) del 14 maggio 2019, M (Révocation du statut de réfugié), cause riunite C-391/16, C-77/17 e C-78/17, ECLI:EU:C:2019:403


Nella sentenza M, la Corte di giustizia individua la Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status di rifugiato e il suo protocollo come parametri di interpretazione e di validità della normativa derivata dell’Unione in materia di asilo, attraverso il rinvio espresso operato dagli artt. 78 par. 1 TFUE e 18 della Carta. La Corte è quindi competente a valutare il rispetto del livello di protezione previsto dalla suddetta Convenzione da parte della normativa dell’Unione, in particolare nel caso di revoca, cessazione o rifiuto dello status di rifugiato. Infatti, benché la direttiva 2011/95/UE stabilisca un sistema normativo che contiene nozioni e criteri comuni agli Stati membri e, pertanto, specifici dell’Unione, essa è nondimeno fondata sulla Convenzione di Ginevra. Partendo da tale premessa, la Corte ha quindi sottolineato che la qualità di “rifugiato”, ai sensi della direttiva e della Convenzione, non dipende dal riconoscimento formale di questa qualità mediante la concessione dello “status di rifugiato”, il quale può essere oggetto di revoca o diniego. Rispetto ai soggetti che rispondono alle condizioni materiali di “rifugiato” ma a cui è stato revocato tale status, la Corte chiarisce che, da un lato, essi non possono essere oggetto di respingimento o espulsione, in quanto il diritto dell’Unione, in particolare gli articoli 4 e 19 par. 2 della Carta, fornisce una tutela maggiore rispetto alla Convenzione di Ginevra. Dall’altro lato, le persone private dello status di rifugiato devono poter continuare a godere di un certo numero di diritti previsti dalla Convenzione di Ginevra, in quanto essi non perdono la qualità di rifugiato ai sensi della detta Convenzione e non possono essere esclusi dalla protezione internazionale che l’art. 18 della Carta impone di garantirgli. Tale livello minimo di protezione prevede che gli Stati membri assicurino solo i diritti espressamente previsti dall’art. 14, par. 6, della direttiva 2011/95 nonché quelli, fra i diritti enunciati nella Convenzione di Ginevra, che sono garantiti a qualsiasi rifugiato che si trovi nel territorio di uno Stato contraente e il cui godimento non presupponga una residenza regolare.

Sentenza della Corte di giustizia (Grande Sezione) del 26 febbraio 2019, Rimšēvičs/ Lettonia, cause riunite C-202/18 e C-238/18, ECLI:EU:C:2019:139
Nella sentenza oggetto della segnalazione, la Corte di giustizia, nella composizione della Grande sezione, ha esercitato per la prima volta la competenza attribuitale dell’art. 14.2, secondo comma dello Statuto del Sistema europeo di Banche centrali e della Banca centrale europea (d’ora in avanti, Statuto SEBC e BCE)1. In base a tale competenza, in presenza di determinate condizioni, il giudice dell’Unione può svolgere un controllo sulle decisioni nazionali che sollevano dall’incarico i governatori delle Banche centrali degli Stati membri2. Prima di procedere alla valutazione delle misure adottate dalla Repubblica di Lettonia nei confronti del sig. Rimšēvičs, governatore della Banca nazionale, la Corte ha chiarito la natura del ricorso di cui all’art. 14.2 dello Statuto, qualificandolo come ricorso di annullamento. Ciò comporta che il giudice dell’Unione, in presenza di determinate condizioni, ha il potere di annullare un atto adottato da un’autorità nazionale. Nel caso di specie, la Corte ha fatto uso di tale potere annullando la decisione nazionale in questione, adottata dall’Ufficio per la prevenzione e la lotta alla corruzione della Lettonia, nella parte in cui vietava al sig. Rimšēvičs di esercitare le sue funzioni di governatore della Banca centrale di Lettonia.

Con le due sentenze n. 120 e 194 del 2018, adottate a distanza di poco tempo l’una dall’altra, la Corte Costituzionale ha riconosciuto alla Carta sociale europea (CSE) il valore di parametro interposto di costituzionalità ai sensi dell’art. 117, comma 1, Cost. Ha inoltre affrontato, per la prima volta, la questione del valore giuridico delle interpretazioni rese dal suo organo di controllo, il Comitato europeo dei diritti sociali (Comitato europeo).

In data 4 ottobre 2018 il Governo ha approvato il decreto legge n. 113 rubricato “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”, poi pubblicato in G.U. n.231 del 4-10-2018, e noto all’opinione pubblica come Decreto sicurezza.
Il decreto è stato, poi, convertito in legge con legge n. 132 del 1° dicembre 2018.
Il decreto sicurezza si compone sostanzialmente di tre diverse parti. La prima parte (Titolo I, articoli 1-15) è dedicata alla regolamentazione dell’immigrazione e, in particolare, alla disciplina dei permessi di soggiorno di carattere umanitario e alla protezione internazionale. La seconda parte (Titolo II, articoli 16-31) concerne la sicurezza pubblica. La terza parte (titolo III, articoli 32-38) è dedicata, infine, al funzionamento del Ministero dell’Interno e dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Sentenza n. 189/2019 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 18 luglio 2019 – Pubblicazione in G.U. del 24/07/2019, n. 30

Motivo della segnalazione

Nella sentenza n. 189 del 2019 la Corte costituzionale ha esaminato le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 570-bis del codice penale e degli articoli 2, comma 1, lett. c) e 7, comma 1, lett. b) e o), del decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21, promosse dal Tribunale ordinario di Nocera inferiore, dalla Corte di appello di Milano, dalla Corte di appello di Trento e dal Tribunale ordinario di Civitavecchia, con riferimento agli articoli 3, 25, 30 e 76 della Costituzione.

Sentenza n. 179/2019 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 16/7/2019 – Pubblicazione in G.U. 24/7/2019, n. 30

 Motivo della segnalazione

Nella sentenza n. 179/2019 la Corte costituzionale ha esaminato, accogliendole parzialmente, questioni di legittimità costituzionale aventi per oggetto l’art. 5, comma 4, ultimo periodo, e comma 9, della legge della Regione Lombardia 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato).
La l. reg. Lombardia n. 31/2014, ad avviso della Corte, è caratterizzata da un’ispirazione innovativa, in cui spicca lo scopo di orientare gli interventi edilizi in via prioritaria verso aree già urbanizzate, degradate o dismesse; il consumo di suolo, risulta allora ammesso soltanto se la riqualificazione e la rigenerazione di aree già edificate si dimostrino tecnicamente ed economicamente insostenibili.

Sentenza n. 178/2019 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 16/7/2019 – Pubblicazione in G.U. 24/7/2019 n. 30

Motivo della segnalazione
Con la sentenza n. 178/2019, accogliendo parzialmente un ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionali varie disposizioni della legge della Regione Puglia 16 luglio 2018, n. 32 (Disciplina in materia di emissioni odorigene).

Sentenza n. 174/2019 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 12/7/2019 – Pubblicazione in G.U. 17/7/2019 n. 29 

Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 174/2019 la Corte costituzionale ha accolto una questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, commi da 28 a 30, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018). La disposizione impugnata offre l’interpretazione autentica degli artt. 142 e 143 della l. reg. Friuli-Venezia Giulia 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) e nega così rilievo, ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita, al servizio prestato con rapporto a tempo determinato di diritto privato.

Sentenza n. 173/2019 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 10/7/2019 – Pubblicazione in G.U. 17/7/2019 n. 29

Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 173/2019 la Corte costituzionale ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113 (Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi) e dell’art. 11-quinquies del d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, inserito in sede di conversione dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Le questioni erano state sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 48, 51 e 118 Cost. In estrema sintesi, le disposizioni impugnate prevedono che i consiglieri dei consigli circondariali forensi non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi e che tale divieto operi anche per i mandati iniziati anteriormente all’entrata in vigore della n. 113/2017.

Sentenza n. 160/2019 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 25/6/2019 – pubblicazione in G.U. 3/7/2019, n. 27

Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 160/2019 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale di alcune disposizioni contenute nel d.l. n. 220/2003 (Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva), convertito, con modificazioni, nella l. n. 280/2003, sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio in riferimento agli artt. 24, 103 e 113 Cost.

Sentenza n. 137/2019 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 06/06/2019 – Pubblicazione in G. U. 12/06/2019, n. 24

 

Motivo della segnalazione

Con la sentenza che qui si segnala, la Corte costituzionale è andata a occuparsi della conformità a Costituzione di quanto previsto dagli artt. 1, commi I e II; IV e V, nonché dell’intero testo, della l.r. Puglia 19 giugno 2018, n. 27 (Disposizioni per l’esecuzione degli obblighi di vaccinazione degli operatori sanitari).

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