Raccordi parlamentari Italia-UE

Rubriche

1. Il sito Parlamentiregionali riporta, ad oggi, 15 aprile, un solo rapporto sulla legislazione regionale del 2018: quello della Regione Lombardia.
Il Rapporto si occupa anche della qualità della normazione regionale, perché l’art. 44 dello Statuto prevede che la elaborazione dei testi normativi è improntata alla chiarezza, alla semplicità, e al rispetto della qualità della normazione. Tre i fatti interessanti:

Introduzione

1. Con riguardo al periodo esaminato (1° marzo-30 giugno 2019) merita di essere in particolare segnalata la richiesta al Governo da parte della Commissione Finanze e Tesoro del Senato di attivare, ai fini del recepimento di una direttiva relativa ai gestori di crediti, agli acquirenti di crediti e al recupero delle garanzie reali (attualmente ancora allo stato di proposta), l’art. 38, comma 1, della legge n. 234 del 2012: di presentare cioè un apposito disegno di legge di recepimento, data l’importanza politica, economica e sociale della direttiva stessa. Il caso appare di particolare interesse, inoltre, per la richiesta al Governo da parte della medesima Commissione di richiedere in sede europea una valutazione dell’impatto della proposta di tale direttiva (v. la scheda infra).

2. Meritano inoltre di essere segnalate in questo numero della Rubrica le risoluzioni con cui Camera e Senato hanno approvato le risoluzioni sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo del 20-21 giugno 2019 (v. la scheda infra).

XVIII legislatura, A.S. Doc. XVIII n. 14, 11 aprile 2019

Motivi della segnalazione

La Commissione Finanze e Tesoro del Senato è stata chiamata ad esaminare la proposta Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai gestori di crediti, agli acquirenti di crediti e al recupero delle garanzie reali COM (2018) 135 def.
La proposta di direttiva si propone di «incoraggiare lo sviluppo di mercati secondari dei crediti deteriorati nell’Unione eliminando gli ostacoli al trasferimento dei crediti deteriorati da parte di enti creditizi a enti non creditizi, garantendo al tempo stesso la tutela dei diritti dei consumatori». Una siffatta proposta, ha sottolineato la Commissione Finanze e Tesoro, presenta in re ipsa il rischio di condurre ad un cosiddetto “mercato del compratore”, distorcendo al ribasso i prezzi, in contraddizione con il principale obiettivo esplicito della proposta di direttiva, quello di favorire un aumento dei prezzi di collocamento delle esposizioni deteriorate. Da qui, il sostegno da parte della Commissione Finanze e Tesoro, alla proposta, ventilata da più parti, di affidare ad un ente pubblico (nazionale o europeo) l’acquisto e la gestione dei crediti deteriorati; nonché, più in generale, la richiesta al Governo da parte della stessa Commissione di approfondire le valutazioni circa le possibili conseguenze di una simile proposta.
In particolare, la Commissione Finanze e Tesoro ha richiesto al Governo, da un lato (per quanto attiene alla fase ascendente attualmente in corso), di valutare «la necessità di richiedere in sede europea un’adeguata valutazione dell’impatto di questo apparato normativo sui debitori, con particolare riguardo alle dinamiche del mercato immobiliare»; dall’altro (in prospettiva dell’attuazione della direttiva, dunque nell’eventuale fase discendente), di attivare l’art. 38, comma 1, della l. n. 234 del 2012 e di presentare quindi un apposito disegno di legge di recepimento, data la particolare importanza politica, economica e sociale della materia da essa affrontata.

 

XVII leg., A.C. res. sten. n. 192, seduta del 19 giugno 2019
XVII leg., A.S., res. sten. 123ª, seduta del 19 giugno 2019

Motivi della segnalazione

Camera e Senato hanno approvato, rispettivamente, le risoluzioni Molinari-D’Uva 6-00076 e Patuanelli-Romeo 6-00065 sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo del 20 e 21 giugno 2019.

1° novembre 2018 – 28 febbraio 2019

1) Camera e Senato applicano per la prima volta, con procedure sostanzialmente analoghe, l’art. 11, comma 3, l,n. 234/12 che li vede coinvolti nell’approvare una deliberazione del Consiglio europeo (sull’elezione del PE) la cui entrata in vigore è subordinata dai Trattati all’approvazione degli Stati membri – A.S. Doc. XXIV n. 4 e A.C. Doc. XVIII n. 9 (13/14 febbraio 2019)
2) La 14° Commissione Politiche Unione europea del Senato esprime parere contrario riguardo al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità in relazione alla proposta di regolamento relativo all’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo – Doc. XVIII-bis n. 1 (12 dicembre 2018)
3) La XIV Commissione Politiche Unione europea della Camera approva la comunicazione della Commissione sui principi di sussidiarietà e proporzionalità nonché le relazioni annuali 2017 della Commissione su tali principi e sui rapporti con i Parlamenti nazionali – Doc. XVIII n. 10 (20 febbraio 2019)
4) La Corte costituzionale individua «la lunga interlocuzione con le istituzioni dell’Unione europea» sui saldi complessivi della finanza pubblica come «fattore» di cui tenere conto per valutare la violazione manifesta delle prerogative costituzionali dei parlamentari nel corso del procedimento legislativo – ordinanza Corte cost. n. 17 del 2019 (8 febbraio 2019)

 

 

Introduzione

1. Con riguardo al periodo esaminato (1° novembre 2018-28 febbraio 2019) merita di essere in particolare segnalata l’applicazione, da parte di Camera e Senato, della procedura che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, della legge n. 234 del 2012, vede le Camere coinvolte nell’approvazione di una decisione del Consiglio europeo.

XVIII legislatura, Doc. XVIII-bis n. 1, 12 dicembre 2018

Motivi della segnalazione

La 14ª Commissione Politiche UE del Senato ha espresso parere contrario sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità riguardo alla Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 COM (2018) 633 def.

Corte cost., ordinanza 8 febbraio 2019, n. 17

Motivi della segnalazione

Nell’ordinanza n. 17 dell’8 febbraio 2019, la Corte costituzionale ha riconosciuto per la prima volta la legittimazione attiva del singolo parlamentare a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato a tutela delle proprie prerogative costituzionali. La Corte ha tuttavia precisato come, dal punto di vista oggettivo, tale legittimazione debba essere rigorosamente circoscritta, risultando possibile un sindacato solo su quei «vizi che determinano violazioni manifeste delle prerogative costituzionali dei parlamentari», che siano quindi «rilevabili nella loro evidenza già in sede di sommaria delibazione» (punto 3.5 del Considerato in diritto).

XVIII legislatura, Doc. XVIII n. 10, 20 febbraio 2019

Motivi della segnalazione

La XIV Commissione Politiche dell’Unione europea della Camera ha approvato la Comunicazione della Commissione europea I principi di sussidiarietà e proporzionalità COM (2018) 703, la Relazione della Commissione Relazione annuale 2017 sull’applicazione dei principi di sussidiarietà COM (2018) 490 e la Relazione della Commissione Relazione annuale 2017 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali COM (2018) 491.
Le osservazioni della XIV Commissione sono state nel senso di auspicare un allungamento del termine per la trasmissione dei pareri motivati alle Istituzioni dell’Unione europea da 8 a 12 settimane; di prevedere, accanto alle attuali procedure di “cartellino giallo” e “arancione”, anche una procedura di “cartellino rosso”; di introdurre una piena potestà di iniziativa legislativa al Parlamento europeo. Alcune di queste proposte sono peraltro tratte dalle raccomandazioni della Task Force sulla sussidiarietà e proporzionalità nominata dalla Commissione europea: la XIV Commissione auspica che esse vengano attuate dalla nuova Commissione che nascerà in seguito delle elezioni europee di maggio 2019.

Il TAR Lazio si pronuncia sul rapporto tra riserva di legge e natura eterointegrativa delle polizze assicurative.

Con la decisione in questione il Tribunale Amministrativo del Lazio è intervenuto per respingere l’istanza con cui una società di assicurazioni aveva contestato il rispetto della riserva di legge in materia di sanzioni amministrative ed aveva quindi richiesto l’annullamento di un provvedimento amministrativo adottato dall’IVASS a seguito di un apposito procedimento.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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