Raccordi parlamentari Italia-UE

Rubriche

Corte cost., ordinanza 8 febbraio 2019, n. 17

Motivi della segnalazione

Nell’ordinanza n. 17 dell’8 febbraio 2019, la Corte costituzionale ha riconosciuto per la prima volta la legittimazione attiva del singolo parlamentare a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato a tutela delle proprie prerogative costituzionali. La Corte ha tuttavia precisato come, dal punto di vista oggettivo, tale legittimazione debba essere rigorosamente circoscritta, risultando possibile un sindacato solo su quei «vizi che determinano violazioni manifeste delle prerogative costituzionali dei parlamentari», che siano quindi «rilevabili nella loro evidenza già in sede di sommaria delibazione» (punto 3.5 del Considerato in diritto).

XVIII legislatura, Doc. XVIII n. 10, 20 febbraio 2019

Motivi della segnalazione

La XIV Commissione Politiche dell’Unione europea della Camera ha approvato la Comunicazione della Commissione europea I principi di sussidiarietà e proporzionalità COM (2018) 703, la Relazione della Commissione Relazione annuale 2017 sull’applicazione dei principi di sussidiarietà COM (2018) 490 e la Relazione della Commissione Relazione annuale 2017 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali COM (2018) 491.
Le osservazioni della XIV Commissione sono state nel senso di auspicare un allungamento del termine per la trasmissione dei pareri motivati alle Istituzioni dell’Unione europea da 8 a 12 settimane; di prevedere, accanto alle attuali procedure di “cartellino giallo” e “arancione”, anche una procedura di “cartellino rosso”; di introdurre una piena potestà di iniziativa legislativa al Parlamento europeo. Alcune di queste proposte sono peraltro tratte dalle raccomandazioni della Task Force sulla sussidiarietà e proporzionalità nominata dalla Commissione europea: la XIV Commissione auspica che esse vengano attuate dalla nuova Commissione che nascerà in seguito delle elezioni europee di maggio 2019.

Il TAR Lazio si pronuncia sul rapporto tra riserva di legge e natura eterointegrativa delle polizze assicurative.

Con la decisione in questione il Tribunale Amministrativo del Lazio è intervenuto per respingere l’istanza con cui una società di assicurazioni aveva contestato il rispetto della riserva di legge in materia di sanzioni amministrative ed aveva quindi richiesto l’annullamento di un provvedimento amministrativo adottato dall’IVASS a seguito di un apposito procedimento.

Il TAR Lombardia si pronuncia sulla natura giuridica dei "codici di rete" (TAR Lombardia, Milano, Sez. II, sentenza 20 giugno 2017, n. 1372)

Il TAR Lombardia, Milano, Sez. II, con la sentenza 20 giugno 2017, n. 1372, ha annullato una decisione giustiziale dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI, ora Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente - ARERA), che, accogliendo un reclamo proposto da un'impresa di vendita del gas naturale ai clienti finali (Cosvim Energia) contro il gestore della rete di trasporto (Snam Rete Gas), aveva impartito una prescrizione diretta nei confronti di un soggetto diverso dal gestore della rete, esercente l'attività di grossista sul mercato del gas ed utente della stessa rete (Eni).
In particolare, la decisione annullata (deliberazione AEEGSI 17 marzo 2016, 109/2016/E/gas), facendo applicazione, ai fini della risoluzione della controversia, di una disposizione del Codice di rete di Snam Rete Gas (cap. 14, par. 3.4, che, nel caso particolare del verificarsi di un'"emergenza di servizio", prevede che sia l'utente del trasporto a dover organizzare autonomamente l'eventuale approvvigionamento del servizio alternativo), aveva prescritto ad Eni di corrispondere i costi sostenuti e documentati inerenti il servizio alternativo di fornitura del gas naturale.

Il "seguito" dell'incostituzionalità differita della c.d. "Robin Tax": il caso delle sanzioni dell'ARERA (TAR Lombardia, Milano, Sez. II, sentenza 9 maggio 2017, n. 1047)

Con la sentenza n. 1047 del 9 maggio 2017, Il TAR Lombardia, Milano, Sez. II, ha respinto il ricorso di una società operante nel settore dell'energia, diretto all'annullamento di una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (ora divenuta Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente - ARERA) per violazione degli obblighi informativi in materia di vigilanza sul divieto di traslazione della maggiorazione IRES sui prezzi al consumo. Per comprendere la fattispecie decisa dal TAR lombardo, è necessario ricordare che tale divieto era riferito all'onere economico derivante dall'"addizionale" sull'aliquota dell'imposta sui redditi delle società, la c.d. "Robin Tax". Questa maggiorazione dell'aliquota IRES era stata istituita con l'art. 81, comma 16, del decreto-legge n. 112/2008 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 133/2008), a carico delle imprese operanti nel settore energetico e degli idrocarburi, che avessero conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi ed un reddito imponibile superiore ad una certa soglia. Il successivo comma 18 aveva poi imposto agli operatori economici interessati il divieto di traslare tale onere sui prezzi al consumo, attribuendo all'ARERA il compito di vigilare affinché il divieto stesso fosse effettivamente rispettato e di presentare al Parlamento, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli effetti del tributo.

Linee Guida per le banche Less Significant italiane in materia di gestione di crediti deteriorati

Il 30 gennaio 2018, sul sito internet della Banca d'Italia sono state pubblicate le "Linee Guida per le banche Less Significant italiane in materia di gestione di crediti deteriorati". Si tratta di un provvedimento che deve essere inquadrato nel processo di ridefinizione delle regole in materia di sorveglianza sulle banche che è stato realizzato a partire dalle previsioni del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio.

Aggiornato al 03.12.2018

Rubrica a cura di Giovanna De Minico

Scheda di Fabio Dell’Aversana

Nel corso degli ultimi mesi, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha svolto una intensa attività nei settori di propria competenza, adottando regolamenti e protocolli di intesa di sicuro interesse ai fini della presente rubrica.
Il primo atto cui si ritiene opportuno far cenno è il provvedimento AS1530 in tema di servizio universale in materia di servizi di comunicazione elettronica e applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per gli anni 2008 e 2009 [1].
L’atto contiene una comunicazione rivolta al Presidente dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e ha per oggetto la delicata questione della verifica dell’iniquità dell’onere e l’analisi di sostituibilità tra i servizi di telefonia fissa e mobile.

Aggiornato al 30/11/2018

Rubrica a cura di Giovanna De Minico

Scheda di Miriam Viggiano

Il periodo di riferimento considerato (Luglio 2018-Novembre 2018) è caratterizzato dall’approvazione da parte del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito ‘Garante’) dei primi provvedimenti direttamente applicativi delle disposizioni del nuovo Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (di seguito GDPR)[1].

Nell’economia delle presenti note, limitate all’analisi dei soli provvedimenti aventi carattere generale[2], si segnala l’approvazione, in materia di trattamenti che presentano “rischi elevati”, del nuovo provvedimento che ha elencato le tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell’art. 35, par. 4, del GDPR[3].

Aggiornato al 09.07.2018

Rubrica a cura di Giovanna De Minico

Scheda di Fabio Dell’Aversana                                                                

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si è occupata, nel corso degli ultimi mesi, di temi non secondari rispetto alle proprie attività istituzionali.

Il primo atto a cui si ritiene opportuno far riferimento è rappresentato dalle Linee Guida sulla Compliance Antitrust pubblicate nel supplemento al Bollettino settimanale n. 15/2018[1].

Le “Linee Guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità in applicazione dell’articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90” riconoscono l’adozione e il rispetto di uno specifico programma di compliance, adeguato e in linea con le best practice europee e nazionali, tra le possibili circostanze attenuanti.

Periodo di riferimento: marzo 2018 - giugno 2018

Rubrica a cura di Giovanna De Minico

Scheda di Marana Avvisati

Nel periodo di riferimento considerato l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha adottato una rilevante delibera di carattere regolamentare, lan. 203/18/CONS, rubricata «Approvazione del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche»[1].

Dopo aver esaminato natura e modalità di esercizio del potere di risoluzione delle controversie, verranno brevemente descritti i principali elementi di novità introdotti dal Regolamento in commento.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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