Raccordi parlamentari Italia-UE

Rubriche

TAR PUGLIA, Bari, 16 marzo 2018, n. 359

Il ricorrente aveva impugnato l'ordinanza contingibile e urgente n. 30/2016 con la quale il Sindaco di Trani aveva disposto che l'accesso dei cani alla Villa Comunale fosse consentito unicamente in presenza di personale appartenente alla polizia municipale. Tale misura era stata imposta tenuto conto delle lamentate violazioni del regolamento di accesso alla Villa e delle scarse condizioni igieniche in cui essa versa, che rendono indispensabile la presenza di personale munito di poteri sanzionatori nei confronti dei proprietari dei cani.
Il provvedimento impugnato risulta adottato in assenza dei requisiti di necessità ed urgenza idonei a legittimare l'adozione di misure extra ordinem.

CONS. STATO, sez. V, 9 maggio 2018, n. 2786

L'art. 192, comma 3, del d.l.gs n. 152/2006 stabilisce che: "Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate".

TAR ABRUZZO, L’Aquila, 22 marzo 2018, n. 107

L'Associazione Abruzzo Freeride Freedom aveva impugnato, chiedendone l'annullamento, l'ordinanza n. 20 del 2014, con cui il Comune di L'Aquila, senza prevedere alcun limite temporale, disponeva, modificando e integrando l'ordinanza n. 13 del 31.1.2014, "il divieto dell'esercizio del fuori pista nelle zone limitrofe o adiacenti alle piste da sci a tutela dell'incolumità di coloro che utilizzano le piste stesse, quando il bollettino Meteomont stabilisce un grado di pericolo uguale o maggiore a 3, rinviando, in caso di grado di pericolo inferiore a 3 , all'eventuali da Valanghe di Questo Comune", nonché l'ordinanza n. 13 del 31.1.2014, l'ordinanza n. 11 del 29.1.2014 già annullata in autotutela con atto n. 12 del 31.1.2014.
Le due ordinanze, rileva il giudice amministrativo, sono state adottate ai sensi degli artt. 50, comma 3, e 54, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000, che disciplinano le ordinanze contingibili e urgenti che il Sindaco può adottare in qualità di ufficiale di governo.

TAR CAMPANIA, Napoli, 6 marzo 2018, n. 1409

Il potere del Sindaco di emanare ordinanze contingibili e urgenti ha natura residuale. Il suo esercizio presuppone la necessità di provvedere in via d'urgenza con strumenti extra ordinem per far fronte a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile di pericolo attuale ed imminente per l'incolumità pubblica, cui non si può provvedere con gli strumenti ordinari apprestati dall'ordinamento. Tali provvedimenti sono connotati da provvisorietà e temporaneità quanto agli effetti e da proporzionalità rispetto al pericolo cui ovviare (artt. 50 e 54 D.Lgs. n. 267/2000, Tuel) (Cons. Stato Sez. V, 14-11-2017, n. 5239 di riforma della sentenza del T.a.r. Toscana, Firenze, sez. III, n. 502/2015; in senso analogo Cons. Stato Sez. V, 05-06-2017, n. 2676 di conferma della sentenza del T.a.r. Puglia, Bari, sez. III, n. 322/2016 secondo cui "Presupposti per l'adozione da parte del Sindaco dell'ordinanza contingibile ed urgente sono la sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento, e la provvisorietà e la temporaneità dei suoi effetti, nella proporzionalità del provvedimento; non è, quindi, legittimo adottare ordinanze contingibili ed urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità (artt. 50 ss. D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Enti locali)”).

TAR LOMBARDIA, Milano, 16 maggio 2018, n. 1284

L'ordinanza impugnata del Comune di Arcore è rubricata ordinanza contingibile e urgente e nella stessa si fa espresso riferimento all'art. 54 TUEL.
Tale norma al comma 4 attribuisce al Sindaco, quale ufficiale del Governo, il potere di adottare motivati provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Tali provvedimenti sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.

CASS. CIV., sez. trib., 11 maggio 2018, n. 11522
L'autonomia statutaria emergente dalla L. n. 265 del 1999, confermata dal D.Lgs. n. 267 del 2000 e riaffermata nell'art. 1 del testo unico, ispirata alla legislazione comunitaria ha realizzato una sostanziale delegificazione in ordine alla organizzazione ed al funzionamento dell'ente territoriale, mediante il trasferimento della relativa disciplina dalla legge nazionale ad una fonte autonoma, affidata allo statuto.

CONS. STATO, sez. V, 23 marzo 2018, n. 1875
Il giudice di primo grado aveva ritenuto che il Comune di Anguillara Sabazia non avesse "introdotto un divieto generalizzato all'installazione di impianti di telefonia mobile bensì si [fosse] limitato a dettare prescrizioni regolamentari atte ad individuare siti sensibili” in stretta aderenza alla facoltà attribuita dall’art. 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001 n. 36".

TAR SICILIA, Catania, 29 marzo 2018, n. 670
Il Collegio ritiene meritevole di accoglimento la censura con cui parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 11 bis della l.r. n. 35/1997, come introdotto dall’art. 10, comma 1, della l.r. n. 6/2011, secondo cui il Presidente del Consiglio comunale può essere revocato solamente secondo le modalità previste nei rispettivi statuti, considerato che solamente lo statuto comunale può legittimamente attribuire al Consiglio comunale un siffatto potere del tutto sconosciuto alla normativa di rango primario.

TAR CALABRIA, Catanzaro, 4 aprile 2018, n. 809

Con l'ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 9 del 2017 il Comune di Soverato, richiamati i precedenti atti di "chiusura al pubblico dell'attività di cinematografo" (ordinanza n. 4/2017) e di successiva revoca in autotutela (ordinanza n. 6/2017), nonché gli approfondimenti istruttori circa il "titolo di proprietà dell'immobile" si disponeva la sospensione con effetto immediato dell'esercizio dell'attività e la chiusura della sala cinematografica.
Per il Tar non vi è alcuna traccia della valutazione della sussistenza, in concreto, del pericolo per la pubblica incolumità (eventualmente del pubblico cui è aperta la sala cinematografica).

CASS. CIV., sez. trib., 6 giugno 2018, n. 14568
Qualora con il ricorso per cassazione si sollevino censure che comportino l'esame di delibere comunali, decreti sindacali e regolamenti comunali, è necessario, in virtù del principio di autosufficienza del ricorso stesso, che il testo di tali atti sia interamente trascritto e che siano, inoltre, dedotti i criteri di ermeneutica asseritamente violati, con l'indicazione delle modalità attraverso le quali il giudice del merito se ne sia discostato, non potendo la relativa censura limitarsi ad una mera prospettazione di un risultato interpretativo diverso da quello accolto nella sentenza (Cass. n. 1391 del 2014, Cass. n. 1893 del 2009) in quanto l'interpretazione di un atto amministrativo costituisce un accertamento di fatto istituzionalmente riservato al giudice di merito (Cass. n. 3015 del 2006). Il controllo sull'interpretazione dei regolamenti comunali, delle delibere del sindaco e della giunta del comune, nonché delle conseguenti determinazioni dirigenziali e sindacali, rimesso alla Corte di Cassazione, presuppone che la Corte stessa, mediante la lettura del solo ricorso, possa effettuare un confronto tra il contenuto degli atti contestati e la lettura datane dal giudice del merito. Conseguentemente il ricorso, ove non riporti il contenuto degli atti contestati, è privo del requisito dell'autosufficienza e deve essere rigettato (Cass. n. 29322 del 2008; Cass. n. 13711 del 2007).

Osservatorio sulle fonti

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