Raccordi parlamentari Italia-UE

Rubriche

T.A.R. CALABRIA, Catanzaro, 2 agosto 2018, n. 1508

Alcuni consiglieri avevano impugnato il decreto di nomina della Giunta del Comune di Carolei, tre uomini e una donna. Nel corso della seduta del Consiglio comunale del 24 giugno 2017, il Sindaco aveva chiarito come lo Statuto comunale non consentisse la nomina di assessori esterni, mentre l’unica altra donna eletta in Consiglio comunale, Paola Bilotta, aveva rinunciato a tale nomina.

CASS. CIV., sez. trib., 30 ottobre 2010, n. 27579
La Suprema Corte ribadisce che “nel nuovo sistema istituzionale e costituzionale degli enti locali, lo statuto del Comune - ed anche il regolamento del Comune, ma soltanto se lo statuto contenga un espresso rinvio, in materia, alla normativa regolamentare - può legittimamente affidare la rappresentanza a stare in giudizio ai dirigenti, nell'ambito dei rispettivi settori di competenza, quale espressione del potere gestionale loro proprio, ovvero ad esponenti apicali della struttura burocratico amministrativa del Comune, fermo restando che, ove una specifica previsione statutaria (o, alle condizioni di cui sopra, regolamentare) non sussista, il sindaco conserva l'esclusiva titolarità del potere di rappresentanza processuale del Comune, ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 50. In particolare, qualora lo statuto (o, nei limiti già indicati, il regolamento) affidi la rappresentanza a stare in giudizio in ordine all'intero contenzioso al dirigente dell'ufficio legale, questi, quando ne abbia i requisiti, può costituirsi senza bisogno di procura, ovvero attribuire l'incarico ad un professionista legale interno o del libero foro (salve le ipotesi, legalmente tipizzate, nelle quali l'ente locale può stare in giudizio senza il ministero di un legale), e, ove abilitato alla difesa presso le magistrature superiori, può anche svolgere personalmente attività difensiva nel giudizio di cassazione." (Cass. S.U. n. 12868/2005; Cass. n. 4556/2012; Cass. n. 7402/2014).

TAR LAZIO, Roma, 19 aprile 2018, n. 4372

I ricorrenti avevano impugnato le ordinanze del Sindaco del Comune di Ardea n. 8 del 10 febbraio 2016 e n. 36 del 30 giugno 2017, inerenti il servizio di raccolta dei cc.dd. "rifiuti vegetali" provenienti dai giardini privati (con individuazione, peraltro, di un vero e proprio centro di stoccaggio privo di autorizzazione, costituente pericolo per la "salute pubblica").
Il Tar rileva che tali ordinanze sono state adottate dal Sindaco nell'esercizio dei poteri di cui agli artt. 50 e 54 T.U.E.L. per fronteggiare uno stato di emergenza concretamente accertato, individuato nello stato di degrado delle aree adibite a "Centro di Raccolta/Stoccaggio di rifiuti ingombranti, entrambe gestite dal Consorzio di Colle Romito", divenute vere e proprie "discariche", del tutto incontrollate;

TAR PUGLIA, Bari, 16 marzo 2018, n. 359

Il ricorrente aveva impugnato l'ordinanza contingibile e urgente n. 30/2016 con la quale il Sindaco di Trani aveva disposto che l'accesso dei cani alla Villa Comunale fosse consentito unicamente in presenza di personale appartenente alla polizia municipale. Tale misura era stata imposta tenuto conto delle lamentate violazioni del regolamento di accesso alla Villa e delle scarse condizioni igieniche in cui essa versa, che rendono indispensabile la presenza di personale munito di poteri sanzionatori nei confronti dei proprietari dei cani.
Il provvedimento impugnato risulta adottato in assenza dei requisiti di necessità ed urgenza idonei a legittimare l'adozione di misure extra ordinem.

CONS. STATO, sez. V, 9 maggio 2018, n. 2786

L'art. 192, comma 3, del d.l.gs n. 152/2006 stabilisce che: "Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate".

TAR ABRUZZO, L’Aquila, 22 marzo 2018, n. 107

L'Associazione Abruzzo Freeride Freedom aveva impugnato, chiedendone l'annullamento, l'ordinanza n. 20 del 2014, con cui il Comune di L'Aquila, senza prevedere alcun limite temporale, disponeva, modificando e integrando l'ordinanza n. 13 del 31.1.2014, "il divieto dell'esercizio del fuori pista nelle zone limitrofe o adiacenti alle piste da sci a tutela dell'incolumità di coloro che utilizzano le piste stesse, quando il bollettino Meteomont stabilisce un grado di pericolo uguale o maggiore a 3, rinviando, in caso di grado di pericolo inferiore a 3 , all'eventuali da Valanghe di Questo Comune", nonché l'ordinanza n. 13 del 31.1.2014, l'ordinanza n. 11 del 29.1.2014 già annullata in autotutela con atto n. 12 del 31.1.2014.
Le due ordinanze, rileva il giudice amministrativo, sono state adottate ai sensi degli artt. 50, comma 3, e 54, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000, che disciplinano le ordinanze contingibili e urgenti che il Sindaco può adottare in qualità di ufficiale di governo.

TAR CAMPANIA, Napoli, 6 marzo 2018, n. 1409

Il potere del Sindaco di emanare ordinanze contingibili e urgenti ha natura residuale. Il suo esercizio presuppone la necessità di provvedere in via d'urgenza con strumenti extra ordinem per far fronte a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile di pericolo attuale ed imminente per l'incolumità pubblica, cui non si può provvedere con gli strumenti ordinari apprestati dall'ordinamento. Tali provvedimenti sono connotati da provvisorietà e temporaneità quanto agli effetti e da proporzionalità rispetto al pericolo cui ovviare (artt. 50 e 54 D.Lgs. n. 267/2000, Tuel) (Cons. Stato Sez. V, 14-11-2017, n. 5239 di riforma della sentenza del T.a.r. Toscana, Firenze, sez. III, n. 502/2015; in senso analogo Cons. Stato Sez. V, 05-06-2017, n. 2676 di conferma della sentenza del T.a.r. Puglia, Bari, sez. III, n. 322/2016 secondo cui "Presupposti per l'adozione da parte del Sindaco dell'ordinanza contingibile ed urgente sono la sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento, e la provvisorietà e la temporaneità dei suoi effetti, nella proporzionalità del provvedimento; non è, quindi, legittimo adottare ordinanze contingibili ed urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità (artt. 50 ss. D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Enti locali)”).

TAR LOMBARDIA, Milano, 16 maggio 2018, n. 1284

L'ordinanza impugnata del Comune di Arcore è rubricata ordinanza contingibile e urgente e nella stessa si fa espresso riferimento all'art. 54 TUEL.
Tale norma al comma 4 attribuisce al Sindaco, quale ufficiale del Governo, il potere di adottare motivati provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Tali provvedimenti sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.

CASS. CIV., sez. trib., 11 maggio 2018, n. 11522
L'autonomia statutaria emergente dalla L. n. 265 del 1999, confermata dal D.Lgs. n. 267 del 2000 e riaffermata nell'art. 1 del testo unico, ispirata alla legislazione comunitaria ha realizzato una sostanziale delegificazione in ordine alla organizzazione ed al funzionamento dell'ente territoriale, mediante il trasferimento della relativa disciplina dalla legge nazionale ad una fonte autonoma, affidata allo statuto.

CONS. STATO, sez. V, 23 marzo 2018, n. 1875
Il giudice di primo grado aveva ritenuto che il Comune di Anguillara Sabazia non avesse "introdotto un divieto generalizzato all'installazione di impianti di telefonia mobile bensì si [fosse] limitato a dettare prescrizioni regolamentari atte ad individuare siti sensibili” in stretta aderenza alla facoltà attribuita dall’art. 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001 n. 36".

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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