Raccordi parlamentari Italia-UE

Rubriche

TAR LOMBARDIA, Milano, 26 febbraio 2018, n. 529; TAR LOMBARDIA, Milano, 26 febbraio 2018, n. 530

La ricorrente aveva impugnato, da un lato, la delibera del Consiglio comunale di Aicurzio n. 19 del 12.09.2013 recante l'approvazione del regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale concessorio non ricognitorio, dall'altro, la nota prot. 31.10.2013, con la quale il Comune aveva comunicato l'avvenuta adozione del regolamento ed il termine previsto per il pagamento eventualmente dovuto.

TAR SICILIA, Palermo, 21 dicembre 2017, n. 2958

L'ordinanza impugnata è stata adottata dal sindaco del Comune di Montallegro per fronteggiare la situazione determinata dalla decisione del gestore di procedere al distacco degli allacci fognari nei confronti degli utenti morosi, malgrado le previsioni della convenzione prevedessero la sola interruzione della erogazione dell'acqua.
L'opzione perseguita dal gestore, tuttavia, malgrado quanto opinato nel ricorso, non trova fondamento giustificativo nel regolamento di utenza, il cui punto 2.6.6 prevedeva il distacco per morosità solo per l'allaccio idrico e non anche per quello fognario.

TAR Campania, Napoli, 20 febbraio 2018, n. 1103

Ai fini della legittima adozione dell'ordinanza contingibile ed urgente non rileva né che lo stato di pericolo sia ascrivibile in via esclusiva alla responsabilità del destinatario dell'ordine, essendo meramente necessario che lo stesso abbia la disponibilità dei luoghi interessati, né che la situazione emergenziale si sia protratta nel tempo, occorrendo solo l'attualità del pericolo al momento dell'adozione del provvedimento.

TAR SICILIA, Catania, sez. IV, 22 febbraio 2018, n. 401

L'ordinanza impugnata risulta illegittima sia nella parte in cui non prevede un termine di durata determinato, con ciò conferendo alle sue prescrizioni un carattere di tendenziale stabilità; sia nella parte in cui - pur prevedendo di verificare in contraddittorio con la ditta Pu. il numero esatto di cassonetti esistenti nel territorio, e di determinare il corrispettivo da corrispondere per tale uso - non ha avuto specifica attuazione, lasciando così l'impresa ricorrente in uno stato di incertezza in ordine ai tempi necessari per poter rientrare nel possesso dei propri beni, ed in ordine all'ottenimento del corrispettivo per l'utilizzo degli stessi da parte di terzi.

TAR LAZIO, Latina, 23 febbraio 2018, n. 89

È illegittima la delibera del Commissario straordinario di Terracina con la quale era stato integrato l'art. 2 comma g) del Regolamento comunale per l'installazione di impianti di comunicazione, sia per l'omessa comunicazione obbligatoria ai gestori di telecomunicazione del relativo procedimento approvativo, sia perché l'inclusione tra le aree sensibili del palazzetto dello sport si è concretata in una violazione della competenza statale esercitata con la L. n. 36 del 2001 e il DPCM 8.7.2003, con una scelta, peraltro, affatto arbitraria e priva di alcuna motivazione; sia perché la previsione include un illegittimo criterio distanziale generico ed eterogeneo.

TAR TOSCANA, Firenze, 8 febbraio 2018, n. 243

Oggetto del contendere era la legittimità della deliberazione consiliare del Comune di Firenze n. 4/2016, cosiddetto "Regolamento Unesco", che impone una serie di limitazioni e divieti a determinate attività commerciali esistenti nel centro storico della città, con obbligo di adeguamento entro tre anni.
Il Tar premette che l'attività dell'amministrazione pubblica diretta a formulare norme generali ed astratte, atte a regolamentare una determinata attività, costituisce esercizio di ampia discrezionalità sfociante nel merito e può essere sindacata solo per manifesta irragionevolezza o travisamento.
I ricorrenti lamentano l'irragionevolezza di alcune previsioni che sarebbero dirette non a fini di interesse generale bensì a colpire la loro stessa attività, con sviamento quindi del pubblico potere dallo scopo precostituito. Il Regolamento è finalizzato a contrastare l'abuso di sostanze alcoliche nel centro storico fiorentino ma prevede il divieto di vendita e vendita e trasporto di bevande alcoliche dalle ore 21 alle ore 6, e tuttavia negli stessi orari la vendita di alcolici è consentita se effettuata mediante servizio al tavolo. Inoltre la somministrazione di alcolici è ammessa fino alle ore 24 su spazi e aree pubbliche e fino alle ore 2 all'interno di locali.

CONS. STATO, sez. III, 28 febbraio 2018, n. 1253

La Società appellante - titolare dell'emittente "Radio Dimensione Suono", che esercita attività di radiodiffusione sonora, a carattere commerciale, in ambito nazionale, in virtù di specifico decreto del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni in data 28 febbraio 1994 - proponeva ricorso per la riforma della sentenza resa dal Tar Liguria 10015/2010, con cui era stato respinto il gravame per l'annullamento dell'ordinanza del Sindaco di Lavagna 26 maggio 2004, n. 4655, recante l'ingiunzione alla riduzione delle emissioni mediante la presentazione di un apposito programma, a pena della sospensione dall'esercizio dell'impianto.

CONS. STATO, sez. V, 14 novembre 2017, n. 5239

In riferimento alla violazione dell'art. 7 l. legge 7 agosto 1990, n. 241, la sentenza impugnata si limita ad affermare che la situazione di emergenza sarebbe stata tale da giustificare la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento, "generalmente ritenuta non necessaria per le ordinanze di siffatta natura (in relazione appunto all'urgenza della prevenzione di pericoli per la pubblica incolumità che caratterizza l'esercizio del relativo potere sindacale), salvo ipotesi particolari che nella specie non ricorrono (Cons. Stato, V, n. 5308/14)".
Per il Consiglio di Stato l'affermazione non è corretta in diritto ed è smentita in punto di fatto.

TAR PUGLIA, Lecce, 07 febbraio 2018, n. 144

Il ricorso è fondato sotto il profilo della carente motivazione dell'ordinanza adottata dal Sindaco del Comune di Grottaglie.
Ed invero, dopo una ricognizione relativa al rinvenimento, da parte di agenti della Guardia di Finanza di Martina Franca, di rifiuti pericolosi e non pericolosi nell'area di pertinenza della ricorrente e alla indicazione del loro stato di abbandono sulla nuda terra, l'ordinanza adottata si limita a recare l'affermazione che "dato che lo stato dei luoghi, così come si è accertato, arreca un grave danno all'ambiente, è di estrema pericolosità per la pubblica e privata incolumità ed apporta un'alterazione sostanziale e definitiva dell'assetto urbanistico-territoriale della zona...", "ordina alla signora El. Id., di adottare...di procedere alla rimozione, avvio a recupero e smaltimento dei rifiuti rinvenuti con conseguente ripristino dello stato dei luoghi, nel rispetto delle procedure operative, amministrative e dei tempi indicati dall'art. 242, commi 2 e seguenti del D.lgs. 152/2006".

TAR CALABRIA, Catanzaro, 11 dicembre 2017, n. 1934

A prescindere dalla mancata denominazione dell'atto (che non sarebbe stata comunque vincolante, Cons. St., sez. III, 15 giugno 2015, n. 2956) e dall'assenza di riferimenti legislativi specifici, quella in controversia è un'ordinanza extra ordinem adottata in una situazione di emergenza, (questa sì indicata chiaramente, derivante dalla frana di un tratto di strada e consistente nel rischio imminente di "arretramento della corona di frana"), a tutela degli interessi pubblici cui è funzionale l'esercizio del potere extra ordinem previsto dall'art. 54 d.lgs. 267/2000, ovvero, al fine, nello specifico, di tutelare la "pubblica incolumità", compromessa dal pericolo di instabilità dei fabbricati.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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