Raccordi parlamentari Italia-UE

Rubriche

Parere CONS. STATO, sez. I, 7 marzo 2018, n. 812

Il parere è reso in riferimento al ricorso straordinario al Capo dello Stato avente ad oggetto il provvedimento contingibile e urgente n. 35 del 9 novembre 2016, con cui il sindaco del Comune di Carmagnola ha ordinato il divieto di accattonaggio nelle aree prospicienti i luoghi di culto e nei pressi degli esercizi commerciali, all’interno degli stessi, nelle aree prospicienti gli ospedali e case di cura, nelle intersezioni stradali e nel restante territorio comunale, prevedendo altresì, in caso di violazione di quanto ordinato, una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di € 100 oltre al disposto dell’articolo 650 c. p..

T.A.R. PIEMONTE, Torino, 26 luglio 2018, n. 903

Il provvedimento impugnato è stato adottato dal Sindaco di Trana in espressa applicazione dell'art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 che attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale ".
Sulla scorta di tale disposizione, la giurisprudenza ha chiarito che la possibilità di ricorrere allo strumento dell'ordinanza contingibile e urgente è legata alla sussistenza di un pericolo concreto che imponga di provvedere in via d'urgenza, con strumenti extra ordinem, per fronteggiare emergenze sanitarie o porre rimedio a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile di pericolo attuale e imminente per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, non fronteggiabili con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento.

CONS. STATO, sez. V, 27 settembre 2018, n. 5546

Il Cons. Stato non ritiene censurabili le affermazioni della sentenza gravata concernenti la sussistenza dei presupposti per l'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente riconducibile alla tipologia di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL), in riferimento alla situazione descritta nell'atto impugnato, dovuta alla presenza, nel deposito cimiteriale, di un elevato numero di resti mortali mummificati, la cui permanenza determina, in effetti, una situazione di pericolo per l'igiene e la salute pubblica.
Le affermazioni censurabili sono invece quelle riguardanti l'imputabilità all'amministrazione comunale della situazione di pericolo come venutasi a determinare nel corso del tempo e l'obbligo di provvedere in capo alla stessa Città di Guidonia Montecelio, sicché l'ordinanza impugnata è illegittima non nell'an ma nel quomodo, o meglio nell'individuazione del soggetto tenuto a provvedere all'ordine di sgombero del deposito cimiteriale ed (eventuale) avvio a cremazione dei cadaveri mummificati, ivi contenuto.

C.G.A. SICILIA, sez. giurisd., 24 ottobre 2018, n. 574

L'ordinanza impugnata, n. 18 del 2012, è stata adottata dal Sindaco del Comune di Patti ai sensi dell'art. 69 1.r. n. 16/1963, recante l'Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana, nonché ai sensi degli artt. 381. n. 142/1990 e 54 d.lgs. n. 267/2000, così come recepiti nella Regione Siciliana, i quali, anche se con espressioni in parte modificate, riconoscono al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
Il provvedimento qui impugnato si fonda su una doppia motivazione, l'esistenza di un uso pubblico e la necessità di usare la strada come via di fuga, se anche non fosse provato il primo presupposto, il secondo sarebbe da solo sufficiente a fondare l'atto.

T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, 1 ottobre 2018, n. 930

Il TAR accoglie il ricorso avverso l’ordinanza n. 4 del 2018 con la quale il sindaco del Comune di Flero ha ordinato che "gli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimenti e svago con vincita in denaro di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS R.D. 773/1931, sia autorizzati ex art. 86 che 88 TULPS in qualunque esercizio collocati, vengano interrotti nelle seguenti fasce orarie: 07.30 - 9.30 - 12.00 - 14.00- 19.00 - 21.00". Il giudice amministrativo conviene con la ricorrente nel ritenere del tutto generiche e disancorate da qualsivoglia accertamento istruttorio le premesse dell'ordinanza laddove riferiscono: i) della Sindrome da Gioco d'Azzardo Patologico che costituisce un importante problema di salute pubblica; ii) che la sindrome da dipendenza da gioco d'azzardo sarebbe stata inquadrata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come vera e propria patologia in senso clinico; iii) che nel nostro paese tale sindrome patologica risulta in aumento tanto da avere indotto il Governo ad emanare il D.L. 158/2012 inserendo i malati da GAP all'interno dei Livelli Essenziali di Assistenza.

CONS. STATO, sez. IV, 10 luglio 2018, n. 4199; 10 luglio 2018, n. 4200

Il Consiglio di stato accoglie l’appello proposto dal comune di Vicenza avverso la sentenza del T.A.R. Veneto, sez. III, n. 576/2013, alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale.
Infatti, la sentenza n. 220/2014 ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 50, co. 7 d.lgs. 267/2000, sollevata in riferimento agli artt. 32 e 118 Cost., concernente la configurabilità o meno di una competenza in ordine all'adozione di provvedimenti da parte degli enti locali in materia di gioco e scommessa in base al suddetto art. 50, 7° comma.

CONS. STATO, sez. IV, 3 agosto 2018, n. 4794

È fermo ormai in giurisprudenza (cfr., per tutti, Cons. St., III, 3 luglio 2013 n. 3575; id., VI, 3 agosto 2017 n. 3891) l'avviso per cui l'assimilazione, per effetto dell'art. 86, del D.lgs. 259/2003, delle infrastrutture di reti pubbliche di TLC alle opere d'urbanizzazione primaria, implica che le stesse debbano collegarsi ed essere poste al servizio dell'insediamento abitativo e non essere dallo stesso avulse, donde, per un verso, esse sono in generale compatibili con ogni destinazione urbanistica e, dunque, con ogni zona del territorio comunale (anzi, la norma ha così evidenziato il principio della necessaria capillarità della localizzazione di detti impianti) e, per altro verso, i criteri per la localizzazione devono seguire tali principi e non possono esser adoperati quale misura, più o meno surrettizia, di tutela della popolazione da immissioni elettromagnetiche che l'art. 4 della l. 36/2001 riserva allo Stato.

CONS. STATO, sez. V, 30 ottobre 2018, n. 6175

Il regolamento di attuazione del Codice della strada, approvato con d.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495) fissa i requisiti tipologici degli impianti pubblicitari da allocare lungo le strade e le fasce di pertinenza (art. 48, comma 1), demandando alla potestà regolamentare dei Comuni la possibilità di prevedere ulteriori "limitazioni dimensionali" (art. 48, comma 2).

T.A.R. PUGLIA, Lecce, 31 luglio 2018, n. 1230

La società ricorrente, autorizzata all'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione dei lavori di attraversamento sotterraneo per la realizzazione di una linea elettrica di media tensione (necessaria per la connessione di impianti fotovoltaici) aveva impugnato il regolamento Cosap e l'atto di determinazione del nuovo canone della Provincia di Brindisi.
Il TAR evidenzia che il regolamento comunale impugnato ha indubbiamente un contenuto normativo, in quanto individua, con previsioni generali e astratte, le tipologie di concessioni sottoposte al canone concessorio non ricognitorio, i relativi presupposti applicativi e i criteri di quantificazione del canone.
Secondo costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, soltanto con il successivo atto applicativo si viene a radicare tanto l'interesse al ricorso, quanto la legittimazione a ricorrere, attualizzandosi la lesione e, soprattutto, differenziandosi l'interesse del singolo concessionario rispetto a quello di tutti gli altri concessionari che, rispetto all'annullamento della previsione normativa generale e astratta, si trovano nella medesima posizione indifferenziata.

CASS. CIV., sez. trib., 20 luglio 2018, n. 19360

La Corte ritiene che la valutazione nel merito del piano regolatore del comune di Sutri e del regolamento edilizio sia interdetta in sede di legittimità, non operando, con riguardo a tali norme giuridiche secondarie, il principio "iura novit curia" e non rientrando, pertanto, la conoscenza dei regolamenti comunali tra i doveri del giudice che, solo ove disponga di poteri istruttori, può acquisirne diretta conoscenza, indipendentemente dall'attività svolta dalle parti (Cass. 10 ottobre 2008, n. 24922; Cass. 29 maggio 2006, n. 12786). Pertanto, qualora con il ricorso per cassazione si sollevino censure che comportino l'esame di un regolamento comunale, è necessario - in virtù del principio di autosufficienza del ricorso stesso - che le norme del regolamento invocate siano interamente trascritte o allegate, non operando, con riguardo alle norme giuridiche secondarie (rispetto alle quali va tenuto distinto il caso delle fonti paraprimarie o subprimarie, quale lo statuto comunale), il principio "iura novit curia", e non rientrando, pertanto, la conoscenza dei regolamenti comunali (così come di quelli provinciali) tra i doveri del giudice, che, solo ove disponga di poteri istruttori, può acquisirne diretta conoscenza, indipendentemente dall'attività svolta dalle parti (Cass. 29 agosto 2006, n. 18861).

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

L’Osservatorio sulle fonti è stato riconosciuto dall’ANVUR come rivista scientifica e collocato in Classe A.

Contatti

Per qualunque domanda o informazione, puoi utilizzare il nostro form di contatto, oppure scrivici a uno di questi indirizzi email:

Direzione scientifica: direzione@osservatoriosullefonti.it
Redazione: redazione@osservatoriosullefonti.it

Il nostro staff ti risponderà quanto prima.

© 2017 Osservatoriosullefonti.it. Registrazione presso il Tribunale di Firenze n. 5626 del 24 dicembre 2007 - ISSN 2038-5633