Raccordi parlamentari Italia-UE

Rubriche

TAR CAMPANIA, Napoli, 15 febbraio 2018, n. 1027

Il Tar condivide la censura secondo cui la regolamentazione comunale invocata a giustificazione del diniego eccede le prerogative dell'ente locale in materia di telecomunicazioni.
Il diniego si fonda sulla previsione del regolamento comunale di Bacoli in materia di posizionamento di impianti di telecomunicazione che individua aree sensibili (suddivise in tipo "A", aree di interesse storico o paesaggistico; tipo "B", aree con presenza di scuole pubbliche o private, strutture sanitarie, aree verdi, centri storici, aree ad alta densità abitativa o aree dove vi sia una considerevole presenza di impianti); dalle aree di tipo B in un raggio di 500 metri "da aumentare o diminuire a seconda delle frequenze e della potenza dell'emissione ma in ogni caso non inferiore a 300 metri" è stabilito il divieto (art. 4) di installazione di impianti di telecomunicazione; nelle aree di tipo A e B è comunque previsto l'obbligo di rilocalizzazione (art. 5) dell'impianto già esistente in altra zona.

CONS. STATO, sez. VI, 23 gennaio 2018, n. 444

I Comuni possono incidere sulla localizzazione degli impianti di telefonia mobile a patto che la regolamentazione non abbia l'effetto di vietare indiscriminatamente l'istallazione di essi su tutto il territorio comunale.
È, pertanto, precluso alle amministrazioni comunali d'introdurre nei piani regolatori e negli altri strumenti pianificatori - regolamento comunale per gli impianti - divieti o limitazioni generalizzati o, comunque, estesi ad intere zone comunali con l'effetto di non assicurare i livelli essenziali delle prestazioni che l'Amministrazione è tenuta a garantire su tutto il territorio nazionale (cfr., fra le tante, Cons. Stato, sez. VI, 30 giugno 2011 n. 3888).

TAR MOLISE, Campobasso, 25 gennaio 2018, n. 23
Per il Tar è inconferente la censura dei ricorrenti secondo cui il Comune di Castropignano non avrebbe ottemperato alle statuizioni di cui all'art. 4, comma 1, della L.R. n. 20/2006, a mente della quale i Comuni sarebbero obbligati, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge, ad adottare un regolamento comunale per disciplinare la materia. Se è vero che l'art. 4, comma 1, della L.R. n. 20/2006 espressamente recita che i "Comuni adottano il regolamento di cui all'articolo 8, comma 6, della legge n. 36/2001 entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge trasmettendone copia alla Regione ed ai Comuni limitrofi", è altresì vero che l'art. 8, comma 6, della Legge n. 36/2001 prevede che "I Comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici". Ne consegue che il Comune ha facoltà di dotarsi di un'apposita regolamentazione in materia di corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telecomunicazione. Quand'anche si trattasse di un obbligo, quale configurabile ai sensi della norma regionale, la mancanza del regolamento comunale - contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti - non inficia il procedimento autorizzatorio, poiché la mancata individuazione in via generale di siti sensibili o di zone di insediamento non è di per sé un ostacolo alla corretta e completa istruttoria sull'istanza di autorizzazione. Peraltro, è orientamento della giurisprudenza amministrativa ritenere che sia illegittimo un regolamento comunale adottato ai sensi del citato art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001, laddove l'ente territoriale si sia posto quale obiettivo quello di preservare la salute umana dalle emissioni elettromagnetiche promananti da impianti di radiocomunicazione, essendo tale materia attribuita alla legislazione concorrente Stato-Regioni (cfr.: Cons. Stato VI, 6.9.2010 n. 6473).

TAR LOMBARDIA, Milano, 26 febbraio 2018, n. 529; TAR LOMBARDIA, Milano, 26 febbraio 2018, n. 530

La ricorrente aveva impugnato, da un lato, la delibera del Consiglio comunale di Aicurzio n. 19 del 12.09.2013 recante l'approvazione del regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale concessorio non ricognitorio, dall'altro, la nota prot. 31.10.2013, con la quale il Comune aveva comunicato l'avvenuta adozione del regolamento ed il termine previsto per il pagamento eventualmente dovuto.

TAR SICILIA, Palermo, 21 dicembre 2017, n. 2958

L'ordinanza impugnata è stata adottata dal sindaco del Comune di Montallegro per fronteggiare la situazione determinata dalla decisione del gestore di procedere al distacco degli allacci fognari nei confronti degli utenti morosi, malgrado le previsioni della convenzione prevedessero la sola interruzione della erogazione dell'acqua.
L'opzione perseguita dal gestore, tuttavia, malgrado quanto opinato nel ricorso, non trova fondamento giustificativo nel regolamento di utenza, il cui punto 2.6.6 prevedeva il distacco per morosità solo per l'allaccio idrico e non anche per quello fognario.

TAR Campania, Napoli, 20 febbraio 2018, n. 1103

Ai fini della legittima adozione dell'ordinanza contingibile ed urgente non rileva né che lo stato di pericolo sia ascrivibile in via esclusiva alla responsabilità del destinatario dell'ordine, essendo meramente necessario che lo stesso abbia la disponibilità dei luoghi interessati, né che la situazione emergenziale si sia protratta nel tempo, occorrendo solo l'attualità del pericolo al momento dell'adozione del provvedimento.

TAR SICILIA, Catania, sez. IV, 22 febbraio 2018, n. 401

L'ordinanza impugnata risulta illegittima sia nella parte in cui non prevede un termine di durata determinato, con ciò conferendo alle sue prescrizioni un carattere di tendenziale stabilità; sia nella parte in cui - pur prevedendo di verificare in contraddittorio con la ditta Pu. il numero esatto di cassonetti esistenti nel territorio, e di determinare il corrispettivo da corrispondere per tale uso - non ha avuto specifica attuazione, lasciando così l'impresa ricorrente in uno stato di incertezza in ordine ai tempi necessari per poter rientrare nel possesso dei propri beni, ed in ordine all'ottenimento del corrispettivo per l'utilizzo degli stessi da parte di terzi.

TAR LAZIO, Latina, 23 febbraio 2018, n. 89

È illegittima la delibera del Commissario straordinario di Terracina con la quale era stato integrato l'art. 2 comma g) del Regolamento comunale per l'installazione di impianti di comunicazione, sia per l'omessa comunicazione obbligatoria ai gestori di telecomunicazione del relativo procedimento approvativo, sia perché l'inclusione tra le aree sensibili del palazzetto dello sport si è concretata in una violazione della competenza statale esercitata con la L. n. 36 del 2001 e il DPCM 8.7.2003, con una scelta, peraltro, affatto arbitraria e priva di alcuna motivazione; sia perché la previsione include un illegittimo criterio distanziale generico ed eterogeneo.

TAR TOSCANA, Firenze, 8 febbraio 2018, n. 243

Oggetto del contendere era la legittimità della deliberazione consiliare del Comune di Firenze n. 4/2016, cosiddetto "Regolamento Unesco", che impone una serie di limitazioni e divieti a determinate attività commerciali esistenti nel centro storico della città, con obbligo di adeguamento entro tre anni.
Il Tar premette che l'attività dell'amministrazione pubblica diretta a formulare norme generali ed astratte, atte a regolamentare una determinata attività, costituisce esercizio di ampia discrezionalità sfociante nel merito e può essere sindacata solo per manifesta irragionevolezza o travisamento.
I ricorrenti lamentano l'irragionevolezza di alcune previsioni che sarebbero dirette non a fini di interesse generale bensì a colpire la loro stessa attività, con sviamento quindi del pubblico potere dallo scopo precostituito. Il Regolamento è finalizzato a contrastare l'abuso di sostanze alcoliche nel centro storico fiorentino ma prevede il divieto di vendita e vendita e trasporto di bevande alcoliche dalle ore 21 alle ore 6, e tuttavia negli stessi orari la vendita di alcolici è consentita se effettuata mediante servizio al tavolo. Inoltre la somministrazione di alcolici è ammessa fino alle ore 24 su spazi e aree pubbliche e fino alle ore 2 all'interno di locali.

CONS. STATO, sez. III, 28 febbraio 2018, n. 1253

La Società appellante - titolare dell'emittente "Radio Dimensione Suono", che esercita attività di radiodiffusione sonora, a carattere commerciale, in ambito nazionale, in virtù di specifico decreto del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni in data 28 febbraio 1994 - proponeva ricorso per la riforma della sentenza resa dal Tar Liguria 10015/2010, con cui era stato respinto il gravame per l'annullamento dell'ordinanza del Sindaco di Lavagna 26 maggio 2004, n. 4655, recante l'ingiunzione alla riduzione delle emissioni mediante la presentazione di un apposito programma, a pena della sospensione dall'esercizio dell'impianto.

Osservatorio sulle fonti

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