Raccordi parlamentari Italia-UE

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Sentenza n. 262/2017 – giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

Deposito del 13/12/2017 – Pubblicazione in G.U. 20/12/2017, n. 51

Motivo della segnalazione
Con la sentenza n. 262/2017 la Corte costituzionale ha risolto due conflitti di attribuzione interorganici sollevati dalle sezioni unite civili della Corte di cassazione nei confronti del Senato e della Presidenza della Repubblica. I due conflitti avevano a oggetto, rispettivamente, gli artt. da 72 a 84 del t.u. delle norme regolamentari dell’Amministrazione riguardanti il personale del Senato – i quali precludono l’accesso dei dipendenti del Senato alla tutela giurisdizionale in riferimento alle controversie di lavoro insorte con l’Amministrazione stessa, affidandone invece la risoluzione a organi interni a quel ramo del Parlamento – e il decreto presidenziale 26 luglio 1996, n. 81, successivamente modificato e integrato, nella parte in cui preclude l’accesso dei dipendenti del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica alla tutela giurisdizionale in riferimento, ancora, alle controversie di lavoro insorte con l’amministrazione di appartenenza.

Sentenza n. 252/2017 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 06/12/2017 – Pubblicazione in G. U. 13/12/2017, n. 50

Motivo della segnalazione
La sentenza origina da un giudizio in via principale con cui le Province autonome, la Regione Trentino-Alto Adige, la Regione Friuli-Venezia Giulia e le Regioni ordinarie Lombardia, Liguria e Veneto avevano sollevato questioni relative all’art. 2, comma 1, lettere a) e c), della legge 12 agosto 2016, n. 164 (Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali).

Sentenza n. 236/2017 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 10/10/2017 – Pubblicazione in G. U. 15/11/2017, n. 46

Motivo della segnalazione
Oggetto della questione di legittimità costituzionale è l’art. 9 del d.l. n. 90 del 2014, denunciato in riferimento all’art. 77, secondo comma, Cost., in quanto detta norma avrebbe realizzato una riforma strutturale del trattamento economico spettante agli avvocati dello Stato, utilizzando lo strumento del decreto-legge in assenza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza.

Sentenza n. 235/2017 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 10/11/2017 – Pubblicazione in G. U. 15/11/2017, n. 46

Motivo della segnalazione
Oggetto del giudizio promosso in via principale dalle Province autonome di Bolzano e di Trento e dalle Regioni Trentino-Alto Adige/Südtirol, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Liguria e Veneto è l’art. 3, comma 1, lettera a), della legge 12 agosto 2016, n. 164 (Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali). Tale previsione ha sostituito il previgente art. 11 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’art. 81, sesto comma, della Costituzione), il quale prevedeva, al fine di consentire allo Stato di concorrere al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali, l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un Fondo straordinario e disciplinava le modalità della sua alimentazione. La disposizione oggetto del giudizio di legittimità costituzionale prevede, invece, che il concorso statale avvenga «[…] secondo modalità definite con leggi dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge».

Sentenza n. 229/2017 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 25-10-2017 – Pubblicazione in G. U. 02/11/2017, n. 44

Motivo della segnalazione
La questione qui segnalata scaturisce dalla q.l.c. promossa dalla Presidenza del Consiglio di ministri e relativa all’art. 19 della legge della Regione siciliana 29 settembre 2016, n. 20 (Disposizioni per favorire l’economia. Disposizioni varie), per violazione dell’art. 14, lettera i), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e degli artt. 11, 117, I e II comma, lettera s), della Costituzione.

Sentenza n. 228/2017 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 25/10/2017 – Pubblicazione in G.U. 02/11/2017, n. 44

Motivo della segnalazione
La decisione qui segnalata riguarda la legittimità costituzionale degli artt. 7 e 32, III comma, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 12 dicembre 2016, n. 25 (Ordinamento contabile e finanziario dei comuni e delle comunità comprensoriali della Provincia di Bolzano), in riferimento agli artt. 11; 81, IV e VI comma; 97, I comma; 117, commi I, II lettera e), e III, Cost. e agli artt. 8, 9, 79, commi III e IV-octies, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

Durante la riunione dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati del 12 luglio 2018 è stata approvata la delibera n. 14/2018 avente ad oggetto la “Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali pro rata nonché dei trattamenti di reversibilità, relativi agli anni di mandato svolti fino al 31 dicembre 2011”.

1. Il 24 gennaio 2018 la Corte Costituzionale ha approvato il nuovo Regolamento per i ricorsi in materia di impiego del proprio personale, entrato in vigore il successivo 8 febbraio.[1] Il testo sostituisce il precedente Regolamento del 1999[2] ed è volto a disciplinare le contestazioni dei provvedimenti riguardanti il personale della Corte in attività di servizio e in quiescenza. Le modifiche apportate alla struttura di tutela giurisdizionale interna sono strettamente collegate agli sviluppi della giurisprudenza della stessa Corte in tema di autodichia degli organi costituzionali, nell’ambito del quale è opportuno contestualizzare l’analisi del nuovo Regolamento.

Lo scorso 21 dicembre 2017, ad una settimana dallo scioglimento delle due Camere, è stata presentata, presso la Presidenza della Camera dei deputati, una (simbolica) proposta di modificazione al regolamento (Doc. II, n. 23) a iniziativa dell’on. Luigi di Maio, concernente l’istituzione di un “Comitato per il controllo parlamentare”.
Come viene chiarito nella relazione di accompagnamento, la proposta nasce dal lavoro svolto dal Comitato di vigilanza sull’attività di documentazione della Camera durante la XVII legislatura al fine di identificare «nuove modalità per rafforzare gli strumenti e le procedure» di verifica e controllo parlamentare. Coerentemente con questa prospettiva, il progetto in commento si fa carico di delineare i tratti fondamentali di «un organismo politico che dia impulso all'attività di controllo», da istituirsi in «necessario raccordo con il sistema delle Commissioni permanenti», al fine di impostare «un corretto rapporto con le responsabilità ed i poteri del Governo».

1. Il 15 dicembre 2017, la Presidenza del Consiglio ha emanato una direttiva interna che adotta le Linee guida per l’individuazione di indirizzi e obiettivi strategici e operativi per l’anno 2018, a sua volta propedeutica all’emanazione delle Direttive generali per l’azione amministrativa e la gestione delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Le linee guida sono emanate ogni anno entro il 31 dicembre1, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 400 del 1988 e di un poderoso corpus normativo in materia di organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri2 . Quelle del 2017, dedicate all’azione amministrativa per l’anno in corso, sono state sottoscritte dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi, titolare della delega per l’attuazione del programma di Governo.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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