Raccordi parlamentari Italia-UE

Rubriche

1. Introduzione

Nel periodo di riferimento considerato (Dicembre 2016 - Febbraio 2017), l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha adottato una rilevante delibera di carattere regolamentare, la n. 1/17/CONS, rubricata «Modifiche alla delibera n. 666/08/CONS recante “Regolamento per la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione” a seguito dell’approvazione della legge 11 dicembre 2016, n. 232»1 .

TAR BASILICATA, Potenza, 28.07.2017, n. 554

Il Collegio giudicante relativamente al regolamento di funzionamento del Consiglio comunale, adottato nel vigore della legge n. 142 del 1990 che, all'art. 36, demandava al Sindaco la convocazione e la presidenza del Consiglio e della Giunta, evidenzia come tale previsione sia stata abrogata dall'art. 274 del d.lgs. n. 287 del 2000, per essere sostituita da quella di cui all'art. 39 dello stesso decreto, secondo cui nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la figura del presidente del Consiglio, come nella presente fattispecie, e in tali la convocazione è disciplinata dalla stessa carta statutaria.

TAR MARCHE, Ancona, 13.07.2017, n. 609

Per quanto nel corso degli anni sia aumentato l’ambito entro il quale si può esercitare il potere di ordinanza sindacale, tale potere non si estende sino al punto di consentire al Sindaco di adottare atti di natura regolamentare (vedasi l’art. 42, comma 2, lett. a) del T.U.E.L., che conferisce il relativo potere, in via generale, al Consiglio comunale). Né un siffatto potere è conferito dallo Statuto comunale di Civitanova Marche, che all’art. 20, comma 8, attribuisce al Sindaco solo il potere di adottare ordinanze “per l’esecuzione” di leggi e regolamenti.

CONS. STATO, sez. VI, 31.07.2017, n. 3824

Non sono legittimi gli atti che limitano la localizzazione degli impianti relativi ad infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni di carattere generale e riguardanti intere ed estese porzioni del territorio comunale, in assenza di una plausibile ragione giustificativa. Il Comune non può, difatti, prevedere limiti di carattere generale, diretti a tutelare la popolazione dalle immissioni elettromagnetiche, dal momento che a tale funzione provvede lo Stato attraverso la fissazione di determinati parametri inderogabili, il rispetto dei quali è verificato dai competenti organi tecnici. Il regolamento comunale nel disciplinare il corretto insediamento nel territorio degli impianti può contenere regole a tutela di particolari zone e beni di pregio paesaggistico o ambientale o storico- artistico, o anche per la protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici di zone sensibili (scuole, ospedali…), ma non può imporre limiti generalizzati all'installazione degli impianti se tali limiti sono incompatibili con l'interesse pubblico alla copertura di rete nel territorio nazionale.

TAR PUGLIA, Bari, 12.06.2017, n. 624

Ove il regolamento comunale, previsto dall'articolo 3 del d.lgs. n. 507 del 1993 (“Revisione e armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto alle pubbliche affissioni), non sia ancora stato adottato, non può essere inibita sine die l’installazione pubblicitaria senza violare i principi costituzionali di iniziativa economica anche di derivazione comunitaria. Alla luce di ciò non può, infatti, consentirsi una paralisi della possibilità per i privati di inserirsi nel mercato pubblicitario che in tal modo resta cristallizzato, con un'inammissibile restrizione dell'attività economica protratta nel tempo e lasciata all'arbitrio della Amministrazione in violazione, oltre che dei principi costituzionali di iniziativa economica, anche del principio di buon andamento e di correttezza dell'azione amministrativa.

CONS. STATO, sez. V, 12.06.2017, n. 2847

Il Collegio ribadisce i più che consolidati principi in materia, secondo cui presupposti per l'adozione di una ordinanza contingibile e urgente sono la sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento, nonché la provvisorietà e la temporaneità dei suoi effetti e la proporzionalità del provvedimento, non essendo pertanto possibile adottare ordinanze contingibili ed urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità (ex multis Cons. Stato, sez. V, 26 luglio 2016, n. 3369).

TAR SICILIA, Catania, 18.07.2017, n. 1817

La sentenza evidenzia come l'intervento dell'Amministrazione comunale - effettuato tramite lo strumento dell'ordinanza contingibile ed urgente - si inserisca all'interno di una situazione di conflittualità tra soggetti privati (la ricorrente e le proprietarie dell'immobile in questione) legata al legittimo godimento dello stesso, in un'ipotesi carente dei caratteri di urgenza, indifferibilità di intervento e dove non è stata provata la necessità di tutelare l'incolumità pubblica, l'ordine pubblico e l'igiene pubblica.

TAR UMBRIA, Perugia, 20.07.2017, n. 523

I presupposti del potere di emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti sono da rinvenire, da un lato "nella necessità, intesa come situazione di fatto, che rende indispensabile derogare agli ordinari mezzi offerti dalla legislazione, tenuto conto delle presumibili serie probabilità di pericolo nei confronti dello specifico interesse pubblico da salvaguardare" e, dall'altro, "nell'urgenza, consistente nella materiale impossibilità di differire l'intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole previsione di danno a breve distanza di tempo" (ex plurimis Consiglio di Stato, sez. V, 23 agosto 2000, n. 4568; id. sez. V, 21 febbraio 2017, n. 774; T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 14 febbraio 2007, n. 1352).

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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