Raccordi parlamentari Italia-UE

Rubriche

TAR CAMPANIA, Napoli, 27.07.2017, n. 3981

La ricorrente impugnava l'ordinanza n. 66 del 5.4.2017 con cui il Commissario Prefettizio del Comune di Pompei, visto l'art. 50 Tuel, ordinava, a decorrere dal 5 aprile 2017 e sino al 31 dicembre 2017, a tutte le imprese e soggetti assimilati "di non procedere ad effettuare in tutto il territorio comunale, pubblicità mediante volantinaggio, affissione di manifesti sui pali dell'illuminazione pubblica o della segnaletica stradale, sugli alberi o su qualsiasi altro supporto murale o strutturale, deposito a terra negli spazi pubblici o aperti al pubblico antistanti le abitazioni, condomini o attività"; inoltre veniva posto "obbligo di non conferire su tutto il territorio comunale volantini opuscoli, manifesti o altro materiale pubblicitario sotto le parte di accesso, nei portoni e/o androni delle abitazioni private, sul parabrezza o sul lunotto delle autovetture e, comunque, su tutti gli altri tipi di veicoli", nonché "di non distribuire su tutto il territorio comunale volantini ai conducenti o ai passeggeri dei veicoli in movimento in prossimità delle intersezioni"; venivano, infine, previste, in via residuale, le condizioni e le modalità in presenza della e con le quali veniva permessa la distribuzione di depliants pubblicitari mediante deposito nella cassetta della posta dei residenti e/o condominiali.

TRGA Trento, 16.08.2017, n. 255

L'art. 54, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 attribuisce al sindaco, quale ufficiale del Governo, il potere di adottare "con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana". Tale potere è riconosciuto sulla base di presupposti ben individuati dalla giurisprudenza: necessità di intervenire in determinate materie quali la sanità e l'igiene; attualità o imminenza di un fatto eccezionale, quale causa da rimuovere con urgenza; preventivo accertamento da parte di organi competenti della situazione di pericolo e di danno; la mancanza di strumenti alternativi previsti dall'ordinamento, stante il carattere extra ordinem del potere sindacale. Inoltre il giudice amministrativo (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 14 ottobre 2005, n. 16477), con riferimento ad una fattispecie analoga a quella oggetto del giudizio, ha ritenuto legittima l'ordinanza contingibile e urgente adottata per ragioni igienico-sanitarie, ai sensi dell'art. 38 della legge n. 142/1990 (oggi sostituito dall'art. 54, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000), al fine di provvedere allo spostamento di animali (nella specie cani) tenuti presso la residenza del proprietario in altro luogo idoneo.

TAR CAMPANIA, Napoli, 30.08.2017, n. 4201

Presupposti indefettibili per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti sono, da un lato, l'impossibilità di differire l'intervento ad altro momento in relazione alla ragionevole previsione di danno incombente (da cui il carattere dell'urgenza), e, dall'altro, l'impossibilità di ricorso agli ordinari mezzi offerti dalla normativa (da cui la contingibilità), data la necessità di provvedere con efficacia ed immediatezza in ordine a situazioni eccezionali di pericolo attuale ed imminente per l'incolumità pubblica.

TAR LAZIO, Latina, 30.08.2017, n. 439
Il Sindaco del Comune di Roccasecca aveva, con ordinanza 22.11.2016, n. 131, disposto lo sgombero immediato di immobile, sito nel territorio comunale, sul rilievo dell'asserita inagibilità del fabbricato per ragioni igienico sanitarie e di sicurezza. L'autorità comunale, in particolare, aveva adottato l'ordinanza de qua, al fine di salvaguardare l'incolumità e la salute degli occupanti (rectius: rifugiati di guerra), così come previsto negli artt. 50 e 54 comma 2 d.lgs. n. 267/2000.
Il collegio giudicante accoglie il ricorso avverso la predetta ordinanza, considerato che il sindaco non ha competenza a verificare l'idoneità delle strutture temporanee di accoglienza che è riservata al Prefetto dall'articolo 11 d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142.
Né ricorrono nella fattispecie i presupposti legittimanti il ricorso al potere extra ordinem sotteso all'adozione di ordinanze contingibili e urgenti, ex art. 50 e 54 Tuel.

TAR CAMPANIA, Napoli, 8.09.2017, n. 4324
L'esercizio del potere sotteso all'emanazione di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti, siano esse adottate ai sensi dell'art. 50 (situazione di imminente pericolo per l'igiene e la salute pubblica) che dell'art. 54 T.U.E.L. (grave pericolo per l'incolumità pubblica), trova la propria legittimazione nell'esistenza di una situazione di eccezionalità - la cui sussistenza deve essere suffragata da una istruttoria adeguata e da una congrua motivazione -, non fronteggiabile con gli strumenti giuridici ordinari previsti dall'ordinamento, condizione, quest'ultima, unica in ragione della quale si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi.

TAR CAMPANIA, Salerno, 04.08.2017, n. 1288

La società ricorrente contestava la legittimità del provvedimento emanato dal Dirigente del Settore polizia locale del Comune di Mercato San Severino che aveva disposto l'immediata sospensione delle attività (gestione di impianto sportivo) dalle ore 22, sul rilievo del superamento dei limiti di emissione sonora di cui ai, pure contestati, presupposti accertamenti ARPAC.
In proposito, il Collegio evidenzia – inter alia - che non è in discussione la sussistenza del potere del Comune, peraltro riconosciuta dalla legge n. 447 del 1995, di adottare, per determinate aree della città, misure atte a garantire la qualità della vita, il riposo delle persone residenti e le comuni regole della vita civile, e tutelare così la sicurezza urbana, quanto piuttosto quale possa essere la natura, la forma e la tipologia delle disposizioni che prevedano le limitazioni che a tali fini possono essere imposte agli orari di esercizio delle attività ludico-sportive, come nel caso di specie.

TAR CAMPANIA, Salerno, 04.08.2017, n. 1288

La società ricorrente contestava la legittimità del provvedimento emanato dal Dirigente del Settore polizia locale del Comune di Mercato San Severino che aveva disposto l'immediata sospensione delle attività (gestione di impianto sportivo) dalle ore 22, sul rilievo del superamento dei limiti di emissione sonora di cui ai, pure contestati, presupposti accertamenti ARPAC.
Il giudicante ricostruisce il provvedimento extra ordinem attributo al Sindaco dall’art. 9 legge 447/1995 inquadrandolo tra le ordinanze contingibili e urgenti di cui all'art. 54 d.lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, nei limiti e secondo i principi desumibili dalla sentenza della Corte costituzionale, n. 115 del 2011, di cui quella di cui il citato art. 9 costituisce species.

TRGA Trento, 16.08.2017, n. 255

La ricorrente impugnava l’ordinanza del Sindaco del Comune di Volano n. 66 del 19
dicembre 2016, che aveva disposto "l'allontanamento di gatti e del cane presente nell'alloggio…, mediante sistemazione degli stessi presso il parco canile/gattile di Rovereto", nonché "un intervento di sanificazione radicale dei locali (appartamento e parti comuni), nonché di imbiancatura con materiali specifici in modo da eliminare gli odori impregnanti". Tale provvedimento era stato adottato al dichiarato fine di "intervenire sia al fine di tutelare l'igiene e la sanità pubblica, che le condizioni degli animali” detenuti dalla ricorrente.

TRGA Trento, 16.08.2017, n. 255

Nel respingere la censura di violazione delle norme sul procedimento, il TRGA sottolinea la decisiva rilevanza della circostanza che l'Amministrazione abbia ampiamente dimostrato in giudizio come la partecipazione della ricorrente al procedimento non avrebbe comunque potuto incidere sul contenuto del provvedimento finale, stante l'acclarata esigenza di "intervenire sia al fine di tutelare l'igiene e la sanità pubblica, che le condizioni degli animali detenuti dalla signora". Pertanto, - alla luce della disposizione dell'art. 2-octies, comma 2, seconda parte, della legge n. 241/1990, secondo la quale "Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato" - la ricorrente non aveva motivo di dolersi del fatto che non sarebbe stata posta in condizione di partecipare al procedimento.

TAR LOMBARDIA, Milano, 28.08.2017, n. 1773

L'onere di motivazione in ordine alla celerità che giustifica la contrazione delle garanzie partecipative non viene meno per intere categorie di provvedimenti (come, ad esempio, le ordinanze contingibili e urgenti), dovendo essere valutata caso per caso. Detto altrimenti, l'urgenza che, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 241 del 1990, consente di derogare all'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, deve essere intesa come "urgenza qualificata", legata alle caratteristiche specifiche del caso concreto, che deve essere debitamente esplicitata in motivazione (cfr., in tal senso, tra le tante, Cons. Stato, Sez. V, 09.02.2001, n. 580, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 03.02.2015, n. 692, T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 15.11.2011, n. 1376, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 26.02.2010, n. 474, T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 25.02.2009, n. 1083; T.A.R. Veneto, Venezia, sez. III, 27.12.2007, n. 4107; T.A.R. Liguria, Genova, sez. I, 31.10.2007, n. 1901; T.A.R. Marche, 25.01.2002, n. 97; T.A.R. Toscana, Sez. II, 14.02.2000, n. 168).

Osservatorio sulle fonti

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