Raccordi parlamentari Italia-UE

Rubriche

Parte a cura di
GIOVANNA DE MINICO

Scheda
di
FABIO DELL’AVERSANA

Nel corso degli ultimi mesi sono state presentate dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato la relazione annuale per il 20161 e la relazione semestrale sul conflitto di interessi2. In questi due corposi documenti, l’Autorità ha ancora una volta ribadito che la concorrenza favorisce la riduzione delle rendite di posizione e delle diseguaglianze, promuovendo l’innovazione e il benessere dei consumatori, principio più volte affermato in sede pubblica dal Presidente Prof. Giovanni Pitruzzella.

Nel periodo di riferimento considerato (Ottobre 2016-Dicembre 2016), si segnala, tra i provvedimenti di carattere generale, l’approvazione da parte del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito ‘Garante’) delle «Autorizzazioni generali» al trattamento di dati sensibili e giudiziari, riferite a diversi ambiti e settori.
Il riferimento è ai seguenti provvedimenti: Autorizzazione generale n. 1/2016 al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro1; Autorizzazione generale n. 2/2016 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale2; Autorizzazione generale n. 3/2016 al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni3; Autorizzazione generale n. 4/2016 al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti4; Autorizzazione generale n. 5/2016 al trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari5; Autorizzazione generale n. 6/2016 al trattamento dei dati sensibili da parte degli investigatori privati6; Autorizzazione generale n. 7/2016, al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici7; Autorizzazione generale n. 8/2016 al trattamento dei dati genetici8; Autorizzazione generale n. 9/2016 al trattamento dei dati personali effettuato per scopi di ricerca scientifica9.

1. Introduzione

Nel periodo di riferimento considerato (Dicembre 2016 - Febbraio 2017), l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha adottato una rilevante delibera di carattere regolamentare, la n. 1/17/CONS, rubricata «Modifiche alla delibera n. 666/08/CONS recante “Regolamento per la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione” a seguito dell’approvazione della legge 11 dicembre 2016, n. 232»1 .

TAR BASILICATA, Potenza, 28.07.2017, n. 554

Il Collegio giudicante relativamente al regolamento di funzionamento del Consiglio comunale, adottato nel vigore della legge n. 142 del 1990 che, all'art. 36, demandava al Sindaco la convocazione e la presidenza del Consiglio e della Giunta, evidenzia come tale previsione sia stata abrogata dall'art. 274 del d.lgs. n. 287 del 2000, per essere sostituita da quella di cui all'art. 39 dello stesso decreto, secondo cui nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la figura del presidente del Consiglio, come nella presente fattispecie, e in tali la convocazione è disciplinata dalla stessa carta statutaria.

TAR MARCHE, Ancona, 13.07.2017, n. 609

Per quanto nel corso degli anni sia aumentato l’ambito entro il quale si può esercitare il potere di ordinanza sindacale, tale potere non si estende sino al punto di consentire al Sindaco di adottare atti di natura regolamentare (vedasi l’art. 42, comma 2, lett. a) del T.U.E.L., che conferisce il relativo potere, in via generale, al Consiglio comunale). Né un siffatto potere è conferito dallo Statuto comunale di Civitanova Marche, che all’art. 20, comma 8, attribuisce al Sindaco solo il potere di adottare ordinanze “per l’esecuzione” di leggi e regolamenti.

CONS. STATO, sez. VI, 31.07.2017, n. 3824

Non sono legittimi gli atti che limitano la localizzazione degli impianti relativi ad infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni di carattere generale e riguardanti intere ed estese porzioni del territorio comunale, in assenza di una plausibile ragione giustificativa. Il Comune non può, difatti, prevedere limiti di carattere generale, diretti a tutelare la popolazione dalle immissioni elettromagnetiche, dal momento che a tale funzione provvede lo Stato attraverso la fissazione di determinati parametri inderogabili, il rispetto dei quali è verificato dai competenti organi tecnici. Il regolamento comunale nel disciplinare il corretto insediamento nel territorio degli impianti può contenere regole a tutela di particolari zone e beni di pregio paesaggistico o ambientale o storico- artistico, o anche per la protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici di zone sensibili (scuole, ospedali…), ma non può imporre limiti generalizzati all'installazione degli impianti se tali limiti sono incompatibili con l'interesse pubblico alla copertura di rete nel territorio nazionale.

TAR PUGLIA, Bari, 12.06.2017, n. 624

Ove il regolamento comunale, previsto dall'articolo 3 del d.lgs. n. 507 del 1993 (“Revisione e armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto alle pubbliche affissioni), non sia ancora stato adottato, non può essere inibita sine die l’installazione pubblicitaria senza violare i principi costituzionali di iniziativa economica anche di derivazione comunitaria. Alla luce di ciò non può, infatti, consentirsi una paralisi della possibilità per i privati di inserirsi nel mercato pubblicitario che in tal modo resta cristallizzato, con un'inammissibile restrizione dell'attività economica protratta nel tempo e lasciata all'arbitrio della Amministrazione in violazione, oltre che dei principi costituzionali di iniziativa economica, anche del principio di buon andamento e di correttezza dell'azione amministrativa.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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