Raccordi parlamentari Italia-UE

Rubriche

Sentenza n. 152/2018– giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 11/7/2018 – Pubblicazione in G.U. 18/7/2018 n. 29

 Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 152/2018 la Corte costituzionale ha rigettato o dichiarato inammissibili due questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri e aventi ad oggetto l’art. 19, comma 1, della legge della Regione siciliana 5 dicembre 2016, n. 24 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018) e dell’art. 23 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2017. Legge di stabilità regionale. Stralcio I). Le disposizioni impugnate disciplinano sanzioni relative all’omesso, insufficiente o tardivo pagamento della tassa automobilistica regionale, specificando altresì l’ambito di operatività del procedimento di accertamento e riscossione del medesimo tributo. Questo, già istituita come tributo erariale con gettito interamente attribuito alle Regioni (art. 23 del d.lgs. n. 504/1992), è stato poi “regionalizzato” con la legge della Regione siciliana n. 16/2015. Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, le disposizioni impugnate avrebbero violato gli artt. 3, 97, 117, commi secondo, lettera e), e terzo, Cost., oltre agli artt. 17 e 36 dello statuto regionale siciliano.

Sentenza n. 142/2018– giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 05/07/2018 Pubblicazione in G. U. 11/07/2018

Motivo della segnalazione

La Corte costituzionale è stata chiamata, in questa occasione, a decidere su una questione di costituzionalità sollevata dal giudice a quo in merito alledisposizioni del TFUE, cioè degli artt. 288 e 267, nella parte in cui sancirebbero, rispettivamente, la vincolatività anche per i giudici italiani delle decisioni, in tema di aiuti di Stato, di un’istituzione amministrativa come la Commissione e l’obbligo per i medesimi giudici di tenere conto, nell’attività interpretativa, di posizioni espresse da istituzioni europee di carattere non giurisdizionali.

Sentenza n. 115/2018 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 31/05/2018 –  Pubblicazione in G. U. 06/06/2018,  n. 23

Motivo della segnalazione

La sentenza che qui si segnala è una decisione da inquadrare in un filone giurisprudenziale piuttosto noto: si tratta infatti dell’epilogo della “saga Taricco”.  

A dare il via alla vicenda Taricco è stata una questione pregiudiziale ex art. 267 TFUE, promossa dal Tribunale di Cuneo e relativa all’interpretazione degli articoli 101 TFUE, 107 TFUE e 119 TFUE nonché dell’articolo 158 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. Alla questione pregiudiziale sollevata dai giudici piemontesi ha fatto seguito una prima sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (sent. 8 settembre 2015, C-105/14), con cui si è affermato che le norme italiane in materia di prescrizione dovevano essere disapplicate giudizialmente in casi di frode finanziaria particolarmente grave.

Sentenza n. 99/2018 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 15 maggio 2018 – Pubblicazione in G.U. del 23/05/2018, 1^ Serie Speciale n. 4

Motivo della segnalazione

La pronuncia interviene sulla riforma delle banche popolari di inizio 2015: sebbene la Corte, in ratio decidendi, ne neghi la natura di “riforma di sistema” e la conseguente insuscettibilità di costituire oggetto del decreto-legge che la veicola (il n. 3 del 2015), non sfugge alla medesima il rilievo non soltanto giuridico della decisione, cui è dedicato il comunicato ufficiale anticipatorio del deposito riservato alle pronunce di maggiore momento (v. https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20180515152601.pdf), probabilmente per profili di censura su cui la Corte si concentra soprattutto allorquando esamina il rapporto delle parti della normativa impugnata che riflettono il principio di bail-in in caso di crisi bancarie con le fonti europee che lo hanno posto nel quadro della risposta alla crisi economico-finanziaria e con la giurisprudenza delle “due Corti”.

Sentenza n. 61/2018 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 27/3/2018 – Pubblicazione in G.U. 28/3/2018 n. 13

Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 61/2018 la Corte costituzionale ha parzialmente accolto una questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 202, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2015), sollevata dalla Regione Campania. Nella versione vigente al momento del ricorso, tale disposizione stabilisce, fra l’altro, che per la realizzazione delle azioni inerenti al piano straordinario per la promozione del made in Italy e l’attrazione degli investimenti in Italia, un Fondo per le politiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela, in Italia e all’estero, delle imprese e dei prodotti agricoli e agroalimentari sia istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Sentenza n. 58/2018 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 23/03/2018 – Pubblicazione in G. U. 28/03/2018  n. 13

Motivo della segnalazione


La sentenza segnalata ha ad oggetto questioni vertenti su disposizioni del decreto-legge n. 92/2015 (Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l’esercizio dell’attività d’impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale) e su disposizioni della legge 6 agosto 2015, n. 132 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria), nelle quali, in relazione all’attività dello stabilimento ILVA di Taranto, è stabilito che «l’esercizio dell’attività di impresa degli stabilimenti di interesse strategico nazionale non è impedito dal provvedimento di sequestro […] quando lo stesso di riferisca ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori».

Sentenza n. 22/2018 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 09/02/2018 Pubblicazione in G. U. 14/02/2018

Motivo della segnalazione


La decisione qui segnalata sorge a seguito di tre ordinanze di rimessione, una da parte del TAR Friuli-Venezia Giulia e due da parte del Tribunale di Genova. A essere sottoposto al giudizio della Corte costituzionale è l’art. 120 del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall’art. 3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica)

Sentenza n. 21/2018 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 09/02/2018; Pubblicazione in G. U. 14/02/2018 n. 7

Motivo della segnalazione

La decisione qui segnalata scaturisce dal ricorso con cui il Presidente del Consiglio dei ministri propone questioni di legittimità costituzionale in via principale dell’art. 1 della legge della Regione autonoma Sardegna 16 marzo 2017, n. 4. La disposizione de qua, che ridisegna i confini fra i comuni di Tresnuraghes e Magomadas (con un aumento della popolazione di Tresnuraghes e una diminuzione del numero dei residenti a Magomadas), è stata approvata senza prima consultare la popolazione coinvolta dal mutare delle circoscrizioni. Essa – secondo la parte ricorrente – sarebbe incostituzionale perché in contrasto con gli artt. 3 e 45 dello statuto speciale per la Sardegna.

Sentenza n. 261/2017 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 13/12/2017 – Pubblicazione in G.U. 20/12/2017, n. 51

Motivo della segnalazione
Con la sentenza n. 261/2017 la Corte costituzionale, ha esaminato, rigettandoli in larga parte, i ricorsi proposti dalle Regioni Puglia, Toscana, Liguria e Lombardia contro il d.lgs. 25 novembre 2016, n. 219 recante Attuazione della delega di cui all’articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Ordinanza n. 63/2018 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale  

Deposito del 27/3/2018 – Pubblicazione in G.U. 28/3/2018 n. 13 

Motivo della segnalazione

Con l’ordinanza n. 63/2018 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile una questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto gli artt. 1, comma 2, 2, 4-bis, 12 e 14 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, che disciplina l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero. Tale questione traeva origine da un procedimento dinanzi al giudice ordinario, con cui, in relazione al referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, un cittadino residente all’estero chiedeva l’accertamento del fatto che il c.d. voto per corrispondenza non consente l’esercizio del diritto di voto in modo libero e diretto, con pieno e completo rispetto delle garanzie di segretezza e personalità.

Sentenza n. 5/2018 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 18 gennaio 2018 – Pubblicazione in G.U. del 24/01/2018, n. 4

Motivo della segnalazione
La pronuncia verte sul tema dei presupposti di necessità ed urgenza del decreto-legge n. 73 del 2017 sui vaccini, c.d. Lorenzin, che prevede, per i soggetti infra-sedicenni, dodici vaccinazioni obbligatorie e gratuite, otto delle quali (anti-pertosse, Haemophilus influenzae di tipo B, meningococcica di tipo B e C, morbillo, rosolia, parotite e varicella) non già previste dalla normativa vigente, risalente agli Anni Trenta (difterite), Sessanta (tetano e poliomielite) e Novanta (epatite virale B) del Novecento, allo scopo, dichiarato in sede di relazione di accompagnamento de disegno di legge di conversione e di circolare applicativa del 12 giugno 2017 (di cinque giorni successiva all’entrata in vigore del decreto), di tornare a raggiungere, dopo le flessioni risultanti in corso dal 2013, la soglia del 95% di copertura vaccinale contro malattie a rischio epidemico, ritenuta oggetto di raccomandazione da parte dell’O.M.S. quale “soglia critica” valida per tutte le malattie in parola.

Osservatorio sulle fonti

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