Raccordi parlamentari Italia-UE

Rubriche

Sentenza n. 108/2019 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Deposito del 09/05/2019 – Pubblicazione in G. U. 15/05/2019

Motivo della segnalazione
La Corte, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale delle disposizioni di una legge regionale che, autoqualificandosi come legge di interpretazione autentica, incide retroattivamente in peius sul meccanismo di attualizzazione dei vitalizi degli ex consiglieri regionali, affronta la questione della distinzione fra normative di interpretazione autentica (pacificamente retroattive) e normative innovative incidenti sul legittimo affidamento dei soggetti beneficiari di un'attribuzione patrimoniale. Nel caso di specie, essa ritiene che si tratti di una disciplina innovativa, la cui retroattività è ritenuta ragionevole in considerazione del sottostante bilanciamento operato dal legislatore.

Sentenza n. 97/2019 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Deposito del 18 aprile 2019 – pubblicazione in G.U. del 24/04/2019, n. 17

Motivo della segnalazione
Nella sentenza n. 97 del 2019 la Corte costituzionale ha esaminato le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale ordinario di Verona e aventi ad oggetto – in riferimento agli articoli 3 e 77, secondo comma, della Costituzione – l’articolo 84 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e in particolare: la lett. b) del comma 1, che ha inserito il comma 1-bis all’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali); la lett. i) del comma 1, nella parte in cui ha aggiunto il comma 4-bis, secondo periodo, all’articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; nonché, infine, il comma 2 del medesimo articolo 84.

Sentenza n. 79/2019 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 9/4/2019 – pubblicazione in G.U. 17/4/2019, n. 16

Motivo della segnalazione
Con la sentenza n. 79/2019 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili o infondate le questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del d.lgs. 28 settembre 2012, n. 178 recante Riorganizzazione dell’Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.) a norma dell’art. 2 della legge 4 novembre 2010 n. 183. Mentre sono state dichiarate inammissibili le questioni sollevate con riferimento all’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, le altre censure – formulate con riguardo agli artt. 1, 3, 76 e 97 Cost. – sono state dichiarate infondate.

Sentenza n. 77/2019 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Deposito del 9/4/2019 – pubblicazione in G.U. 17/4/2019, n. 16 

Motivo della segnalazione
Con la sentenza n. 77/2019 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata una questione di legittimità costituzionale promossa dalla Provincia autonoma di Trento e avente ad oggetto l’art. 1, comma 828, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2010). La disposizione impugnata ha abrogato l’art. 1, comma 483, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che conteneva una clausola di salvaguardia delle competenze delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Per effetto di questa abrogazione, risultano senz’altro applicabili alla Provincia autonoma ricorrente i premi e le sanzioni attinenti al raggiungimento del saldo in equilibrio, disciplinate all’art. 1, commi 475 e 479, della medesima legge n. 232/2016 in attuazione dell’art. 9, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Sentenza n. 63/2019 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Deposito del 21/03/2019 – pubblicazione in G. U. 27/03/2019, n. 13

Motivo della segnalazione
La decisione ha ad oggetto questioni sollevate dal giudice a quo in ordine a previsioni introdotte dal d.lgs. n. 72/2015 di attuazione di una direttiva dell’Unione europea in materia di attività finanziarie. A venire in rilievo è una modifica alla disciplina delle sanzioni amministrative per abuso di informazioni privilegiate.
La disposizione impugnata, nello stabilire l’inapplicabilità di una disposizione precedente a determinate fattispecie, con conseguente attenuazione del trattamento sanzionatorio, prevedeva tuttavia, che le disposizioni nuove «si applicano alle violazioni commesse dopo l’entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d’Italia secondo le rispettive competenze […]».

Sentenza n. 33/2019 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Deposito del 04/03/2019 – pubblicazione in G. U. 06/03/2019, n. 10

Motivo della segnalazione
La decisione che qui si segnala riguarda le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR Lazio in riferimento all’art. 14, commi 26, 27, 28, 28-bis, 29, 30 e 31, del d.l. 78/2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, in l.122/2010, anche come modificato dall’art. 19, comma 1, del d.l. 95/2012 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, in l. 135/2012, e all’art. 1, commi 110 e 111, della legge della Regione Campania 7 agosto 2014, n. 16, recante «Interventi di rilancio e sviluppo dell’economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo (collegato alla legge di stabilità regionale 2014)».
Ad avviso del giudice rimettente, la normativa statale si porrebbe in contrasto, nel complesso, con gli artt. 3, 5, 77, secondo comma, 95, 97, 114, 117, primo comma – in relazione all’art. 3 della Carta europea dell’autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985, ratificata e resa esecutiva con legge 30 dicembre 1989, n. 439– e sesto comma, 118, 119 e 133, secondo comma, della Costituzione. Stando alla ricostruzione del giudice rimettente, la normativa regionale contrasterebbe con gli artt. 3, 5, 95, 97, 114, 117, primo comma – in relazione all’art. 3 della Carta europea dell’autonomia locale – e sesto comma, e 118 Cost., per aver pretermesso il necessario coinvolgimento degli enti locali nella individuazione degli ambiti ottimali per l’esercizio associato delle funzioni fondamentali (punto 1 del considerato in diritto).

Sentenza n. 31/2019 – giudizio per conflitto di attribuzione fra enti
Deposito del 01/03/2019 – pubblicazione in G. U. 06/03/2019, n. 10

 

Motivo della segnalazione
La Regione autonoma Sardegna ha proposto conflitti di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al d.m. economia e finanze, emanato di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il dip. della funzione pubblica 21 settembre 2016 (Determinazione del maggiore gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato, al netto del minor gettito dello stesso tributo da riconoscere alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, per l’anno 2012) e al d.m. economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il dip. della funzione pubblica 8 maggio 2017 (Determinazione del maggiore gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato, ai sensi dell’art. 1, commi 321 e 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l’anno 2013). Si tratta dell’ultimo atto della lunga vicenda della “vertenza entrate”.

Sentenza n. 28/2019 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Deposito del 28/02/2019 – pubblicazione in G. U. 06/03/2019, n. 10

Motivo della segnalazione
La decisione in questione riguarda la legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Abruzzo 23 gennaio 2018, n. 5, recante «Norme a sostegno dell’economia circolare - Adeguamento Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR)», nonché dell’adeguato piano regionale di gestione integrata dei rifiuti, composto dagli Allegati a tale legge, in riferimento agli artt. 117, II comma, lettera s), e 118, I comma, della Costituzione. La parte ricorrente ritiene che l’Abruzzo, nel provvedere all’adeguamento del piano mediante legge anziché mediante atto amministrativo, abbia leso la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema nonché il principio generale di «primarietà dell’ambiente».

Ordinanza n. 17/2019 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito dell’8 febbraio 2019 – pubblicazione in GU del 13 febbraio 2019, n. 7.

Motivo della segnalazione

Con il ricorso in esame, trentasette senatori hanno sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in relazione alle modalità con cui il Senato della Repubblica ha approvato il disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» (A.S. 981), chiedendo alla Corte di ristabilire il corretto esercizio delle competenze costituzionalmente garantite e asseritamente violate dal Governo, dal Presidente della Commissione Bilancio, dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, dal Presidente e dall’Assemblea del Senato della Repubblica. 

Sentenza n. 239/2018 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 21 dicembre 2018 – Pubblicazione in G.U. del 27/12/2018, n. 51

Motivo della segnalazione

Nella sentenza n. 239 del 2018 la Corte costituzionale ha esaminato le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Consiglio di Stato e aventi ad oggetto l’articolo 21, primo comma, numeri 1-bis) e 2), e l’articolo 22 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia), con riferimento agli articoli 1, secondo comma, 3 e 48, secondo comma, della Costituzione.

Ad avviso del Consiglio di Stato, la previsione della soglia di sbarramento del 4 per cento, fissata per l’accesso al riparto proporzionale dei seggi nelle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, limiterebbe «in modo irragionevole e ingiustificato il presidio di democraticità» che trova espressione nell’elezione dei rappresentanti in Parlamento, senza che ciò trovi fondamento nel bilanciamento con altri interessi meritevoli di tutela. La presenza di una soglia di sbarramento violerebbe, inoltre, il principio di uguaglianza del voto, poiché determinerebbe la «sostanziale esclusione dalla rappresentanza politica di ampie fasce dell’elettorato», in nome della predicata esigenza di governabilità da parte delle istituzioni europee.

Sentenza n. 229/2018 – giudizio per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato

Deposito del 6/12/2018 – Pubblicazione in G.U. 12/12/2018 n. 49

Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 229/2018 la Corte costituzionale si è pronunciata su un conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato, sollevato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Bari nei confronti del Governo. In particolare, le contestazioni del ricorrente avevano ad oggetto l’art. 18, comma 5, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche). Stando a questa disposizione, il Capo della polizia-direttore generale di P.S. e i vertici delle altre Forze di polizia dovrebbero adottare apposite istruzioni affinché i responsabili di ciascun presidio di polizia trasmettano alla propria scala gerarchica le notizie relative all’inoltro delle informative di reato all’autorità giudiziaria, indipendentemente dagli obblighi prescritti dalle norme del codice di procedura penale. Ad avviso del ricorrente, questa disposizione sarebbe stata adottata in eccesso di delega – con conseguente lesione dell’art. 76 Cost. – e avrebbe violato le prerogative costituzionali dell’autorità giudiziaria requirente, con particolare riguardo ai principi desumibili dagli artt. 109 e 112 Cost. (dipendenza funzionale della polizia giudiziaria dall’autorità giudiziaria e obbligatorietà dell’azione penale).

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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