Raccordi parlamentari Italia-UE

Rubriche

CONS. STATO, sez. V, 4 luglio 2019, n. 4585

L’oggetto principale della controversia non consiste nell’individuazione dei soggetti ai quali è imputabile lo stato di dissesto dell’edificio e su cui deve ricadere l’obbligo di eseguire i lavori - ciò che costituisce il fulcro dell'accertamento del giudice civile – bensì nella sussistenza o meno del pericolo per la pubblica incolumità, che costituisce il presupposto per il provvedimento emanato ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. 267 del 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
E senza dubbio tale pericolo sussiste, anche in considerazione dell’adiacenza del fabbricato ad una strada pubblica.

CASS. CIV., sez. I, 7 ottobre 2019, n. 24936

I ricorrenti avevano proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino che aveva ritenuto non discriminatoria la condotta posta in essere dal Comune di Torino che, nella Delib. Giunta Comunale 4 giugno 2003, n. 03663/006, aveva previsto solo a favore degli invalidi muniti di patente di guida e proprietari di autoveicolo uno speciale permesso gratuito per la sosta sulle strisce blu in centro cittadino (ove i posti riservati agli invalidi siano occupati) senza alcun tipo di limitazione, che era stata, invece, introdotta per i titolari di contrassegno invalidi non muniti di patente né proprietari di autoveicolo, i quali avrebbe potuto fruire di analogo permesso solo se in grado di documentare esigenze di spostamento per raggiungere con carattere continuativo (almeno 10 volte al mese) il proprio luogo di lavoro, strutture sanitarie presso le quali sostenere cure o terapie riabilitative o altri centri specializzati per lo svolgimento di attività formative o professionali.

CONS. STATO, sez. III, 24 ottobre 2019, n.7214

Il Consiglio di Stato ritiene infondato il secondo motivo di appello col quale si lamenta la grave limitazione imposta dalla disciplina regolamentare del Comune di Rodengo Saiano (BS), ai fini dell'installazione di stazioni radio base, in quanto, come rilevato dallo stesso Consiglio (ordinanza n. 2033 del 27 marzo 2019), “La disciplina in oggetto è stata intesa dalla prevalente giurisprudenza, anche recente (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. VI 13 marzo 2018 n. 1592) nel senso che alle Regioni ed ai Comuni è consentito  nell'ambito delle proprie e rispettive competenze  individuare criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile (anche espressi sotto forma di divieto) quali ad esempio il divieto di collocare antenne su specifici edifici (ospedali, case di cura ecc.) mentre non è loro consentito introdurre limitazioni alla localizzazione, consistenti in criteri distanziali generici ed eterogenei (prescrizione di distanze minime, da rispettare nell'installazione degli impianti, dal perimetro esterno di edifici destinati ad abitazioni, a luoghi di lavoro o ad attività diverse da quelle specificamente connesse all'esercizio degli impianti stessi, di ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido nonché di immobili vincolati ai sensi della legislazione sui beni storico-artistici o individuati come edifici di pregio storico-architettonico, di parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate ed impianti sportivi)".

CONS. GIUST. AMM. SICILIA sez. giurisd., 23 luglio 2019, n. 692

Il CGA ha ritenuto di verificare, alla luce della disamina compiuta dalla sesta sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza n. 2033/2019, la compatibilità tra la normativa nazionale e quella europea.
Alla luce delle richiamate considerazioni, in applicazione dell'art. 79 cod. proc. amm.m ha disposto la sospensione del giudizio nelle more della definizione del procedimento incidentale di rinvio, riservando ogni ulteriore decisione, anche in ordine al regolamento delle spese processuali, alla pronuncia definitiva.

Ord. CONS. STATO, sez. VI, 27 marzo 2019, n. 2033

La Sesta sezione, in via preliminare, ha ritenuto opportuno verificare le questioni sollevate dalle parti appellanti, in particolare con riferimento alla compatibilità della disciplina nazionale applicata con il regolamento impugnato, rispetto alla regolamentazione europea di cui alle direttive invocate dalle parti appellanti, con particolare riferimento agli artt. 1 comma 3 bis, 3, e 8 direttiva 2002\21\CE ed agli artt. 3 e 8 direttiva 2002\22\CE.
Con l’ordinanza in commento ha, quindi, disposto il rinvio pregiudiziale alla CGUE, con la formulazione del seguente quesito: “se il diritto dell’Unione europea osti a una normativa nazionale (come quella di cui all’articolo 8 comma 6 legge 22 febbraio 2001. n. 36) intesa ed applicata nel senso di consentire alle singole amministrazioni locali criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile, anche espressi sotto forma di divieto, quali il divieto di collocare antenne in determinate aree ovvero ad una determinata distanza da edifici appartenenti ad una data tipologia”.

CONS. STATO, sez. V, 8 luglio 2019, n.4774

Il termine per la proposizione del ricorso decorre "per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento" (art. 21 l. n. 1034 del 1971, ratione temporis applicabile; oggi art. 41, comma 2, Cod. proc. amm.).

CONS. STATO, sez. III, 15 ottobre 2019, n.6998
Il Collegio rigetta l'eccezione sollevata dall'appellante di difetto di legittimazione a resistere in capo al Comune per mancanza della necessaria autorizzazione, osservando che nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, di cui al D. Lgs. 18/8/2000 n. 267  salva diversa previsione dello statuto comunale o dei regolamenti a cui il medesimo faccia espresso rinvio  la rappresentanza legale dell'ente compete al Sindaco, il quale non necessita di preventiva autorizzazione ad agire o a resistere in giudizio (Cons. Stato, sez. IV, 21/09/2015, n. 4395; Sez. VI, 9/6/2006 n. 3452; Cass. Civ. SS. UU. 27/6/2005 n. 13710).

CASS. CIV., sez. trib., 01 agosto 2019, n.20769
Nel nuovo quadro delle autonomie locali, ai fini della rappresentanza in giudizio del Comune, l'autorizzazione alla lite da parte della giunta comunale non costituisce più, in linea generale, atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all'azione, salva restando la possibilità per lo statuto comunale - competente a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio (testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali, approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "ex" art. 6, comma 2) - di prevedere l'autorizzazione della giunta, ovvero di richiedere una preventiva determinazione del competente dirigente (ovvero, ancora, di postulare l'uno o l'altro intervento in relazione alla natura o all'oggetto della controversia). Ove l'autonomia statutaria si sia così indirizzata, l'autorizzazione giuntale o la determinazione dirigenziale devono essere considerati atti necessari, per espressa scelta statutaria, ai fini della legittimazione processuale dell'organo titolare della rappresentanza. U, Sentenza n. 12868 del 16/06/2005 V, anche Cass. 8083/2018).
L'autorizzazione alla lite da parte della Giunta non è più necessaria salvo che lo Statuto disponga in deroga alla previsione generale diversamente.

CASS. CIV., sez. trib., 06 agosto 2019, n. 20961; CASS. CIV., sez. trib., 06 agosto 2019, n. 20962; CASS. CIV., sez. trib., 06 agosto 2019, n. 20963; CASS. CIV., sez. trib., 06 agosto 2019, n.20964; CASS. CIV., sez. trib., 06 agosto 2019, n.20965; CASS. CIV., sez. trib., 06 agosto 2019, n.20966

Ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 50, comma 2, al Sindaco spetta la rappresentanza legale del Comune, anche processuale, e nel nuovo quadro delle autonomie locali, ai fini della rappresentanza in giudizio del Comune, l'autorizzazione alla lite da parte della giunta comunale non costituisce più, in linea generale, atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all'azione, salva restando la possibilità per lo statuto comunale competente di stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio (ex art. 6, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali, approvato con il D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267) di prevedere l'autorizzazione della giunta, ovvero di richiedere una preventiva determinazione del competente dirigente. Ove l'autonomia statutaria si sia così indirizzata, l'autorizzazione giuntale o la determinazione dirigenziale devono essere considerati atti necessari, per espressa scelta statutaria, ai fini della legittimazione processuale dell'organo titolare della rappresentanza (Cass. sez. un. 12868/2005; Cass. n. 8083/2018). Di conseguenza non occorre che il Sindaco, se non vi sono deroghe alla generale previsione di legge, giustifichi i propri poteri depositando lo Statuto.

CASS. CIV., sez. III, 10 settembre 2019, n.22526

Con la sentenza la Corte di Cassazione ribadisce che, nel nuovo ordinamento delle autonomie locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 50, fonte primaria), competente a conferire al difensore del comune la procura alle liti è solo il sindaco, sicchè la Delib. della giunta comunale, quand'anche prevista dalla normativa secondaria rappresentata dallo statuto, resta un atto meramente gestionale e tecnico, privo di valenza esterna (Cass., 23/03/2016, n. 5802, pag. 3, Cass., 21/06/2018, n. 16459, pagg. 4-5).

T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 23 aprile 2019, n. 2242

Il ricorrente si duole dell'illegittimità dell'ordinanza contingibile ed urgente n. 7 del 10.07.2014 per sproporzione tra i mezzi adottati rispetto ai reali fattori di rischio e alle circostanze di fatto.
Tale ordinanza avrebbe imposto l'esecuzione di una serie di operazioni non solo dispendiose ma sostanzialmente inutili, e, comunque, inidonee a risolvere i problemi strutturali dell'edificio. Invero, parte di prospetti e dei cornicioni erano in accettabile stato manutentivo, sicché illegittimamente l'Amministrazione comunale avrebbe consentito l'apposizione di ponteggi per l'intero perimetro dello stabile, sembrando invece sufficiente, secondo il criterio di proporzionalità e con minore sacrificio per il privato, l'apposizione di semplici reti paramassi, facendosi poi riferimento all'operatività di un cd. "ragnetto".
Per il TAR la censura è infondata. Premesso che tale ordinanza impone, in danno, l'attuazione delle opere di prima necessità, non può addursi alcuna sproporzione dei mezzi adottati rispetto ai reali fattori di rischio in quanto tutte le facciate del complesso andavano messe in sicurezza e le mantovane/ponteggi installati non sono stati sicuramente sproporzionati rispetto ai rischi (ulteriore pericolo di caduta calcinacci, come già avvenuto, con possibili esiti fatali), con ineludibile recessione degli interessi patrimoniali individuali, propri delle abitazioni e delle attività commerciali presenti in loco. Si tratta di strutture provvisorie servite nell'immediatezza dell'evento, che potevano comunque essere utilizzate dai condomini stessi al fine di eseguire le opere di messa in sicurezza.

Osservatorio sulle fonti

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