Raccordi parlamentari Italia-UE

Rubriche

Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel campo dello sviluppo, del contrasto all'immigrazione illegale, al traffico di esseri umani, al contrabbando e sul rafforzamento della sicurezza delle frontiere tra lo Stato della Libia e la Repubblica Italiana

http://www.governo.it/sites/governo.it/files/Libia.pdf
http://www.governo.it/media/gentiloni-incontra-il-primo-ministro-libico/6685

In data 2 febbraio 2017 il Presidente del Consiglio dei Ministri italiano Paolo Gentiloni e il Capo Governo di Riconciliazione nazionale dello Stato della Libia, riconosciuto dall’Unione europea e dall’Italia, Fayez Mustapa Serraj hanno sottoscritto un Memorandum per fronteggiare l’emergenza rappresentata dagli sbarchi sulle coste italiane di cittadini provenienti dalla Libia. Il Memorandum è stato dunque firmato per la Libia dal Governo libico di riconciliazione nazionale presieduto da Serraj. Il Governo di riconciliazione nazionale, però, controlla solo una parte del territorio libico. Come noto, infatti, la situazione in Libia è molto fluida. Se il governo islamista che dal 2014 si era insediato a Tripoli è stato allontanato, restano ancora due distinte e contrapposte autorità: oltre al governo di Tripoli guidato da Serra, vi è il Parlamento di Tobruk sostenuto dal generale Haftar che ha rifiutato di riconoscere il proprio sostengo a Serraj indicato dalle Nazioni Unite come Capo di Governo di unità nazionale e sostenuto da Unione europea e Italia. Tuttavia, se lo spazio di manovra del governo di Serraj appare limitato, ciò non impedisce che, in quanto Governo riconosciuto dalla Comunità internazionale e dall’Italia sottoscriva con il nostro Paese accordi internazionali. È semmai da verificare quale potrà essere l’effettiva applicazione in territorio libico di quanto previsto nell’accordo.

La procedura d'infrazione è volta a rilevare eventuali inadempimenti da parte degli Stati membri di obblighi ad essi imposti dal diritto dell’Unione europea. La sua disciplina è contenuta negli articoli da 258 a 260 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE). I ricorsi possono essere proposti dalla Commissione (art. 258 TFUE) oppure da un altro Stato membro (art. 259 TFUE); tuttavia, ad oggi questa seconda ipotesi si è verificata in pochi casi. Nell’ipotesi più frequente, è la Commissione che dà avvio alla procedura, spesso sulla base di segnalazioni provenienti da persone fisiche o giuridiche.

Sentenza 24 gennaio 2017, ricorso n. 25358

La sentenza resa dalla Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso “Paradiso e Campanelli c. Italia” ha tratto origine dal ricorso proposto nel 2013 dai coniugi Paradiso e Campanelli per lamentare la violazione, da parte dell’Italia, dell’art. 8 della Convenzione europea che tutela la vita privata e familiare. I ricorrenti avevano stipulato un contratto di gestazione per conto di terzi presso una clinica in Russia dalla quale, in seguito alla nascita del bambino, avevano ottenuto un certificato attestante il rapporto di filiazione. Il certificato non indicava che la nascita era derivata da un contratto di surroga di maternità1 . Al rientro dei coniugi in Italia, le autorità italiane, informate dal consolato italiano di Mosca delle particolari circostanze della nascita, avevano rifiutato la trascrizione del certificato per esigenze di tutela dell’ordine pubblico e contestualmente avviato indagini per i reati di falsa attestazione e per la violazione della legge sulle adozioni.
Le indagini avevano poi evidenziato l’assenza del legame biologico tra il neonato e il sig. Campanelli che pure aveva fornito il proprio seme alla clinica russa. A questo punto il piccolo, di appena 3 mesi, era stato sottratto ai coniugi per essere poi affidato a una coppia di genitori adottivi. I coniugi Paradiso e Campanelli si sono dunque rivolti alla Corte europea lamentando la violazione dell’art. 8 CEDU per la sottrazione del minore da parte delle autorità italiane e per la mancata trascrizione del certificato di nascita.

Sentenza n. 218/2017– giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 20 ottobre 2017 – pubblicazione in GU n. 42 del 18 ottobre 2017

Motivo della segnalazione

Il Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 2, in relazione all’allegato C4, punto 7, lettera f), della legge della Regione Veneto 26 marzo 1999, n. 10 (Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale), per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. La disposizione censurata prevede l’assoggettamento alla procedura di verifica della valutazione di impatto ambientale dei soli progetti relativi alla realizzazione di strade extraurbane secondarie di lunghezza superiore a 5 km, ponendosi, ad avviso del rimettente, in contrasto con la disciplina statale dell’art. 23, comma 1, lettera c), e relativo allegato III, elenco B, punto 7, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), che impone di sottoporre alla detta procedura tutti i progetti di strade extraurbane secondarie, senza consentire alcuna esclusione a priori fondata su criteri meramente dimensionali.

Sentenza n. 212/2017– giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 12 ottobre 2017 – pubblicazione in GU n. 42 del 18 ottobre 2017

Motivo della segnalazione

Le Province autonome di Bolzano e di Trento, con distinti ricorsi, hanno promosso questioni di legittimità costituzionale di numerose norme della legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale).

Sentenza n. 191/2017– giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 14 luglio 2017 – Pubblicazione in G.U. del 19/07/2017, n. 29

Motivo della segnalazione

Nella sentenza n. 191 del 2017 la Corte ha esaminato, tra le altre, le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle province autonome di Trento e di Bolzano avverso una serie di disposizioni della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, per violazione degli articoli 8, numero 1), 9, numero 10), 16, 79, 80, 81, 99, 100 e 104 dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige, nonché degli articoli 116, 117, 119 e 120 della Costituzione. Al di là del merito delle censure proposte, la pronuncia in esame si segnala, in particolare, per il ruolo assunto, nell’ambito dello scrutinio di costituzionalità qui svolto dalla Corte, dalla c.d. clausola di salvaguardia prevista, a presidio delle prerogative statutarie di regioni a statuto speciale e province autonome, dall’articolo 1, comma 992, della legge n. 208 del 2015.

Sentenza n. 182/2017– giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 13/07/2017 – Pubblicazione in G.U. 19/07/2017 n. 29

Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 182/2017 la Corte costituzionale ha rigettato una questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l’art. 1, comma 1, lettera b), del d.l. 9 giugno 2016, n. 98 (Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA), convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2016, n. 151. La disposizione impugnata disciplina la procedura per la modifica o l’integrazione del “Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria”, adottato con d.P.C.m. del 14 marzo 2014 in attuazione dell’art. 1, comma 1, del d.l. n. 61/2013, escludendo il coinvolgimento della Regione interessata. Per l’approvazione del Piano, invece, il legislatore del 2013 aveva previsto l’acquisizione del parere, ancorché non vincolante, della Regione.

Sentenza n. 180/2017– giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 13/07/2017 – Pubblicazione in G.U. 19/07/2017 n. 29

Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 180/2017 – una pronuncia interpretativa di rigetto – la Corte costituzionale ha esaminato una questione di legittimità avente ad oggetto l’art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso). La disposizione impugnata prevede che la rettificazione si fa in forza di una sentenza del tribunale passata in giudicato, emessa successivamente all’intervenuta modificazione dei caratteri sessuali della persona interessata.

Sentenza n. 179/2017 e ordinanza n. 184/2017– giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 13/07/2017 – Pubblicazione in G.U. 19/07/2017 n. 29

Motivo della segnalazione

Nei casi decisi con la sentenza n. 179 e l’ordinanza n. 184 del 2017 sono giunte dinanzi alla Corte costituzionale – che le ha dichiarate ora inammissibili, ora manifestamente inammissibili –varie questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto l’art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (t.u. in materia di disciplina degli stupefacenti). Le ordinanze dei giudici a quibus muovevano dalla constatazione che si era creata una forbice edittale troppo ampia tra il minimo di pena previsto per i fatti non lievi concernenti le droghe pesanti – otto anni di reclusione e 25.822 euro di multa – e il massimo di pena – nella misura di quattro anni di reclusione e 10.329 euro di multa – previsto invece per i fatti lievi concernenti le droghe pesanti o leggere.

Sentenza n. 170/2017– giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 12/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017 n. 29

Motivo della segnalazione

La decisione origina da ricorsi regionali aventi ad oggetto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive) – convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Accanto a numerose questioni, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 9, 11, 32, 97, 114, 117, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 118, 119 e 120 Cost. ed ai principi di ragionevolezza, leale collaborazione e sussidiarietà, tutti rigettati, quando non dichiarati inammissibili, la Corte, per quel che qui interessa, prende in considerazione anche una questione relativa all’intero art. 38 del d.l. n. 133 del 2014 in riferimento all’art. 77, secondo comma, Cost., anch’essa rigettata.

Sentenza n. 169/2017– giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 12/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017 n. 29

Motivo della segnalazione

La decisione concerne una serie di censure sollevate dalle Regioni in ordine ad un rilevante e noto intervento normativo in materia di enti territoriali (si tratta del decreto-legge n. 78 del 2015). Vengono sottoposte all’attenzione della Corte costituzionale questioni, aventi ad oggetto norme statuenti tagli di spesa in materia sanitaria, che assumono come parametri gli artt. 3, 32, 97, 117, secondo e terzo comma, Cost., nonché il principio di leale collaborazione di cui all’art. 120 Cost. Il giudice delle leggi dichiara inammissibili o infondate tutte le questioni sollevate.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

L’Osservatorio sulle fonti è stato riconosciuto dall’ANVUR come rivista scientifica e collocato in Classe A.

Contatti

Per qualunque domanda o informazione, puoi utilizzare il nostro form di contatto, oppure scrivici a uno di questi indirizzi email:

Direzione scientifica: direzione@osservatoriosullefonti.it
Redazione: redazione@osservatoriosullefonti.it

Il nostro staff ti risponderà quanto prima.

© 2017 Osservatoriosullefonti.it. Registrazione presso il Tribunale di Firenze n. 5626 del 24 dicembre 2007 - ISSN 2038-5633