Raccordi parlamentari Italia-UE

Rubriche

Scheda n. 1

Statuti e rappresentanza processuale dell’ente

CASS. CIVILE, sez. VI, 15 ottobre 2015, n. 20905.

La sentenza si richiama all’ormai consolidato orientamento della Suprema Corte in ordine al principio di diritto secondo cui: “In tema di contenzioso tributario, il D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 3 bis, comma 1, convertito con modificazioni nella L. 31 maggio 2005, n. 88, in vigore dal 1 giugno 2005, sostituendo il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 11, comma 3, sul contenzioso tributario, dispone che l'ente locale, nei cui confronti è preposto il ricorso, può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, o, in mancanza di tale figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa comprendente l'ufficio tributi; mentre il cit. art. 3 bis, comma 2, estende ai processi in corso la suddetta disposizione, relativa alla legittimazione processuale dei dirigenti locali” (nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto ammissibile l'appello proposto dal dirigente del servizio affissioni e pubblicità del Comune di Roma). (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14637 del 22/06/2007; conformi: Cass. Sez. 5, Sentenza n. 10832 del 28/06/2012, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6807 del 20/03/2009).

Scheda n. 1

Statuti e rappresentanza processuale dell'ente.

CASS. CIV., Sez. I, 25 febbraio 2015, n. 3807

Nel nuovo sistema istituzionale e costituzionale degli enti locali, lo statuto del Comune - ed anche il regolamento del Comune, ma soltanto se lo statuto contenga un espresso rinvio, in materia, alla normativa regolamentare - può legittimamente affidare la rappresentanza a stare in giudizio ai dirigenti, nell'ambito dei rispettivi settori di competenza, quale espressione del potere gestionale loro proprio, ovvero ad esponenti apicali della struttura burocratico-amministrativa del Comune, ma, ove, come nella specie, una specifica previsione statutaria (o, alle condizioni di cui sopra, regolamentare) non sussista, il Sindaco conserva l'esclusiva titolarità del potere di rappresentanza processuale del Comune, ai sensi dell'art. 50 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (cfr. Cass. S.U n. 12868 del 2005 e, tra le numerose altre, anche Cass. n. 4556 del 2012), nel caso pure evidenziata dall'art. 70 del depositato Statuto comunale. 

Scheda n. 1

Gli statuti degli enti locali nel sistema delle fonti.

Cass. civ., sez. lavoro, 21.01.2015, n. 1028

Il Comune ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 110 da parte della sentenza impugnata per avere ritenuto che la norma consentisse di instaurare con il M. validi rapporti contrattuali a tempo determinato sulla scorta di una mera previsione regolamentare.

L'art. 110 TUEL sotto la rubrica "Incarichi a contratto", nella parte che qui interessa stabilisce:

"Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire".

Nella tabella che segue sono riportati gli estremi dei disegni di legge e delle leggi regionali approvate al fine di procedere al riordino delle funzioni provinciali nelle materie di competenza regionale in attuazione della legge n. 56 del 2014 (cd. legge Delrio).

Si tratta – come ampiamente noto ai lettori di questa rivista – di un processo di riordino che è stato più volte ritoccato, se non proprio stravolto, in fase di attuazione dell’art. 1, commi 89 e ss., della stessa Delrio. In un primo momento, con il DPCM del 26.9.2014 si è individuato un complesso percorso di «mappatura» delle funzioni provinciali e di condivisione del riordino fra gli enti territoriali. Pochi mesi dopo, con le disposizioni in materia di personale delle province (e delle città metropolitane) contenute nella legge di Stabilità per il 2015 (23 dicembre 2014, n. 190) e in una successiva circolare del Ministero delle funzione pubblica si è – di fatto – rovesciata la prospettiva contenuta nella legge Delrio in merito al riordino delle funzioni amministrative: non sono più le decisioni (statali e) regionali a determinare il novero delle funzioni di competenza regionale e, quindi, le risorse ed il personale necessario per svolgerle; il legislatore statale ha repentinamente ridotto le risorse per il personale e, su quella base, ha avviato un confuso e controverso percorso di riallocazione del personale eccedente e in tal modo una inevitabile revisione delle funzioni amministrative delle Province.

Alcune Regioni hanno recentemente modificato la propria legge elettorale (ad esempio la Regione Marche), oppure l’hanno senz'altro sostituita (la Regione Toscana), oppure ancora l’hanno approvata per la prima volta (la Regione Lombardia). Fra le varie modifiche e innovazioni se ne segnalano due in particolare.
La prima riguarda l’introduzione di limiti alle candidature. Il principale fra questi limiti è il divieto del terzo mandato consecutivo per il Presidente della Regione, che recepisce il corrispondente principio fondamentale contenuto nella legge quadro 165/2004. In alcuni casi la formulazione della norma regionale fa ritenere che il divieto sia destinato a durare anche se sia trascorsa una legislatura (o più) dalla fine del doppio mandato consecutivo. La legge regionale 9/2013 della Regione Abruzzo stabilisce infatti che «Non può essere candidato Presidente della Giunta chi ha già ricoperto tale carica per due mandati consecutivi» (art. 3.3; v. anche legge regionale 51/2014 Toscana, art. 12.5; previsione analoga nella legge regionale Umbria 4/2015, art. 10).

 In argomento, dello stesso Autore, si veda il contributo dedicato a Il finanziamento e le principali leggi di spesa nel settore sanitario della Regione Sardegna, in questo stesso numero della Rivista.

L’articolo 4, comma 1, lettera i) dello Statuto della Sardegna attribuisce alla Regione una competenza legislativa concorrente in materia di igiene e sanità pubblica nei limiti dei principi stabili dalle leggi dello Stato.

Il finanziamento della edilizia sanitaria è rimesso alla previsione dell’art. 20 della legge finanziaria 1988, col quale si è dato esecuzione ad un programma pluriennale di interventi finalizzati alla ristrutturazione edilizia ed all’ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, nonché alla realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti, con interventi finalizzati al riequilibrio territoriale delle strutture.

 NOTA ESPLICATIVA

La ricerca intende fornire il quadro dei più recenti interventi legislativi delle Regioni a statuto ordinario e speciale in materia di energie rinnovabili.

Si fa presente che non tutte le Regioni dispongono di una normativa organica di rango legislativo che regolamenti la materia. In relazione a queste ultime, pertanto, si è operato un riferimento agli atti più significativi a tal fine preposti.

Nei mesi luglio-ottobre 2015 il Consiglio provinciale della Provincia Autonoma di Trento ha approvato 4 leggi provinciali, fra le quali si segnalano in particolare:

Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15

Legge provinciale per il governo del territorio

Con questa legge la Provincia autonoma di Trento ha dettato disposizioni per il governo e la valorizzazione del territorio provinciale, definendo, in particolare, gli strumenti di pianificazione territoriale e i piani attuativi; la disciplina della tutela e della valorizzazione del paesaggio, con l'indicazione delle specifiche competenze di Provincia, comunità e comuni e con l'individuazione degli strumenti volti a garantire elevati livelli di qualità del paesaggio urbanizzato, agrario e naturale; la disciplina in materia di edilizia.

Nel periodo luglio-ottobre 2015 il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano ha approvato 7 leggi, tra le quali si segnalano:

Legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7

"Partecipazione e inclusion"

Nei mesi luglio-ottobre 2015 il Consiglio provinciale della Provincia Autonoma di Trento ha approvato 4 leggi provinciali, fra le quali si segnalano in particolare:

Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15

"Legge provinciale per il governo del territorio"

Con questa legge la Provincia autonoma di Trento ha dettato disposizioni per il governo e la valorizzazione del territorio provinciale, definendo, in particolare, gli strumenti di pianificazione territoriale e i piani attuativi; la disciplina della tutela e della valorizzazione del paesaggio, con l'indicazione delle specifiche competenze di Provincia, comunità e comuni e con l'individuazione degli strumenti volti a garantire elevati livelli di qualità del paesaggio urbanizzato, agrario e naturale; la disciplina in materia di edilizia.

Legge 23 dicembre 2014, 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)"
Art. 1, commi 404-413.

Il 15 ottobre 2014 Governo, Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e Bolzano, hanno raggiunto un nuovo accordo sulla disciplina dei reciproci rapporti finanziari. L'accordo è passato alle cronache con il nome di "Patto di Garanzia", perché dovrebbe garantire le Province da interventi e tagli unilaterali dello Stato, nel rispetto delle procedure pattizie previste dallo Statuto (art. 104); in cambio le Province autonome hanno acconsentito a tagli del loro finanziamento per contribuire all'onere del debito pubblico.

Il punto 15 dell'accordo ha previsto l'impegno degli enti territoriali a ritirare, per effetto dell'entrata in vigore delle disposizioni legislative che recepiscono lo stesso accordo, entro i venti giorni successivi, tutti i ricorsi contro lo Stato pendenti dinnanzi alle diverse giurisdizioni relativi alle impugnative di leggi o di atti consequenziali in materia di finanza pubblica.

Nel periodo novembre 2014 – febbraio 2015 il Consiglio provinciale della Provincia autonoma di Bolzano ha approvato 4 leggi, tra le quali si segnala:

La legge disciplina le derivazioni di acque pubbliche per la produzione di energia elettrica mediante impianti con una potenza nominale media annua inferiore a 3.000 kW, in conformità al Piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche (art. 14 d.P.R., 31 agosto 1972, n. 670), del Piano di tutela delle acque (art. 27 l.p. 18 giugno 2002, n. 8), e nel rispetto dei principi della libera concorrenza, della libertà di stabilimento, della trasparenza, della non discriminazione, dell'assenza di qualsiasi conflitto di interessi, nonché un uso più efficiente delle risorse.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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