Raccordi parlamentari Italia-UE

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Aggiornato al 03/03/2014 

Nel periodo di riferimento considerato (Novembre 2013 – Marzo 2014), Il Garante per la protezione dei dati personali, oltre a intervenire con numerosi provvedimenti collegiali a carattere particolare rivolti a soggetti determinati (es.: decisioni su ricorsi, richieste di parere, verifiche preliminari, divieti di trattamento, etc.), ha adottato, altresì, diversi provvedimenti di carattere generale, fra cui due provvedimenti prescrittivi[1], nove autorizzazioni generali[2], due avvisi di consultazione pubblica su provvedimenti di carattere generale[3].

Nel periodo di riferimento, compreso tra il mese di novembre 2013 e i primi due mesi del 2014, l’AVCP ha adottato quattro atti di natura regolamentare. Il primo che analizzeremo contiene le “Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture”; il secondo fornisce le “Indicazioni interpretative concernenti le modifiche apportate alla disciplina dell’arbitrato nei contratti pubblici dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; il terzo contiene il “Regolamento di Disciplina dell’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR)”; infine, daremo conto del “Regolamento sugli obblighi di pubblicità e trasparenza relativi all’organizzazione e all’attività dell’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”.

La procedura d'infrazione è volta a rilevare eventuali inadempimenti da parte degli Stati membri di obblighi ad essi imposti dal diritto dell’Unione europea. La sua disciplina è contenuta negli articoli da 258 a 260 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE). I ricorsi possono essere proposti dalla Commissione (art. 258 TFUE) oppure da un altro Stato membro (art. 259 TFUE); tuttavia, ad oggi questa seconda ipotesi si è verificata in pochi casi. Nell’ipotesi più frequente, è la Commissione che dà avvio alla procedura, spesso sulla base di segnalazioni provenienti da persone fisiche o giuridiche. La Commissione non ha tuttavia un obbligo di dare seguito ad ogni segnalazione e, infatti, nella prassi essa procede solo nel caso di violazioni ritenute sostanziali; inoltre, anche una volta avviata la procedura, la sua prosecuzione non è un atto dovuto da parte della Commissione, che può dunque decidere se intraprendere o meno gli steps successivi che sono di sua competenza (in sostanza, l’invio del parere motivato e la decisione di ricorrere alla Corte di giustizia).

Non costituisce una pratica abusiva ai sensi del diritto dell’Unione il fatto che un cittadino di uno Stato membro si rechi in un altro Stato membro al fine di acquisire una qualifica professionale, e faccia di seguito ritorno nel proprio Stato membro per esercitare, sulla base della qualifica così ottenuta, l’attività ad essa relativa

Il Trattato di Lisbona non ha modificato in senso restrittivo la giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di competenza esclusiva esterna dell’Unione europea. Ne deriva che l’Unione ha competenza esclusiva a negoziare una convenzione del Consiglio d’Europa relativa alla tutela dei diritti connessi degli organismi di diffusione radiotelevisiva

Con la sentenza in epigrafe le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che, nel giudizio sull'equa riparazione per il danno subito a causa dell'irragionevole durata del processo, il principio secondo il quale gli eredi della parte deceduta acquistano la qualità di parte processuale al momento della loro costituzione in giudizio, cosicché da quel momento si possa computare nei loro confronti l'eccessiva durata del processo, si applica soltanto al processo civile. Infatti, nel processo penale gli effetti della costituzione di parte civile si estendono agli eredi senza che essi effettuino la formale costituzione di parte nel processo.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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