Raccordi parlamentari Italia-UE

Rubriche

XVII leg., A.C., Giunta per il regolamento, 12 dicembre 2013 

Motivi della segnalazione:

L’8 gennaio 2014 la Giunta per il regolamento ha adottato una proposta di riforma del regolamento della Camera dei deputati come testo base per il prosieguo dei lavori. Le novità che attengono alla disciplina delle procedure di collegamento con l’Unione europea nella c.d. fase ascendente sono sostanzialmente tre. La prima (art. 126-quater) attiene all’introduzione di una procedura per l’esame parlamentare degli strumenti di programmazione politica e legislativa delle Istituzioni europee e della relazione programmatica annuale del Governo sulla partecipazione dell’Italia all’UE. La seconda (art. 127 r.C.) ha ad oggetto l’implementazione della disciplina della procedura per l’esame parlamentare degli atti e dei progetti di atti dell’Unione europea nonché degli atti preordinati alla formazione degli stessi e delle risoluzioni del Parlamento europeo. La terza (artt. 127-bis e 127-ter) riguarda l’introduzione di una procedura parlamentare per il controllo di sussidiarietà in attuazione degli artt. 8 e 25 della legge n. 234 del 2012.

Introduzione

1. Nel quadrimestre esaminato (novembre 2013-febbraio 2014) merita di essere principalmente segnalato il fatto che all’interno della proposta di riforma del regolamento della Camera dei deputati presentata il 27 novembre 2013 dal Gruppo di lavoro costituito presso la Giunta per il regolamento e da quest’ultima adottata l’8 gennaio 2014 come testo base per il prosieguo dei lavori, un gruppo di articoli intervenga a modificare la disciplina in materia di procedure di collegamento con l’Unione europea. Si tratta di una svolta significativa (in quanto l’approvazione di siffatti articoli segnerebbe il superamento di quella «opzione minimalista» finora seguita da Camera e Senato nell’adattamento delle proprie procedure alle modifiche di cui al Trattato di Lisbona), sebbene il progetto di revisione del regolamento presenti alcune rilevanti lacune, specie sul versante della mancata regolazione delle procedure di collegamento con i Consigli regionali, ed offra con riguardo ad alcuni istituti soluzioni complesse, per quanto ad esempio attiene alla competenza in via esclusiva della XIV Commissione sul controllo del principio di sussidiarietà (cfr. N. Lupo, I Parlamenti naizonali nell’Unione europea e il principio di sussidiarietà: qualche suggestione per la Camera dei deputati, in www.amministrazioneincammino.it, 29 gennaio 2014, pp. 6 e 10).

Aggiornato al 31.10.2013 

Nel periodo di riferimento, compreso tra luglio e ottobre del 2013, l’Autorità non ha adottato atti di natura regolamentare. Tuttavia, si segnala che sono state presentate:

a) la relazione al Parlamento per l’anno 2012;

b) tre segnalazioni al Governo e al Parlamento nelle materie di competenza dell’Autorità.

a) Il presidente dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha presentato il 17 luglio 2013 la Relazione annuale al Parlamento per l’anno 2012.

Aggiornato al 19.06.2012

Nel periodo di riferimento, il Garante per la protezione dei dati personali ha adottato due autorizzazioni generali: Autorizzazione al trasferimento di dati personali dal territorio dello Stato verso la Nuova Zelanda, (G. U. 78 del 3 aprile 2013); Autorizzazione al trasferimento di dati personali dal territorio dello Stato verso la Repubblica orientale dell'Uruguay, (G. U. n. 78 del 3 aprile 2013), a seguito delle decisioni della Commissione europea (2013/65/UE per la Nuova Zelanda e 2012/484/UE per la Repubblica orientale dell'Uruguay) che hanno accertato l'adeguatezza della tutela dei dati personali al fine di consentire il trasferimento dall'Unione europea.

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Aggiornato al 06.03.2013

Nel corso del 2012 si è avuto un vivace dibattito su liberalizzazioni e concorrenza che ha visto protagonisti, da un lato, il decisore politico e, dall’altro lato, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato [1]. In particolare, in questa sede è necessario ricordare le modifiche normative ispirate alla tutela del mercato che, inevitabilmente, hanno contribuito a ridisegnare il ruolo e le funzioni attribuite all’Autorità di settore. In molti casi si è trattato di innovazioni suggerite al Legislatore dalla stessa Antitrust, così come chiaramente dimostra il caso delle liberalizzazioni[2]: come non ricordare, ad esempio, che su questo specifico aspetto è stata una segnalazione formulata dall’Autorità a tracciare il percorso riformatore da seguire per raggiungere nuovi standard competitivi, più elevati di quelli delineati dalla previgente normativa.

 

(aggiornato al 06.03.2013)

In data 13 febbraio 2013, l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha adottato la determinazione n. 1 del 2013 contenente alcune «indicazioni interpretative» sulla forma dei contratti pubblici ai sensi dell’art. 11, comma 13, del Codice del Contratti pubblici. Il testo della determinazione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 50 del 28 febbraio 2013[1].

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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