Raccordi parlamentari Italia-UE

Rubriche

Sentenza n. 1/2014 – giudizio di costituzionalità in via incidentale

Deposito del 13 gennaio 2014 – Pubblicazione in G. U. del 15 gennaio 2014

Motivi della segnalazione:

Con la sentenza n. 1 del 2014 la Corte ha dichiarato l’illegittimità del premio di maggioranza e del meccanismo del voto bloccato di lista previsti dalla legge 270 del 2005.

La sentenza muove dai dubbi di legittimità che la Corte di cassazione nutre nei confronti di alcune disposizioni del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati) e del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica), nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla legge 21 dicembre 2005, n. 270 (Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica), relative all’attribuzione del premio di maggioranza su scala nazionale alla Camera e su scala regionale al Senato, nonché di quelle disposizioni che, disciplinando le modalità di espressione del voto come voto di lista, non consentono all’elettore di esprimere alcuna preferenza.

Sentenza n. 308/2013 – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale 

Deposito del 17/12/2013 - Pubblicazione in G.U. 27/12/2013

Motivi della segnalazione:

La decisione, in applicazione dei principi affermati nella precedente giurisprudenza costituzionale in materia di leggi di interpretazione autentica (indicati nelle sentt. nn. 41/2011 e 78/2012, esplicitamente richiamate), dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, co. 1 della legge della Regione Sardegna n. 20 del 2012 (Norme di interpretazione autentica in materia di beni paesaggistici).  La Corte giunge a tale esito in quanto esclude che la norma regionale impugnata, “che si autoqualifica di interpretazione autentica” abbia lo scopo di rimediare ad un’imperfezione tecnica della legge interpretata e ristabilire un’interpretazione più aderente all’originaria volontà del legislatore. Di conseguenza la norma interpretativa, “dal contenuto sostanzialmente provvedimentale” e adottata in seguito al deposito di una sentenza del Consiglio di Stato nella quale era stata affermata un’interpretazione diversa, deve ritenersi posta “in violazione di quei limiti che la giurisprudenza costituzionale ha ravvisato alla portata retroattiva delle leggi, con particolare riferimento al rispetto delle funzioni riservate al potere giudiziario”.

Il procedimento di modifica del regolamento della Camera era stato avviato già nel maggio 2013, con la costituzione di un gruppo di lavoro in seno alla Giunta per il regolamento, e aveva portato a uno schema organico tra dicembre 2013 e gennaio 2014 ha mostrato nelle ultime settimane alcuni modesti passi in avanti.

È bene ricordare che l’incedere del procedimento è stato a più riprese “sospeso”, senza particolare pubblicità delle determinazioni nel frattempo maturate (come del resto è consueto in procedimenti simili). Dopo la pausa estiva dei lavori parlamentari, la Presidente della Camera aveva annunciato l’avvenuta presentazione di oltre 300 emendamenti allo schema elaborato dal gruppo di lavoro, senza tuttavia comunicare i contenuti delle proposte presentate.

Nei primi mesi del 2014, mentre alla Camera dei deputati è proseguito l’iter di una organica riforma del regolamento (della quale si è dato conto nel precedente numero di questa Rubrica, in un apposito commento a più voci), al Senato non si è incardinata una discussione analoga. Sono tuttavia proseguite le iniziative di riforma regolamentare sia attraverso la presentazione di proposte strutturate e finalizzate a una complessiva revisione dell’impianto regolamentare, sia recanti interventi più puntuali su temi specifici.

In particolare, sono state presentate tre proposte di modifica regolamentare, per altro tutte provenienti da senatori del MoVimento 5 stelle, benché in alcuni casi sottoscritte anche da membri che al momento non sono più parte del relativo gruppo parlamentare.

Con la sentenza n. 120 del 2014 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale riferita alle norme del regolamento del Senato in materia di autodichia, chiarendo tuttavia – in maniera alquanto innovativa rispetto alla giurisprudenza pregressa – che il sindacato sul relativo potere parlamentare di giurisdizione domestica può essere oggetto di giudizio in sede di conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato.

Nella sezione Giurisprudenza costituzionale di questo Osservatorio è dedicata una analisi specifica della pronuncia. 

L'ipotesi di riforma del Regolamento della Camera dei Deputati, presentata dal Gruppo di lavoro istituito presso la Giunta per il regolamento nella seduta della stessa Giunta del 12 dicembre 2013, ha registrato il consenso di tutti i gruppi parlamentari, ad eccezione del Gruppo MoVimento 5 Stelle.

Nella successiva riunione della Giunta dell'8 gennaio 2014, nel corso della quale l'ipotesi suddetta è stata adottata come testo base per la presentazione degli emendamenti, un esponente dello stesso gruppo parlamentare, il deputato Toninelli, ha presentato un testo alternativo di riforma regolamentare (che è consultabile nell'allegato al resoconto della seduta), in pieno dissenso con la bozza organica elaborata dal Gruppo di lavoro.

All'ipotesi di riforma elaborata dal Gruppo di lavoro sono dedicati una serie di commenti pubblicati in una sezione speciale di questa Rivista. Di seguito si darà conto, succintamente, del contenuto di questo testo alternativo depositato presso la Giunta, articolando la trattazione secondo le parti in cui la proposta è stata suddivisa in sede di presentazione.

1. La qualità della normazione entra nel dibattito sulle riforme costituzionali, alle quali il fascicolo n. 1 di quest'anno della rivista democrazia e diritto ha dedicato il "laboratorio" ospitando, fra gli altri, un articolo di Luigi Ferrajoli, il quale considera le riforme istituzionali come un'occasione preziosa per una rifondazione della legalità. E propone una sorta di codici o testi unici disciplinanti interi settori, che lui chiama leggi organiche, con l'obbligo di inserire al loro interno qualsiasi nuova norma relativa a quel settore. E, analogamente, dovrebbe essere previsto in Costituzione un rafforzamento della riserva di legge in materia penale e cioè una "riserva di codice" in forza della quale tutte le norme in materia di reati, di pene e di processo penale andrebbero incluse nei codici, onde garantire l'unità, la certezza, la sistematicità ed anche la deflazione del sistema penale.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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