- Erik Longo
- Fonti dell'Unione europea e internazionali
Regolamento (UE) n. 611/2013 della Commissione, del 24 giugno 2013, sulle misure applicabili alla notifica delle violazioni di dati personali a norma della direttiva 2002/58/CE (G.U.U.E 2013 L 173, p. 2-8) - (3/2013)
L’art. 4 della direttiva 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (G.U.U.E. 2002 L 201, p. 37), stabilisce che i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico sono tenuti a notificare alle autorità nazionali competenti - e, in alcuni casi, anche agli abbonati e alle altre persone interessate - le «violazioni dei dati personali», definite dall’art. 2, lettera i), della medesima direttiva come quelle violazioni di sicurezza che comportano accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque elaborati nel contesto della fornitura di un servizio di comunicazione accessibile al pubblico nell’Unione. Al paragrafo 5, l’art. 4 conferisce alla Commissione la facoltà di adottare misure tecniche di attuazione riguardanti le circostanze, il formato e le procedure applicabili alle prescrizioni in materia di informazioni e comunicazioni di cui allo stesso articolo. Nell’esercizio di tale facoltà è stato adottato il Regolamento n. 611/2013, che disciplina le modalità ed i termini nel rispetto dei quali i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico devono provvedere alla notifica delle violazioni di dati personali come sopra definite.