Raccordi parlamentari Italia-UE

Rubriche

A.S. Doc. XVIII n. 10

Motivi della segnalazione

Il 26 giugno 2013 la 12ͣ Commissione Igiene e sanità del Senato ha espresso un parere favorevole con riferimento al principio di sussidiarietà «inteso in senso sostanziale» su una Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 528/2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi per quanto riguarda determinate condizioni per l’accesso al mercato COM (2013) 288 def., sottolineando tuttavia alcune criticità dello stesso sotto il profilo formale.

A.S. Doc. XVIII n. 27

Motivi della segnalazione

Il 22 ottobre 2013 l’11ͣ Commissione Lavoro e previdenza sociale del Senato ha espresso parere favorevole su una Proposta di regolamento del parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda la dotazione finanziaria del fondo sociale europeo per alcuni Stati membri COM (2013) 560 def. «malgrado la proposta risulti incompleta poiché non adeguatamente motivata la conformità ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, che, in base all’articolo 5 del protocollo n. 2 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, è obbligatoria».

 

A.S. Doc. XVIII n. 20 

Motivi della segnalazione

Il 7 agosto 2013 la 12ͣ Commissione Igiene e sanità del Senato ha espresso un «avviso parzialmente favorevole» in ordine al rispetto del principio di proporzionalità su una Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle tariffe pagabili all’Agenzia europea di farmacovigilanza relative ai medicinali per uso umano COM (2013) 472 def.

A.S. Doc. XVIII n. 15 

Motivi della segnalazione

Il 23 luglio 2013 la VIII Commissione Lavori pubblici e comunicazioni del Senato ha espresso un parere contrario ai sensi del Protocollo n. 2 al Trattato di Lisbona su una Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo per l’accesso al mercato dei servizi portuali e la trasparenza finanziaria dei porti COM (2013) 296 def. Si tratta del settimo parere contrario reso dal Senato ai sensi del Protocollo n. 2 al Trattato di Lisbona, il primo nella XVII legislatura in corso.

L’adozione della proposta di regolamento (con il quale si intende istituire un quadro normativo comune in materia di accesso al mercato dei servizi portuali) viene ritenuta dal Senato in contrasto con il principio di sussidiarietà (in quando «non necessaria» e «non necessariamente foriera di un valore aggiunto al livello dell’Unione europea») e con il principio di proporzionalità. Sotto il primo punto di vista, il Senato sottolinea come la stessa relazione illustrativa alla proposta riconosca che «in Europea il settore portuale è molto eterogeneo e caratterizzato da una grande diversità per quanto riguarda tipologia e organizzazione» e che il regolamento «non ha l’obiettivo di proporre un modello uniforme per i porti». Tuttavia, rileva il Senato, tutto ciò appare in contraddizione con la scelta dello strumento del regolamento che, essendo immediatamente esecutivo e vincolato nella sua applicazione, non consente di graduare a sufficienza l’intervento normativo per tenere in giusta considerazione le notevoli differenze esistenti tra i vari Paesi. Sotto il secondo punto di vista, il Senato evidenzia come, anche ove si convenisse sull’opportunità di un intervento legislativo dell’Unione in materia, lo strumento del regolamento «appare eccessivo, in quanto […] le stesse finalità potrebbero essere realizzate con il ricorso a strumenti di “legislazione morbida” o soft law (quali linee guida o direttive)».

E.A.

A.C. Doc. LXXXVII n. 1-A 

Motivi della segnalazione

Il 30 luglio 2013 la XIV Commissione Politiche dell’Unione europea della Camera ha presentato una relazione sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea per l’Anno 2012. Dopo aver segnalato come la Relazione consuntiva, a causa dello scioglimento delle Camere e dei tempi necessari per la costituzione del nuovo Governo, sia stata trasmessa da quest’ultimo al Parlamento ad oltre tre mesi dalla scadenza del termine del 28 febbraio previsto dalla legge n. 234 del 2013, la XIV Commissione sottolinea come la relazione del Governo «risponda solo in parte ai requisiti fissati dalla legge».

Pur segnalandosi infatti come la Relazione consultiva 2012 costituisca comunque un forte progresso rispetto alle Relazioni consuntive precedenti (dato che essa riporta la posizione rappresentata dal Governo nei negoziati e gli obiettivi generali perseguiti dall’Italia per ciascuna politica), la XIV Commissione sottolinea due lacune della stessa. Da un lato, si sottolinea come la Relazione consuntiva ignori quasi completamente quanto disposto dall’art. 12, comma 2, lett. d), secondo periodo, l. n. 234 del 2012, non dando essa conto (se non in modo occasionale e quasi evasivo) del seguito dato ad atti di indirizzo delle Camere su progetti di atti o su grandi questioni; dall’altro, si evidenzia la forte eterogeneità delle varie sezioni della Relazione consuntiva (privilegiandosi in  alcune sezioni l’illustrazione della posizione del Governo, descrivendosi in altre le iniziative europee senza dirsi nulla sulla linea assunta dal Governo).

Come è noto, la l. n. 234 del 2012 ha, tra l’altro, “codificato” la prassi instaurata dal Governo Monti di informare costantemente le Camere in vista dei vertici europei al fine di ricevere gli indirizzi politici di queste ultime ed ha introdotto l’obbligo per il Governo di conformarsi a tali indirizzi e di informare le Camere sugli esiti degli stessi, cosa che peraltro è avvenuta anche nel quadrimestre esaminato (cfr. l’Introduzione). Tuttavia, sottolinea la XIV Commissione, la mancata indicazione nella Relazione consuntiva del seguito dato agli atti di indirizzo delle Camere, costituisce una lacuna grave, in quanto non consente la verifica del puntuale adempimento dell’obbligo posto in capo al Governo dall’art. 7 della l. n. 234 del 2012 di assicurare che la posizione rappresentata dall’Italia nelle Istituzioni europee tenga conto degli indirizzi definiti dalle Camere stesse.

E.A.

Introduzione

1. Il quadrimestre esaminato (marzo 2013-giugno 2013) è in gran parte coinciso con l’avvio della XVII legislatura, con il periodo di stallo politico-istituzionale conclusosi con la nomina del Governo Letta il 28 aprile 2013 e con la successiva costituzione delle Commissioni permanenti delle due Camere (per quanto qui interessa, le Commissioni Politiche dell’Unione europea della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono state costituite rispettivamente il 7 ed il 21 maggio 2013). Per questa ragione l’attività delle Commissioni parlamentari di raccordo con l’Unione europea, di cui si è dato tradizionalmente conto in questa Rubrica, non pare offrire questa volta materiali meritevoli di segnalazione: si darà dunque conto in questo numero (oltre che del’informativa urgente resa dal Presidente del Consiglio Monti alle Camere il 25 marzo 2013) solamente delle comunicazioni del Presidente del Consiglio Letta e delle relative risoluzioni delle Camere del 21 maggio 2013 in vista del Consiglio europeo del 22 maggio 2013 (nonché delle comunicazioni del Ministro degli affari europei Moavero Milanesi alle Commissioni riunite di Camera e Senato del 30 maggio 2013 sugli esiti del Consiglio stesso) e del 25 giugno 2013 in vista del Consiglio europeo del 27-28 giugno 2013 (cfr. infra le relative schede).

Introduzione

1.    Nel quadrimestre esaminato (novembre 2012 - febbraio 2013) è stata approvata la Legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea. Dato l’estremo interesse ai fini di questa Rubrica di alcuni articoli di tale legge (peraltro, «una delle più rilevanti riforme di sistema approvata nella XVI legislatura», come è stato sottolineato da A. Esposito, La legge 24 dicembre 2012, n. 234, sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea. Parte I – Prime riflessioni sul ruolo delle Camere, in www.federalismi.it, n. 2/2013, p. 2), si è ritenuto opportuno dedicare interamente questo numero all’illustrazione degli articoli contenuti nel Capo II della legge, quello cioè dedicato alla Partecipazione del Parlamento alla definizione della politica europea dell’Italia e al processo di formazione degli atti dell’Unione europea (artt. 3-17): d’altronde, proprio nei numeri scorsi di questa Rubrica si era dato conto delle varie fasi dell’iter del disegno di legge in Commissione ed in Assemblea al Senato. Gli altri Capi della legge sono invece ora illustrati, in questo numero dell’Osservatorio, nella Rubrica dedicata alle Fonti dell’Unione europea e internazionali.

Art. 11, l. n. 234/12

Art. 12, l. n. 234/12

Art. 14, l. n. 234/12

Art. 15, l. n. 234/12

Art. 16, l. n. 234/12

Art. 17, l. n. 234/12

 

Motivi della segnalazione

Oltre a stabilire le modalità attraverso le quali ciascun ramo del Parlamento partecipa in via generale ai processi decisionali europei, la legge n. 234 del 2012 prevede e disciplina alcune specifiche prerogative delle Camere, non previste esplicitamente dai Trattati.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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