Raccordi parlamentari Italia-UE

Rubriche

Sent. TAR ABRUZZO, Pescara, sez. I, 18.3.2013, n. 186

Il ricorrente aveva impugnato l'ordinanza sindacale adottata ex art. 54 t.u.e.l., con la quale gli era stato ordinato di provvedere a rimuovere delle scritte sulle pareti esterne del proprio appartamento, riportanti frasi offensive nei confronti del Sindaco.

Il giudice amministrativo, rileva che, nel caso di specie, si trattava proprio di impedire la permanenza di scritte offensive e pertanto costituenti, astrattamente, ipotesi di reato e che, qualora si debba interrompere la prosecuzione di fatti costituenti reato e quindi incidenti su beni interessi di rilievo costituzionale, l'urgenza può essere ritenuta in re ipsa, purché la misura adottata sia proporzionale ed adatta allo scopo. Considera infine che, nel caso di specie, la misura adottata appariva adeguata e proporzionata, in comparazione con la lieve entità del sacrificio imposto che rientra appieno nei limiti della "concreta situazione di fatto che si tratta di fronteggiare" (cioè essa appare duttilmente adeguato alla concreta situazione di fatto, cfr. Corte Costituzionale n. 4 del 1977 sul previgente articolo 20 del t.u. comunale e provinciale). Conseguentemente respinge il ricorso.

Sent. TAR VENETO, sez. III, 16.4.2013, n. 576

Il regolamento comunale di Vicenza che prevede il rispetto di distanze delle sale gioco (ad esempio da istituti scolastici, centri giovanili...) con finalità di prevenzione della ludopatia attiene alla tutela della salute e dell'ordine pubblico. A tutela di detti interessi è intervenuta la legge statale a disciplinare la materia e dalle disposizioni dettate si ricava il principio che gli strumenti pianificatori di contrasto alla ludopatia devono essere stabiliti a livello nazionale o comunque essere inseriti nel sistema della pianificazione nazionale. E tale principio è coerente rispetto alle esigenze tutelate che sono le medesime nell'intero territorio nazionale; conseguentemente la competenza legislativamente stabilita a favore dell'amministrazione statale esclude che pari competenza possa essere esercita dal comune.

Sent. TAR PUGLIA, Lecce, sez. I, 7.2.2013, n. 289

L'art. 48 dello Statuto del comune di Salice Salentino, rubricato "Pari Opportunità", dispone che: "per promuovere la presenza di entrambi i sessi nella Giunta, di essa deve far parte almeno un assessore di sesso femminile, salvo espressa rinuncia da parte delle interessate o l'assenza nella maggioranza di Consiglieri di sesso femminile".

Dispone poi il secondo comma del medesimo articolo che: "il verificarsi delle circostanze del comma precedente non obbliga il Sindaco a nominare assessori di sesso femminile persone estranee al Consiglio".

Sent. TAR BASILICATA, sez. I, 11.4.2013, 159

Il regolamento comunale per l'installazione degli impianti di teleradiocomunicazioni non può essere qualificato come un "mero atto di indirizzo", per cui risulta necessaria la previa acquisizione del parere di regolarità tecnica, prescritto dell'art. 49, comma primo del t.u.e.l.

Sent. CONSIGLIO GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA SICILIA, 11.3.2013, n. 325

Occorre innanzitutto ricordare che nella Regione Sicilia, dotata di competenza esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, ai sensi dell'art. 13 l.r. n. 7 del 1992 come integrato dall'art. 41 l.r. n. 26 del 1993, il sindaco compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificamente attribuiti alla competenza di altri organi del comune, degli organi di decentramento, del segretario e dei dirigenti.

Pertanto, la competenza c.d. residuale - che nell'ordinamento nazionale è attribuita alla giunta comunale dall'art. 48 t.u. n. 267 del 2000 - spetta in Sicilia al sindaco.

In tema di tributi, il consiglio comunale ha competenza, a norma di legge, a regolare "l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi"...

Statuto e rappresentanza processuale dell'ente locale

Sent. CASSAZIONE CIVILE sez. lav., 21.2.2013, n. 4325

La sezione lavoro della Corte di Cassazione affronta in questa sentenza la questione se il sindaco possa delegare il vicesindaco a rilasciare la procura speciale per proporre ricorso per Cassazione. Viene ripercorsa in sintesi la giurisprudenza della Corte, che ha più volte affermato che nel nuovo sistema istituzionale e costituzionale degli enti locali, lo statuto del Comune - ed anche il regolamento del Comune, ma soltanto se lo statuto contenga un espresso rinvio, in materia, alla normativa regolamentare - può legittimamente affidare la rappresentanza a stare in giudizio ai dirigenti, nell'ambito dei rispettivi settori di competenza, quale espressione del potere gestionale loro proprio, ovvero ad esponenti apicali della struttura burocratico-amministrativa del Comune, fermo restando che, ove una specifica previsione statutaria (o, alle condizioni di cui sopra, regolamentare) non sussista, il sindaco conserva l'esclusiva titolarità del potere di rappresentanza processuale del Comune, ai sensi dell'art. 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. In particolare, qualora lo statuto (o, nei limiti già indicati, il regolamento) affidi la rappresentanza a stare in giudizio in ordine all'intero contenzioso al dirigente dell'ufficio legale, questi, quando ne abbia i requisiti, può costituirsi senza bisogno di procura, ovvero attribuire l'incarico ad un professionista legale interno o del libero foro (salve le ipotesi, legalmente tipizzate, nelle quali l'ente locale può stare in giudizio senza il ministero di un legale) e, ove abilitato alla difesa presso le magistrature superiori, può anche svolgere personalmente attività difensiva nel giudizio di cassazione.

A maggior ragione la sezione lavoro ritiene possibile la delega da parte del sindaco in favore del vicesindaco per il rilascio della procura speciale per proporre ricorso per Cassazione.

Sent. TAR PUGLIA, Lecce, 11 aprile 2013, n. 837

L'utilizzo del particolare potere di ordinanza contingibile ed urgente delineato dall'art. 9 della l. n. 447/1995 deve ritenersi "normalmente" consentito allorquando gli appositi accertamenti tecnici effettuati dalle competenti Agenzie regionali di protezione ambientale rivelino la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, tenuto conto sia che quest'ultimo - ontologicamente (per esplicita previsione dell'art. 2 della stessa l. n. 447/1995) - rappresenta una minaccia per la salute pubblica, sia che la legge quadro sull'inquinamento acustico non configura alcun potere di intervento amministrativo "ordinario" che consenta di ottenere il risultato dell'immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti.

Sent. TAR MARCHE, sez. I, 11 febbraio 2013, n. 137

Per il caso di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, l'art. 192, comma 3, del d.lg. 3 aprile 2006, n. 152 appresta un rimedio tipico ("Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere..."), sicché non può farsi ricorso al rimedio atipico residuale dell'ordinanza contingibile e urgente ex art. 54 del d. lg. 267 del 2000"; ed inoltre l'ordine di rimozione dei rifiuti, ove rivolto al proprietario (obbligato in solido con il responsabile), non può prescindere dall'accertamento dell'imputabilità ad esso della violazione a titolo di dolo o di colpa (cfr. Consiglio di Stato sez. V, ord. 1.2 2012 n. 452).

Sent. TAR LOMBARDIA, Milano, sez. I, 2.3.2013, n. 575

Il Collegio ribadisce che al di là dell'ordinario assetto dei compiti e delle funzioni amministrative, definito dal Codice dell'ambiente, è consentito ai sindaci di poter emettere provvedimenti di carattere contingibile ed urgente in materia ambientale, ma come la giurisprudenza ha precisato, in un circoscritto novero di ipotesi, quali a titolo esemplificativo:

Sent. Consiglio di Stato, sez. V, 5.12.2012, n. 6228

Poiché lo statuto del comune di San Donaci né dispone, né predetermina alcun vincolo specifico in ordine alla composizione degli organi di governo comunale, limitandosi l'art. 3, comma secondo lett. l) ad affermare che il Comune ispira la propria azione, tra le altre, alla finalità "di promuovere e favorire iniziative che assicurino condizioni sostanziali di pari opportunità per il superamento di ogni discriminazione tra i sessi", non è idoneo a veicolare in concreto la discrezionalità politica in questo settore. Detta disposizione statutaria è chiaramente priva di contenuti precettivi, in ragione della sua vaga e generica formulazione, di rilievo puramente enfatico, non contenente neppure una regola di c.d. "positive action" di tipo promozionale, che deve sempre essere enunciata in modo specifico, determinato e preciso, come è proprio delle norme giuridiche, anche di principio.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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