Raccordi parlamentari Italia-UE

Rubriche

Sent. TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 15.11.2012, n. 1792

Il potere di ordinanza attribuito dall'art. 9 della l. 26.10.1995, n. 447 non può essere riduttivamente inteso come una mera (e, quindi, pleonastica) riproduzione, nell'ambito della normativa di settore in tema di tutela dall'inquinamento acustico, del generale potere di ordinanza contingibile ed urgente tradizionalmente riconosciuto dal nostro ordinamento giuridico al Sindaco (quale Ufficiale di Governo) in materia di sanità ed igiene pubblica, ma esso deve essere logicamente e sistematicamente interpretato nel particolare significato che assume all'interno di una normativa dettata - in attuazione del principio di tutela della salute dei cittadini previsto dall'art. 32 della Costituzione - allo scopo primario di realizzare un efficace contrasto al fenomeno dell'inquinamento acustico, tenendo nel dovuto conto il fatto che la legge n. 447/1995 (nell'art. 2, primo comma lettera "a") ha ridefinito il concetto di inquinamento acustico, qualificandolo come "l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane", sancendo espressamente che esso concreta (in ogni caso) "un pericolo per la salute umana".

Sent. Consiglio di Stato, sez. V, 5.12.2012, n. 6230

Il Consiglio di Stato premette che lo statuto comunale è diretto a fissare le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e a porre i criteri generali per il suo funzionamento, da svilupparsi in sede regolamentare. Ne risulta così accentuata l'immanenza della potestà statutaria al principio di autonomia sancito dall'art. 5 Cost. e la configurazione dello statuto come espressione dell'esistenza stessa e dell'identità dell'ordinamento giuridico locale.

Gli statuti degli enti locali nel sistema delle fonti

Sent. TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 19.11. 2012, n. 2369

Il TAR Sicilia ribadisce (cfr. T.A.R. Sicilia-Palermo, sez. I, 18 maggio 2007, n. 1374) che gli statuti comunali, nonostante la riforma del titolo V della Costituzione, non hanno acquistato forza normativa pari a quella della legge. Ricorda, poi, che il C.G.A. con sentenza 2 marzo 2006 n. 69 ha avuto modo di precisare che, sebbene secondo l'art. 114 della Costituzione, come sostituto dalla legge cost. n. 3/2001, i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni siano enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione, da ciò non deve trarsi l'erroneo (ed eccessivo) corollario che lo statuto comunale sia ormai divenuto legibus solutus, potendo il suo contenuto prescindere dalle norme e dai limiti che gli siano imposti dalla legge statale ovvero dalla legge regionale nelle regioni dotate di competenza normativa nella materia degli enti locali, come è in Sicilia ex art. 14, lett. o), dello statuto.

Con questo fascicolo della Rivista si inizia una nuova Rassegna di norme regionali che ha come obiettivo quello di analizzare il modo in cui determinati settori, attribuiti alla competenza concorrente o residuale delle Regioni, sono disciplinati da esse.

A differenza delle precedenti Rubriche, in cui erano state analizzate le leggi di attuazione degli statuti regionali, in questa ulteriore indagine si vuole individuare, innanzitutto, la tipologia di atti utilizzati nelle singole materie, verificando così i diversi strumenti che le regioni hanno ritenuto utile adottare ed in secondo luogo la diversità o meno di disciplina fra le varie regioni.

Si vuole, in questo modo, dare un servizio al lettore al fine di racchiudere in un'unica scheda tutti gli atti normativi che regolano una determinata materia nelle regioni italiane, includendo non solo le leggi ed i regolamenti, ma anche tutti gli atti che abbiano un contenuto normativo, indipendentemente dalla forma usata, e che chiariscano i termini della disciplina del settore.

Procedendo ad una breve analisi delle legislazioni regionali in materia di ricerca, si ritiene opportuno, anzitutto, osservare che circa la metà delle regioni italiane ha menzionato espressamente la ricerca scientifica nel proprio statuto, talvolta abbinandola alla differente ma connessa nozione di innovazione. È il caso, ad esempio, dello statuto della Regione Lombardia, il cui art. 10 è rubricato, appunto, "Ricerca e innovazione". Le altre regioni, invece, omettono qualsiasi riferimento esplicito.

La delicata contingente situazione finanziaria a tutti nota ha comportato la necessità di adottare una serie di misure di razionalizzazione tanto a livello statale tanto a livello regionale.

In particolare, proprio a livello regionale è stata adottata - e continua tuttora ad essere adottata - da molti Consigli e Giunte regionali una dura politica di spending review, la quale ha l'obiettivo di incidere, riducendoli, su quelli che sono i costi del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom).

Prima, però, di considerare questo aspetto, si ritiene necessario premettere brevemente quella che è stata la genesi e l'evoluzione di tale organismo nonché quella che è la sua funzione.

Premessa

Dall'analisi di alcune delle leggi regionali intervenute in maniera organica in attuazione del d.l. 95/2012 (cd. spending review) emerge che l'interesse del legislatore regionale si è concentrato sui limitati spazi di autonomia legislativa concessi dal legislatore nazionale, per orientare gli obblighi di gestione associata in modo coerente con l'articolazione territoriale e funzionale del proprio sistema locale.

Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali

Con delibera del 31 maggio 2013 il Governo ha impugnato la legge regionale del Friuli Venezia Giulia n. 5 dell’8 aprile 2013 recante “Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali”.

Con delibera del 19 luglio 2013 il Governo ha impugnato la legge della Regione Sardegna n. 12 del 23 maggio 2013 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2013)”.

Ad avviso del ricorrente, la legge regionale eccede sia dalle competenze legislative statutarie di cui agli artt. 3, 4 e 5 dello Statuto Speciale della Regione, che dalla competenza legislativa concorrente in materia di coordinamento di finanza pubblica, prevista per le Regioni ordinarie dall’art. 117, terzo comma, della Costituzione, ed estesa, ex art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001, alle regioni ad autonomia speciale.

Con delibera del Consiglio dei Ministri del 4 ottobre 2013, il Governo ha provveduto ad impugnare la legge della Regione Sardegna n. 19 del 2 agosto 2013, rubricata “Norme urgenti in materia di usi civici, di pianificazione urbanistica, di beni paesaggistici e di impianti eolici”.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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